- Il comma 428 individua le cause di esclusione dal beneficio agevolativo previsto dal comma 427 della Legge di Bilancio 2026.
- Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale (R.D. 267/1942 e D.Lgs. 14/2019), nonché quelle con procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla regolarità contributiva (DURC).
- Restano ammesse le imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, in linea con l'orientamento favorevole del CCII.
Comma 428 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni
In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.
Testo coordinato
. Il beneficio di cui al comma 427 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal , dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 decreto , o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per lalegislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del . Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunquedecreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Norme modificate da questi commi
- Art. 84 CCII (comma 428): Il comma 428 esclude dal beneficio del comma 427 il solo concordato preventivo senza continuità aziendale, mantenendo ammesso il concordato in continuità disciplinato dall’art. 84 del CCII
- Art. 121 CCII (comma 428): Le imprese in liquidazione giudiziale (ex fallimento, art. 121 e seguenti CCII) sono escluse dal beneficio
La logica del comma 428: filtro etico e finanziario sull'accesso al beneficio
Il comma 428 della Legge di Bilancio 2026 detta le cause di esclusione dal beneficio previsto dal comma immediatamente precedente (427). Pur essendo formalmente accessorio rispetto al comma 427, il comma 428 ha rilevanza autonoma perché replica un canone di esclusione ormai standardizzato nella legislazione italiana di sostegno alle imprese: l'esclusione di chi versa in stato di crisi conclamata o ha subito sanzioni interdittive da reato presupposto 231 e l'obbligo di rispetto della sicurezza sul lavoro e della regolarità contributiva.
Per il professionista che gestisce la richiesta del beneficio, il comma 428 funziona come una sorta di check-list preventiva: prima di presentare l'istanza, occorre verificare che il cliente non si trovi in alcuna delle situazioni preclusive. La logica del filtro è duplice: da un lato, evitare di destinare risorse pubbliche a soggetti la cui attività produttiva è già in fase di liquidazione o di crisi terminale (dove l'aiuto non avrebbe l'effetto di sostegno alla continuità ma rischierebbe di entrare nell'attivo concorsuale); dall'altro, mantenere il beneficio in capo a soggetti che operino in modo conforme alla legalità (assenza di sanzioni 231, sicurezza sul lavoro, regolarità contributiva). Vediamole una per una.
Le procedure concorsuali ostative
Sono escluse le imprese in stato di:
1) liquidazione volontaria: l'esclusione è coerente con la natura del beneficio (sostegno alla continuità): se l'impresa ha già deliberato di sciogliersi e di cessare l'attività, viene meno la ratio dell'incentivo;
2) fallimento (oggi liquidazione giudiziale ai sensi del CCII, D.Lgs. 14/2019): l'impresa è in mano al curatore e non ha più la capacità di gestire ordinariamente l'attività;
3) liquidazione coatta amministrativa: procedura tipica per banche, assicurazioni, cooperative;
4) concordato preventivo senza continuità aziendale: il legislatore opera qui una distinzione importante. È escluso solo il concordato "liquidatorio" puro (art. 84 CCII), non quello con continuità aziendale (diretta o indiretta), che resta ammesso al beneficio. La scelta è coerente con l'impianto del CCII, che ha valorizzato gli strumenti di risanamento;
5) altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942 (legge fallimentare per le procedure pendenti che non sono ancora migrate al CCII), dal D.Lgs. 14/2019 (CCII) o da leggi speciali (es. amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ex D.L. 347/2003 "Marzano" o D.Lgs. 270/1999 "Prodi-bis").
Inoltre sono escluse le imprese che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni: la sola pendenza dell'istruttoria pregiudica l'accesso, anche prima che il tribunale abbia deciso.
Le sanzioni 231
La seconda categoria di esclusione è rappresentata dalle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi. Le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 sono: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi. La presenza di una qualunque di queste sanzioni — anche in via cautelare (art. 45 D.Lgs. 231/2001) — esclude l'impresa dal beneficio.
Il professionista deve quindi verificare il certificato del casellario giudiziale dell'ente (acquisibile presso la Procura della Repubblica) e/o lo stato dei procedimenti penali a carico dell'impresa, ferma restando la presunzione di non colpevolezza per i procedimenti ancora in fase di indagine.
Sicurezza sul lavoro e DURC: il doppio binario
Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata a due condizioni:
a) rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile in ciascun settore (in primis D.Lgs. 81/2008 e norme di settore: edilizia, industria, agricoltura);
b) corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, ossia regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
La condizione opera come requisito di efficacia: anche se l'impresa è ammessa al beneficio, in assenza di regolarità contributiva e/o di rispetto della disciplina antinfortunistica, il beneficio non è di fatto erogato (o può essere revocato). Il professionista deve quindi assicurarsi che il cliente disponga di un DURC regolare al momento della richiesta e per tutto il periodo di fruizione, e che eventuali verbali ispettivi della ASL o dell'Ispettorato del lavoro siano stati sanati.
Coordinamento con il Codice della crisi (CCII)
Il comma 428 fa salvo il concordato con continuità aziendale, in coerenza con la filosofia del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Il CCII ha infatti privilegiato gli strumenti di risanamento (composizione negoziata, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato in continuità) rispetto alla liquidazione. L'impresa in composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII) non è soggetta a procedura concorsuale in senso tecnico e quindi può, in linea di principio, accedere al beneficio, salvo non si sia già sfociati in una procedura concorsuale piena.
Anche il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO, art. 64-bis CCII) e gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) non rientrano automaticamente nell'esclusione, perché non costituiscono procedure concorsuali pure nel senso tradizionale. Il professionista dovrà tuttavia valutare con attenzione il singolo strumento utilizzato dall'impresa cliente, tenendo presente che il comma 428 fa riferimento a "procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza": l'interpretazione restrittiva potrebbe limitare l'esclusione alle sole liquidazione giudiziale, concordato preventivo liquidatorio e liquidazione coatta amministrativa, ma l'orientamento concreto andrà verificato nella prassi applicativa.
Le procedure speciali: amministrazione straordinaria delle grandi imprese
Una particolare attenzione merita la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, regolata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ("Prodi-bis") e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 ("Marzano"), convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Si tratta di procedure concorsuali speciali, finalizzate al risanamento di grandi gruppi industriali in crisi attraverso piani di ristrutturazione o di cessione dell'attivo. La formulazione del comma 428 ("altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali") include espressamente le procedure speciali: l'impresa in amministrazione straordinaria è quindi esclusa dal beneficio del comma 427.
La disciplina è coerente: l'amministrazione straordinaria implica l'apertura della procedura insolvenziale, la nomina di commissari giudiziali o straordinari, l'apertura della massa attiva e passiva. L'impresa, sebbene possa proseguire l'attività in regime di continuità sotto il controllo del commissario, non è pienamente disponibile dei propri mezzi e non rientra nelle condizioni "normali" che giustificano l'erogazione di un incentivo. Il professionista che assista un'impresa in amministrazione straordinaria che intenda valutare l'accesso al beneficio deve quindi attendere la chiusura della procedura, salvo specifiche deroghe che il decreto attuativo del comma 427 potrebbe (in via teorica) prevedere.
Il regime probatorio
Per dimostrare l'assenza delle cause di esclusione, il professionista può avvalersi degli strumenti dell'autocertificazione previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare: dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'assenza di stato di liquidazione, di fallimento e di altre procedure concorsuali; dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'assenza di sanzioni interdittive 231; estratto del DURC (richiedibile online via INPS-INAIL); dichiarazione del legale rappresentante sul rispetto della normativa antinfortunistica. Le pubbliche amministrazioni possono effettuare controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni e, in caso di falsità, scattano le conseguenze previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 (reato di falso) e la decadenza dal beneficio (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Considerazioni operative
Il professionista che presenta domanda di accesso al beneficio del comma 427 deve allegare o autodichiarare: (i) assenza di procedure concorsuali in corso o pendenti; (ii) assenza di sanzioni interdittive 231; (iii) DURC regolare; (iv) rispetto della disciplina antinfortunistica. La falsa dichiarazione integra responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e comporta la decadenza dal beneficio. Si raccomanda di archiviare con cura la documentazione di supporto (visura camerale, certificato carichi pendenti dell'ente, DURC in corso di validità, eventuali verbali ASL) e di rinnovare i controlli annualmente per la durata del beneficio.
Una buona prassi è predisporre, in vista della richiesta del beneficio, un fascicolo di compliance che raccolga: la visura camerale aggiornata; il certificato dei carichi pendenti dell'ente presso la Procura della Repubblica competente; la copia del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e dell'atto di nomina dell'organismo di vigilanza; il DURC in corso di validità; il DVR aggiornato; l'attestazione di formazione sicurezza dei lavoratori; eventuale dichiarazione del consulente del lavoro sulla regolarità contributiva. Questo fascicolo costituisce la base documentale per tutta la durata del beneficio e va aggiornato periodicamente per recepire eventuali cambiamenti (rinnovi DURC, modifiche organizzative, ecc.).
Infine, è opportuno sensibilizzare il cliente sul fatto che il comma 428 non opera solo come filtro di accesso, ma come requisito di permanenza nel beneficio: se nel corso del periodo di fruizione l'impresa entra in una delle situazioni preclusive (apertura di procedura concorsuale, irrogazione di sanzione 231, irregolarità contributiva, sanzioni gravi per violazioni antinfortunistiche), il beneficio può essere revocato e gli importi già fruiti devono essere restituiti con interessi. Il monitoraggio continuo è quindi parte integrante della consulenza professionale.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Tizio S.r.l. in concordato in continuità chiede il beneficio
Tizio S.r.l., piccola impresa manifatturiera, è in concordato preventivo con continuità aziendale diretta (art. 84 CCII), omologato a settembre 2025. Vuole accedere al beneficio del comma 427 dal 1° gennaio 2026. Il commercialista verifica: (i) il concordato è con continuità, quindi non rientra nelle esclusioni del comma 428; (ii) non risultano sanzioni interdittive 231 a carico della società (richiesto certificato presso la Procura competente); (iii) il DURC è regolare grazie al pagamento puntuale dei contributi correnti previsto nel piano omologato; (iv) il DVR è aggiornato e non vi sono verbali ispettivi pendenti. Tizio S.r.l. può quindi presentare regolarmente la domanda di beneficio, allegando la documentazione e l'attestazione del professionista attestante l'omologazione del concordato in continuità.
Caso pratico 2 - Caio S.p.A. con sanzione 231 cautelare
Caio S.p.A. ha ricevuto a novembre 2025 un provvedimento cautelare di interdizione dall'esercizio dell'attività per sei mesi, ai sensi dell'articolo 45 D.Lgs. 231/2001, in relazione a un'ipotesi di corruzione tra privati commessa da un amministratore. La società vorrebbe accedere al beneficio del comma 427 dal 1° gennaio 2026. Il consulente avverte l'amministratore delegato che, fintanto che la sanzione interdittiva cautelare resta in vigore, la società rientra nelle esclusioni del comma 428 e quindi non può ottenere il beneficio. La strategia praticabile è proporre richiesta di revoca o sospensione della cautela ai sensi degli articoli 49 e 50 del D.Lgs. 231/2001, dimostrando l'avvenuta adozione di idoneo modello organizzativo, l'eliminazione delle carenze e il risarcimento del danno. Solo in caso di accoglimento, Caio S.p.A. potrà presentare la domanda di beneficio.
Domande frequenti
Un'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può accedere al beneficio del comma 427?
Sì. Il comma 428 esclude espressamente solo il concordato preventivo senza continuità aziendale (cioè quello liquidatorio puro), non quello con continuità aziendale (diretta o indiretta) disciplinato dall'articolo 84 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019). La scelta è coerente con l'orientamento del CCII, che ha privilegiato gli strumenti di risanamento. Resta inteso che l'impresa in concordato con continuità deve comunque rispettare gli altri requisiti del comma 428: assenza di sanzioni interdittive 231, regolarità contributiva (DURC) e rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Una sanzione interdittiva 231 in via cautelare esclude dal beneficio?
Sì, il comma 428 esclude le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La norma non distingue tra sanzione cautelare (articolo 45 D.Lgs. 231/2001) e sanzione definitiva: in entrambi i casi, l'impresa è già "destinataria" del provvedimento. Per il professionista è quindi essenziale verificare lo stato dei procedimenti 231 a carico dell'ente, eventualmente acquisendo il certificato del casellario degli illeciti amministrativi degli enti. La sospensione cautelare di una sanzione 231 in sede di riesame potrebbe ripristinare la legittimazione all'accesso, ma la valutazione va fatta caso per caso.
Cosa significa "avere in corso un procedimento per la dichiarazione" di una procedura concorsuale?
Significa che esiste un'istanza pendente per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (ex fallimento), per la concessione del concordato preventivo, per la liquidazione coatta amministrativa o per altra procedura concorsuale, e il tribunale non si è ancora pronunciato. La pendenza dell'istruttoria, indipendentemente dall'esito, è già di per sé causa di esclusione. L'impresa che voglia accedere al beneficio deve quindi attendere la definizione del procedimento e, in caso di rigetto dell'istanza, può presentare la domanda di beneficio. Se invece l'esito è l'apertura della procedura (es. liquidazione giudiziale), l'esclusione diventa definitiva.
Il DURC irregolare al momento della domanda è sanabile?
Sì. Il DURC è il Documento Unico di Regolarità Contributiva e si può sanare l'irregolarità mediante il versamento dei contributi dovuti, anche in sede di compensazione o di rateizzazione. L'INPS e l'INAIL hanno previsto la cosiddetta procedura di preavviso di accertamento negativo: prima di rilasciare un DURC non regolare, l'ente invita l'impresa a regolarizzare entro 15 giorni. Il professionista, una volta sanata l'irregolarità, può richiedere un nuovo DURC e allegarlo alla domanda di beneficio. Resta inteso che la regolarità contributiva deve essere mantenuta per tutto il periodo di fruizione del beneficio.
Il rispetto della normativa antinfortunistica come si dimostra?
Il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è un requisito sostanziale: l'impresa deve avere in atto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR ex art. 28 D.Lgs. 81/2008), la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), la sorveglianza sanitaria ove dovuta, la formazione dei lavoratori, l'utilizzo dei DPI, ecc. Operativamente, la dimostrazione passa per l'autocertificazione del legale rappresentante e per la verifica dell'assenza di verbali ispettivi dell'Ispettorato del lavoro o della ASL con prescrizioni non sanate. La presenza di sanzioni in materia antinfortunistica per violazioni gravi può comportare la sospensione del beneficio.