Art. 587 c.p.p. – Estensione dell’impugnazione
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato (110 c.p.), l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.
2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi (17), l’impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.
3. L’impugnazione proposta dall’imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
4. L’impugnazione proposta dal responsabile civile (83 s.) o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) giova all’imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali.
In sintesi
L'impugnazione di uno dei coimputati o di uno dei procedimenti riuniti giova anche agli altri, purché non fondata su motivi esclusivamente personali: effetto di estensione benefica.
Ratio
Questa norma applica il principio di economia processuale e solidarietà tra le parti nel giudizio di impugnazione. Quando più soggetti sono legati dallo stesso fatto o processo, una difesa efficace di uno giova a tutti. Il legislatore però distingue tra concorso di persone e riunione di procedimenti: nel primo caso, la comunanza sostanziale del reato consente estensione ampia; nel secondo, la diversità dei reati impone maggiore cautela (solo violazioni processuali, non fatti specifici).
Analisi
Il primo comma copre il concorso di più imputati nello stesso reato (art. 110 c.p.): l'impugnazione di uno giova agli altri, salvo motivi esclusivamente personali (es.: vizi del processo a carico di uno specifico imputato). Il secondo comma disciplina riunione di reati diversi (art. 17 c.p.p.): qui l'estensione è ristretta a violazioni della legge processuale, non a criticità sul merito di un reato che non riguardi gli altri. I commi terzo e quarto estendono il beneficio al responsabile civile e alla persona obbligata, creando una rete di protezione più ampia.
Quando si applica
Concorso: Tizio e Caio sono imputati di associazione a delinquere insieme. Tizio impugna perché il giudice ha violato il diritto di difesa generale (nullità notifica). Caio gode del ricorso di Tizio, perché il vizio è procedurale e riguarda entrambi. Riunione: Tizio è imputato di frode fiscale, Caio di corruzione, procedimenti riuniti. Tizio impugna la sentenza per illegittimità della custodia cautelare. Il ricorso di Tizio non giova automaticamente a Caio sulla frode (reati diversi), ma giova se il vizio riguarda un profilo processuale comune (es.: composizione illegittima del collegio).
Connessioni
L'art. 110 c.p. definisce il concorso di persone. L'art. 17 c.p.p. disciplina la riunione di procedimenti. L'art. 589 regola la rinuncia all'impugnazione. L'art. 584 specifica i termini di comunicazione e notificazione.
Domande frequenti
Se sono coimputato e un altro ricorre, devo fare qualcosa?
No, se il ricorso non è fondato su motivi esclusivamente personali, ne traggono vantaggio automaticamente. Ad esempio, se il ricorrente contesta una nullità procedurale che riguarda il processo, anche tu ne godi senza bisogno di presentare ricorso separato.
Che cosa significa 'motivi esclusivamente personali'?
Sono vizi che riguardano soltanto un imputato: ad esempio, la violazione del diritto di difesa specificamente ai danni di quell'imputato, o errori fattuali nel capo d'imputazione che lo riguardano solo lui. In questi casi, la Corte non estende il beneficio agli altri coimputati.
Se sono in procedimento riunito per reati diversi da quelli del coimputato, posso godere del suo ricorso?
Solo se il ricorso riguarda una violazione della legge processuale che incide sul tuo procedimento (es.: composizione illegittima del giudice). Se il ricorso del coimputato concerne il merito del suo specifico reato, non ti riguarda.
Il responsabile civile può ricorrere e giovare all'imputato?
Sì, se il responsabile civile impugna la sentenza per motivi non esclusivamente personali, l'imputato ne trae vantaggio. Per esempio, se il responsabile civile contesta la risarcibilità del danno, ma il vizio riguarda il processo nel suo insieme.
Se decido di non ricorrere, ma il coimputato ricorre, posso comunque trarre beneficio?
Sì, assoluto. Se il coimputato impugna su basi non personali e la Corte accoglie, il beneficio si estende a tutti, indipendentemente dalla volontà inerte degli altri imputati.