Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa prevede l’art. 175

Quando un’impresa conferisce in un’altra società una partecipazione di controllo o di collegamento, la plusvalenza non si calcola sul valore normale ma sul dato contabile: si considera valore di realizzo il maggiore tra il valore attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio nelle scritture del conferente e il valore attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture del conferitario. Sono le parti, con le proprie scelte di iscrizione, a “governare” l’emersione del plusvalore — da qui il nome di realizzo controllato: iscrivendo in continuità di valori, l’operazione non fa emergere materia imponibile.

Il rinvio all’art. 86 TUIR ha un corollario preciso: l’art. 175 opera solo se dall’operazione emerge una plusvalenza. Se il congegno contabile produce una minusvalenza, si applica il regime ordinario del valore normale (artt. 9 e 101 TUIR): il legislatore non consente di “fabbricare” minusvalenze deducibili con i valori di iscrizione.

I requisiti

Con la risposta n. 216/2024 l’Agenzia ha ribadito la lettura della circ. 57/E/2008: conta che la partecipazione conferita sia di per sé di controllo o collegamento — non rientra nell’art. 175 il conferimento di una quota minore che consenta al conferitario di raggiungere il controllo sommandola a ciò che già possiede.

175 o 177? Le differenze che contano

Art. 175 Art. 177, co. 2 e 2-bis
Chi può conferire Solo soggetti in regime d’impresa residenti Anche persone fisiche non imprenditori
Oggetto Partecipazione già di controllo o collegamento Partecipazioni che fanno acquisire o integrare il controllo al conferitario (co. 2) o qualificate verso holding unipersonali (co. 2-bis)
Meccanismo Maggiore tra i due valori contabili Valore di realizzo = incremento di patrimonio netto della conferitaria

Nella pratica professionale l’art. 177 è oggi il cavallo di battaglia delle riorganizzazioni in holding, proprio perché si apre ai privati; l’art. 175 resta il regime dei riassetti infragruppo tra società operative.

Attenzione all’anzianità e alla PEX

Il conferimento ex art. 175 è pur sempre un atto di realizzo: la partecipazione ricevuta dal conferente è iscritta ex novo e da quel momento decorrono i requisiti di possesso. Se la partecipazione conferita aveva i requisiti PEX, la plusvalenza (eventualmente) emersa gode dell’esenzione; il regime della partecipazione ricevuta in cambio va invece ricostruito daccapo. È una differenza strutturale rispetto alla neutralità del conferimento d’azienda ex art. 176, dove l’anzianità si eredita.

Esempio pratico

  • Alfa S.p.A. detiene il 60% di Gamma S.r.l. (costo fiscale e contabile 500) e lo conferisce nella controllata Beta S.r.l. per razionalizzare la catena. Beta iscrive la partecipazione Gamma a 500 e Alfa iscrive le nuove quote Beta a 500: il valore di realizzo (maggiore tra i due) coincide con il costo — plusvalenza zero. Se Beta avesse iscritto Gamma a 800, Alfa avrebbe realizzato una plusvalenza di 300, eventualmente esente al 95% con i requisiti PEX.

Domande frequenti

Il regime dell’art. 175 è opzionale?

No: quando ricorrono i presupposti (soggetti in regime d’impresa residenti, partecipazione di controllo o collegamento, emersione di plusvalenza) è il criterio legale di determinazione del corrispettivo. Le parti lo “pilotano” solo attraverso i valori di iscrizione.

Posso usare l’art. 175 per conferire una partecipazione del 5%?

No, salvo che quel 5% integri comunque un’influenza notevole dimostrabile: fuori dal controllo e dal collegamento si applica il valore normale ex art. 9 TUIR. Per i conferimenti “verso holding” dei privati la strada è l’art. 177, co. 2-bis con i suoi requisiti di qualificazione.

Cosa succede se emerge una minusvalenza?

L’art. 175 non opera: la minusvalenza va misurata con il criterio del valore normale e la sua deducibilità segue le regole ordinarie (artt. 9 e 101 TUIR), con i limiti previsti per le partecipazioni PEX.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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