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In sintesi

Come si costruisce un family buy out

Lo schema ricorrente parte da una società operativa di famiglia (la target) controllata dal genitore fondatore, con uno o più figli coinvolti nella gestione. I figli costituiscono una newco, capitalizzandola con mezzi propri — spesso conferendo le quote della target già in loro possesso, o quote ricevute in donazione dal genitore — e la newco contrae un finanziamento con cui acquista dal fondatore (e dagli altri familiari uscenti) le partecipazioni residue. A quel punto il debito viene servito con i flussi della target: o attraverso i dividendi distribuiti alla newco (eventualmente con l’opzione per il consolidato fiscale, che consente di compensare gli interessi passivi della holding con il reddito della target), oppure con la fusione tra newco e target — il merger leveraged buy out — che unifica debito e cassa in un solo soggetto. Per il genitore che vende, la plusvalenza sulle quote sconta l’imposta sostitutiva del 26% come in qualsiasi cessione di partecipazioni.

Il risultato è un passaggio generazionale in cui il fondatore viene liquidato a valori di mercato senza che i figli debbano disporre subito dell’intero prezzo: è l’azienda stessa, con la propria capacità di generare cassa, a finanziare nel tempo il ricambio. Per la stessa ragione l’operazione richiede una target con flussi stabili e prevedibili: il piano di rimborso tipico corre su un orizzonte di alcuni anni e non tollera aziende in perdita.

Assistenza finanziaria e art. 2501-bis: i binari civilistici

Prima della riforma societaria, il buy out con fusione era sospettato di aggirare il divieto per la società di accordare prestiti o garanzie per l’acquisto delle proprie azioni (art. 2358 c.c.). La riforma del 2003 ha sciolto il nodo: le fusioni tra società di cui una abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra non violano i divieti degli artt. 2357, 2357-quater e 2358 c.c., ma devono seguire il procedimento rafforzato dell’art. 2501-bis c.c.. Restano invece vietate le condotte in cui la target presta assistenza diretta: erogare un finanziamento alla newco per rimborsare il debito o garantirlo verso i terzi finanziatori. Lecite, per contro, la costituzione di garanzie sui beni acquisiti, la cessione di cespiti non strategici della target e il rimborso del debito con dividendi o riserve disponibili.

Il procedimento dell’art. 2501-bis impone quattro presidi: il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante; la relazione degli amministratori deve esporre le ragioni dell’operazione e contenere un piano economico e finanziario con le fonti di copertura e gli obiettivi; gli esperti attestano la ragionevolezza delle indicazioni del progetto; al progetto va allegata la relazione del soggetto incaricato della revisione legale della target o dell’acquirente. Non si applicano le semplificazioni previste per le incorporazioni di società interamente possedute, e la dottrina esclude che i soci possano rinunciare a questi adempimenti anche all’unanimità: le tutele servono ai creditori, non solo ai soci.

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Il fisco: deducibilità degli interessi e confine dell’abuso

Sul versante tributario il quadro è stato stabilizzato dalla circolare 6/E del 30 marzo 2016: le operazioni di LBO/MLBO hanno una causa unica — l’acquisizione del controllo della target — e gli interessi passivi sul debito di acquisizione sono inerenti e deducibili nei limiti del ROL (art. 96 TUIR), sia in caso di fusione sia quando la compensazione avviene nel consolidato fiscale. La newco, benché veicolo senza struttura, è considerata economicamente vitale ai fini del riporto delle perdite e delle eccedenze di interessi post fusione, e i conferimenti iniziali dei soci sono fisiologici (in questo senso anche le risposte 480 e 465 del 2020; la risposta 22/2024 precisa che i requisiti devono permanere fino all’attuazione della fusione). La Cassazione ha confermato la linea: con l’ordinanza 6623/2022 ha escluso l’abuso del diritto per un MLBO sorretto da valide ragioni extrafiscali, anche solo organizzative o gestionali, dirette a configurare un nuovo assetto proprietario-gestionale della target.

È qui che il family buy out va maneggiato con cura. Quando i figli che controllano la newco subentrano davvero al genitore nella proprietà e nella guida dell’impresa, il cambio di assetto c’è, ed è la ragione economica dell’operazione. Quando invece la compagine della newco replica quella dei venditori — gli stessi soci che vendono a sé stessi tramite il veicolo, incassando il prezzo finanziato a debito — l’operazione somiglia a un leveraged cash out: una monetizzazione dei plusvalori con trasformazione dei futuri dividendi in capital gain al 26%, priva di sostanza riorganizzativa e quindi esposta alla contestazione ex art. 10-bis L. 212/2000. Tra i due estremi la valutazione è caso per caso: quote effettivamente cedute, ruoli gestionali, uscita reale del fondatore e dei rami familiari liquidati sono gli elementi che documentano la sostanza.

Passaggio Cosa accade Presidio da rispettare
1. Costituzione newco I figli apportano capitale e/o le quote già detenute Conferimento di quote: regimi artt. 177 o 175 TUIR da valutare
2. Finanziamento La newco contrae il debito di acquisizione Niente garanzie o prestiti diretti della target (art. 2358 c.c.)
3. Acquisto dal fondatore La newco compra le quote residue; il venditore sconta il 26% Prezzo a valore di mercato, perizia opportuna
4. Fusione (eventuale) Newco e target si fondono (MLBO) Art. 2501-bis: risorse nel progetto, piano economico-finanziario, esperti, revisore
5. Rimborso del debito Flussi della target al servizio del debito Interessi deducibili nei limiti dell’art. 96 TUIR (circ. 6/E/2016)

Esempio pratico

  • Tizio, 70 anni, controlla il 100% di Alfa Srl (valore 5 milioni, utile medio 700.000 euro l’anno). I figli Caio e Sempronia, già in azienda, costituiscono Beta Srl con 500.000 euro di mezzi propri; Beta ottiene un finanziamento di 4,5 milioni e acquista l’intero capitale di Alfa. Tizio incassa 5 milioni e paga il 26% sulla plusvalenza; Beta incorpora Alfa ex art. 2501-bis e rimborsa il debito in 8 anni con i flussi della società.

  • Il progetto di fusione indica come fonti di rimborso i flussi di cassa attesi (business plan asseverato dagli esperti) e la vendita di un immobile non strategico da 800.000 euro: operazione lecita, perché è la newco a disporre dei beni dopo la fusione, non la target a garantire prima.

  • Variante a rischio: Tizio vende ad una newco partecipata al 90% da sé stesso e al 10% dai figli, restando amministratore unico. Nessun reale cambio di assetto proprietario-gestionale: la struttura si espone alla contestazione di abuso, perché l’unico effetto apprezzabile è la monetizzazione dei plusvalori con la leva sul patrimonio sociale.

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Domande frequenti

Il family buy out è legale?

Sì: è una delle forme tipiche di leveraged buy out e, quando si conclude con la fusione, è espressamente disciplinato dall’art. 2501-bis c.c. La liceità civilistica richiede il rispetto del procedimento rafforzato; la tenuta fiscale richiede ragioni extrafiscali reali, prima fra tutte l’effettivo subentro generazionale.

Gli interessi sul debito della newco sono deducibili?

Sì, nei limiti del 30% del ROL (art. 96 TUIR): la circolare 6/E/2016 ha riconosciuto che il debito di acquisizione è inerente perché funzionale all’acquisto del controllo della target, sia con la fusione sia nel consolidato fiscale.

Quando conviene il patto di famiglia al posto del family buy out?

Quando il fondatore non ha bisogno di monetizzare: il patto di famiglia trasferisce l’azienda o le partecipazioni ai discendenti con l’esenzione dall’imposta di donazione (art. 3, comma 4-ter, TUS, a condizioni di prosecuzione o controllo per 5 anni), liquidando i legittimari non assegnatari. Il FBO serve invece proprio a pagare chi esce, con la leva del debito.

La società di famiglia può garantire il finanziamento dei figli?

No: la target non può accordare prestiti né fornire garanzie, dirette o per interposta persona, per l’acquisto delle proprie quote (art. 2358 c.c.). Le garanzie possono essere costituite dalla newco sui beni acquisiti, e dopo la fusione il patrimonio unificato risponde fisiologicamente del debito.

Quanto paga il genitore che vende alla newco dei figli?

Il 26% sulla plusvalenza (prezzo meno costo fiscale delle quote), come in ogni cessione di partecipazioni da parte di una persona fisica. Il carico può ridursi se il costo fiscale è stato rivalutato con i regimi di rideterminazione previsti dalla legge.

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