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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi: se la tua impresa ha ricevuto un atto di recupero sul credito d’imposta ricerca e sviluppo per gli anni 2015-2019, hai due strade alternative. Il riversamento spontaneo permetteva di restituire il credito indebito senza sanzioni né interessi, ma rinunciando al ricorso; la difesa nel merito punta invece a dimostrare che le attività erano davvero ricerca e sviluppo, eventualmente con una certificazione vincolante. La finestra del riversamento, salvo nuove riaperture, risulta chiusa dal 3 giugno 2025: la scelta oggi va impostata come decisione tecnica caso per caso.

Perché arrivano gli atti di recupero sul credito R&S 2015-2019

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo è disciplinato dall’art. 3 del DL 145/2013 e ha riguardato, nella sua versione originaria, i periodi d’imposta dal 2015 al 2019. Molte imprese lo hanno utilizzato in compensazione tramite modello F24 per ridurre i versamenti dovuti.

Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha notificato numerosi atti di recupero perché, secondo l’Amministrazione, il credito sarebbe stato compensato senza i requisiti previsti: in molti casi le attività svolte non presenterebbero gli elementi di novità e di superamento di un’incertezza scientifica o tecnologica che caratterizzano la vera ricerca e sviluppo. Si tratta spesso di attività ordinarie di miglioramento di prodotti o processi, ritenute non ammissibili.

Un riferimento ricorrente in questi atti è la data del 22 ottobre 2021, momento in cui il quadro normativo sul recupero e sulle modalità di regolarizzazione è stato definito con maggiore precisione. L’atto di recupero chiede la restituzione del credito ritenuto indebito e, in assenza di regolarizzazione, anche di sanzioni e interessi.

Cos’è il riversamento spontaneo e cosa comporta

Il riversamento spontaneo è una procedura introdotta dall’art. 5, commi da 7 a 12, del DL 146/2021. Consente all’impresa di restituire il credito indebitamente compensato senza pagare sanzioni né interessi. È uno strumento pensato per chi ha usato il credito in buona fede ma riconosce di non avere i requisiti, oppure preferisce chiudere la posizione senza affrontare un contenzioso dall’esito incerto.

Il punto centrale è il prezzo da pagare in termini processuali: aderendo al riversamento, l’impresa rinuncia al contenzioso. Non si può quindi prima riversare e poi impugnare l’atto sperando di recuperare le somme: la scelta è alternativa alla difesa.

Le finestre temporali e le modalità di pagamento

La finestra per aderire è stata più volte prorogata e riaperta nel tempo. L’ultima riapertura è avvenuta con il DL 25/2025, in vigore dal 15 marzo 2025, che ha fissato il termine per l’adesione al 3 giugno 2025.

Il versamento poteva avvenire:

Per chi ha aderito è previsto anche un contributo in conto capitale, a valere su un plafond complessivo di 250 milioni di euro per il periodo 2025-2028, destinato a ristorare in parte le imprese che hanno regolarizzato.

Attenzione: la finestra risulta chiusa

È un punto da chiarire subito per evitare equivoci: ad oggi, nel 2026, non risulta una nuova riapertura del riversamento spontaneo oltre il 3 giugno 2025. Non è quindi corretto presumere di poter ancora aderire adesso. Salvo nuove riaperture decise dal legislatore — che vanno sempre verificate sul portale ufficiale agenziaentrate.gov.it — la procedura di adesione risulta conclusa.

Questo non rende inutile capire il meccanismo: serve a leggere correttamente la propria posizione, a valutare le scelte già fatte e a prepararsi qualora una nuova finestra venga aperta in futuro.

La difesa nel merito e la certificazione dell’attività R&S

L’alternativa al riversamento è difendersi nel merito, impugnando l’atto di recupero davanti al giudice tributario. Qui l’obiettivo è dimostrare che le attività svolte erano effettivamente ricerca e sviluppo ammissibile e che il credito è stato utilizzato legittimamente.

L’onere di provare i requisiti tecnici è il cuore della controversia. Occorre documentare che il progetto presentava elementi di novità e mirava a superare un’incertezza scientifica o tecnologica non risolvibile con le conoscenze già disponibili. Come riferimento tecnico viene spesso richiamato il Manuale di Frascati, che definisce a livello internazionale i criteri della ricerca e sviluppo: va citato con cautela, perché la sua applicabilità retroattiva agli anni 2015-2019 è essa stessa oggetto di discussione.

La certificazione delle attività

Un sostegno importante alla difesa è la certificazione dell’attività di ricerca e sviluppo prevista dall’art. 23 del DL 73/2022. La certificazione è rilasciata da soggetti abilitati, iscritti in un apposito albo tenuto presso il MIMIT, e attesta la qualificazione delle attività come ricerca e sviluppo ammissibile.

Il suo valore è che produce effetti vincolanti per l’Agenzia delle Entrate: una certificazione validamente rilasciata costituisce un elemento solido per attestare l’ammissibilità delle attività e quindi rafforza la posizione dell’impresa in fase di difesa.

Tabella di confronto: riversamento vs difesa

Aspetto Riversamento spontaneo Difesa nel merito
Effetto principale Restituzione del credito indebito senza sanzioni né interessi Tentativo di mantenere il credito dimostrando i requisiti
Pro Chiude la posizione con certezza; nessuna sanzione né interesse; possibile contributo in conto capitale Se vince, l’impresa conserva il credito; la certificazione vincola l’Agenzia
Contro Rinuncia al contenzioso; si restituisce comunque il credito; finestra di adesione chiusa salvo riaperture Esito incerto; onere della prova a carico dell’impresa; tempi del giudizio
Rischi Pagare anche su attività che forse erano ammissibili In caso di soccombenza, restituzione del credito con sanzioni e interessi
Costi Importo del credito (rate con interessi legali sulle scadenze successive alla prima) Spese di difesa e, se prevista, della certificazione; rischio di spese di lite

Come si decide caso per caso

Non esiste una risposta valida per tutti. La scelta dipende dalla solidità tecnica del progetto e dalla documentazione disponibile. Alcuni elementi che orientano la decisione:

  1. Forza dei requisiti tecnici. Se il progetto presentava reale novità e affrontava un’incertezza scientifica o tecnologica ben documentata, la difesa diventa più sostenibile, soprattutto con una certificazione a supporto.
  2. Qualità della documentazione d’epoca. Relazioni tecniche, fogli di lavoro, registri del personale e tracciabilità dei costi sostenuti negli anni 2015-2019 sono decisivi: senza documentazione, l’onere della prova diventa difficile da assolvere.
  3. Propensione al rischio dell’impresa. Il riversamento dà certezza e chiude la partita; la difesa offre la possibilità di conservare il credito ma con un esito non garantito.
  4. Disponibilità di una finestra di riversamento. Poiché la finestra risulta chiusa dal 3 giugno 2025, salvo riaperture, oggi la decisione si concentra spesso sulla difesa o su altri strumenti deflattivi, da verificare sul portale ufficiale.

È una valutazione tecnica complessa, che richiede di esaminare i singoli progetti, i costi rendicontati e l’atto ricevuto. Per questo conviene impostarla con un professionista abilitato prima di scegliere una strada irreversibile come il riversamento.

Caso pratico

La Alfa Meccanica S.r.l., impresa di fantasia, ha utilizzato in compensazione il credito R&S per i periodi 2016 e 2017, riferito allo sviluppo di un nuovo macchinario. Nel 2025 riceve un atto di recupero: secondo l’Agenzia, le attività sarebbero state semplice adattamento di tecnologie già note, prive di reale incertezza tecnologica.

Il consulente esamina la documentazione e individua due scenari. Nel primo, l’impresa dispone di relazioni tecniche dettagliate, prove di laboratorio fallite e iterazioni progettuali che mostrano il superamento di un problema realmente irrisolto: in questo caso la difesa nel merito, rafforzata da una certificazione ex art. 23 DL 73/2022, appare percorribile.

Nel secondo scenario, la documentazione è scarsa e le attività assomigliano a normale miglioramento di prodotto: qui, se fosse stata aperta una finestra di riversamento, restituire il credito senza sanzioni né interessi sarebbe stata l’opzione più prudente. Poiché la finestra risulta chiusa dal 3 giugno 2025, l’impresa deve verificare sul portale dell’Agenzia se esistano nuove riaperture o altri strumenti, e valutare con il professionista come gestire l’atto.

Il caso mostra il principio di fondo: la stessa contestazione può portare a scelte opposte a seconda della solidità tecnica e documentale del singolo progetto.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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