Autore: Andrea Marton

  • Articolo 444 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Articolo 444 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Art. 444 c.p.c. – Giudice competente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell’articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore. Se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza .

    Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio del porto di iscrizione della nave.

    Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente.

  • Art. 443 c.p.c.: Rilevanza del procedimento amministrativo

    Art. 443 c.p.c.: Rilevanza del procedimento amministrativo

    Art. 443 c.p.c. – Rilevanza del procedimento amministrativo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell’articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

    Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l’improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all’attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

    Il processo deve essere riassunto, a cura dell’attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.

  • Art. 442 c.p.c.: Controversie in materia di previdenza e di assi

    Art. 442 c.p.c.: Controversie in materia di previdenza e di assi

    Art. 442 c.p.c. – Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

    Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

    Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo .

  • Articolo 441 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico in appello

    Articolo 441 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico in appello

    Art. 441 c.p.c. – Consulente tecnico in appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il collegio, nell’udienza di cui al primo comma dell’articolo 437, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423.

    Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

  • Articolo 440 Codice di Procedura Civile: Appellabilità delle sentenze

    Articolo 440 Codice di Procedura Civile: Appellabilità delle sentenze

    Art. 440 c.p.c. – Appellabilità delle sentenze

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.

  • Art. 439 c.p.c.: Cambiamento del rito in appello

    Art. 439 c.p.c.: Cambiamento del rito in appello

    Art. 439 c.p.c. – Cambiamento del rito in appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La corte di appello, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.

  • Art. 438 c.p.c.: Deposito della sentenza di appello

    Art. 438 c.p.c.: Deposito della sentenza di appello

    Art. 438 c.p.c. – Deposito della sentenza di appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Fuori dei casi di cui all’articolo 436-bis, la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

    Si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 431.

  • Articolo 437 Codice di Procedura Civile: Udienza di discussione

    Articolo 437 Codice di Procedura Civile: Udienza di discussione

    Art. 437 c.p.c. – Udienza di discussione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nell’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Quando non provvede ai sensi dell’articolo 436-bis, il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

    Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

    Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l’udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza.

    In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423.

    Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 429.

  • Art. 436-bis c.p.c.: Inammissibilità dell’appello e pronuncia

    Art. 436-bis c.p.c.: Inammissibilità dell’appello e pronuncia

    Art. 436-bis c.p.c. – Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi previsti dagli articoli 348, 348-bis e 350, terzo comma, all’udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.

  • Art. 436 c.p.c.: Costituzione dell’appellato e appello incidenta

    Art. 436 c.p.c.: Costituzione dell’appellato e appello incidenta

    Art. 436 c.p.c. – Costituzione dell’appellato e appello incidentale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.

    La costituzione dell’appellato si effettua mediante deposito …

    di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

    Se propone appello incidentale, l’appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l’impugnazione.

    L’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell’appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo precedente.

    Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 416.

  • Articolo 435 Codice di Procedura Civile: Decreto del presidente

    Articolo 435 Codice di Procedura Civile: Decreto del presidente

    Art. 435 c.p.c. – Decreto del presidente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l’udienza di discussione dinanzi al collegio.

    L’appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all’appellato.

    Tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

    Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all’estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.

  • Art. 434 c.p.c.: Deposito del ricorso in appello

    Art. 434 c.p.c.: Deposito del ricorso in appello

    Art. 434 c.p.c. – Deposito del ricorso in appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:

    1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

    2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

    Il ricorso deve essere depositato …

    entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi allo estero.