Testo dell'articoloVigente
La dichiarazione dei redditi si considera omessa quando non viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Entro quei 90 giorni, invece, si parla di dichiarazione tardiva: è comunque valida, con una sanzione molto più contenuta. Capire in quale delle due situazioni ci si trova, e quali sanzioni si applicano dopo la riforma D.Lgs. 87/2024, cambia in modo sostanziale l’importo dovuto.
Tardiva entro 90 giorni: non è omessa
L’art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998 stabilisce che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine ordinario sono considerate valide, salvo l’applicazione delle sanzioni per il ritardo. In questo caso si applica una sanzione fissa da 250 a 1.000 euro (raddoppiabile per i soggetti obbligati alle scritture contabili), a cui si aggiungono le eventuali sanzioni per omesso versamento se le imposte non sono state pagate.
Oltre i 90 giorni: dichiarazione omessa
Superati i 90 giorni, la dichiarazione si considera omessa a tutti gli effetti, anche se materialmente presentata in ritardo. Le sanzioni, disciplinate dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 471/1997, sono state ridotte dalla riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024) per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024:
| Situazione | Fino al 31.8.2024 | Dal 1.9.2024 |
|---|---|---|
| Omessa dichiarazione, con imposte dovute | dal 120% al 240%, minimo 250 € | 120% delle imposte dovute, minimo 250 € |
| Omessa dichiarazione, senza imposte dovute | da 250 a 1.000 € | invariata: da 250 a 1.000 € |
| Canoni di locazione con cedolare secca non dichiarati | dal 240% al 480% | 240% delle imposte riferibili ai canoni, minimo 250 € |
Per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, le sanzioni in misura fissa (quando non sono dovute imposte) possono essere raddoppiate.
La novità della riforma: il comma 1-bis, ravvedibile fino ai termini di accertamento
La riforma ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 1, D.Lgs. 471/1997: se il contribuente presenta comunque la dichiarazione omessa entro i termini di accertamento (art. 43, D.P.R. 600/1973) e comunque prima di aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di un’attività di accertamento, si applica una sanzione molto più favorevole: quella per omesso versamento (art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, oggi il 25%) aumentata al triplo, cioè il 75% dell’imposta dovuta — contro il 120% pieno. In assenza di imposte dovute resta la sanzione fissa da 250 a 1.000 euro. È un ampliamento significativo rispetto alla disciplina precedente, che limitava questo beneficio al termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo: ora la finestra si estende fino allo scadere dei termini di accertamento.
Dichiarazione infedele: perché è un’altra cosa
Da non confondere con l’omessa: la dichiarazione infedele (art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997) riguarda chi presenta la dichiarazione ma indica un reddito inferiore a quello reale o un maggior credito. Dal 1° settembre 2024 la sanzione base è scesa al 70% della maggiore imposta dovuta (minimo 150 €), contro il precedente 90-180%; si riduce ulteriormente in casi specifici (imputazione temporale, violazioni sotto soglia). Anche qui vale il ravvedimento operoso ordinario per chi corregge spontaneamente con una dichiarazione integrativa.
Errori frequenti
- Credere che “tardiva” e “omessa” siano sinonimi: la soglia dei 90 giorni cambia radicalmente la sanzione.
- Ignorare il comma 1-bis: presentare comunque la dichiarazione, anche molto in ritardo, riduce l’imposta dovuta dal 120% al 75% se non ci sono ancora stati controlli formali.
- Dimenticare le sanzioni per omesso versamento, che si sommano a quelle per la dichiarazione se le imposte non sono state pagate.
- Non considerare il raddoppio della sanzione fissa per chi è obbligato alla tenuta delle scritture contabili.
Spunti pratici
Tizio, titolare di partita IVA in contabilità semplificata, si accorge a gennaio di non aver presentato la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, il cui termine ordinario era scaduto a fine settembre: sono passati più di 90 giorni, quindi la dichiarazione è formalmente omessa. Non avendo ancora ricevuto alcuna comunicazione dall’Agenzia delle Entrate, decide di presentarla comunque subito: grazie al comma 1-bis, sconta il 75% dell’imposta dovuta invece del 120% pieno che rischierebbe se aspettasse un accertamento.
Risorse correlate
- Dichiarazione integrativa a favore o a sfavore: termini e differenze
- Avviso bonario: cosa fare e come pagare
- Cartella di pagamento: termini di decadenza per tipo di controllo
- Concordato preventivo biennale: cause di esclusione e decadenza
Domande frequenti
Quando una dichiarazione dei redditi si considera omessa?
Quando non viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria (art. 2, co. 7, D.P.R. 322/1998). Entro i 90 giorni si parla invece di dichiarazione tardiva, valida a tutti gli effetti.
Qual è la sanzione per omessa dichiarazione dopo la riforma 2024?
Dal 1° settembre 2024 è il 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro (prima era dal 120% al 240%). Senza imposte dovute, da 250 a 1.000 euro, raddoppiabile per chi tiene scritture contabili.
Si può ravvedere una dichiarazione omessa?
Sì: se viene comunque presentata entro i termini di accertamento e prima di conoscenze formali di controlli, si applica il comma 1-bis dell'art. 1, D.Lgs. 471/1997, con sanzione ridotta al 75% dell'imposta dovuta invece del 120% pieno.
Qual è la differenza tra dichiarazione omessa e infedele?
L'omessa non viene presentata (oltre i 90 giorni); l'infedele viene presentata ma indica un reddito inferiore al reale. Le sanzioni sono disciplinate da commi diversi dell'art. 1, D.Lgs. 471/1997, e dal 2024 l'infedele è punita al 70% invece che dal 90 al 180%.