Art. 381 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Nei casi previsti dall’articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica l’articolo 380-bis.1; il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi stabilito.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore …
, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391.
Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96.

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio.
Si applica alla deliberazione della corte la disposizione dell’articolo 276.
La sentenza è depositata nei novanta giorni successivi.

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
L’udienza si svolge sempre in presenza.
All’udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa.
Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi.
COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197.
Non sono ammesse repliche.

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell’udienza.
Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell’udienza.

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l’udienza o l’adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.
Dell’udienza è data comunicazione dal cancelliere al pubblico ministero e agli avvocati delle parti almeno sessanta giorni prima.
Il primo presidente o il presidente della sezione, quando occorre, ordina con decreto l’integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata.

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice.
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza.
All’udienza o all’adunanza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta con ordinanza soltanto su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio.

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all’articolo 391-quater.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360;
1-bis) dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
2) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197;
3)NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197;
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salva l’applicazione del primo comma;
4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale;
4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l’applicazione del primo comma;
4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza.
5) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell’articolo 360 e nell’articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.
Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.
Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
L’istanza si propone con ricorso al conciliatore, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto …
, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in Camera di Consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l’immediata sospensione dell’esecuzione.

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.