Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 584 c.p.p. – Notificazione della impugnazione

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Notificazione della impugnazione

1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.

In sintesi

  • Una volta depositato l'atto di impugnazione, la cancelleria ha l'obbligo di comunicarlo al PM
  • La comunicazione al PM è eseguita presso il medesimo giudice che ha emesso il provvedimento impugnato
  • Contestualmente, l'atto è notificato alle parti private senza ritardo
  • Queste operazioni avviano il procedimento di impugnazione verso il giudice competente
Indice dei contenuti

La cancelleria del giudice comunica l'atto di impugnazione al PM presso lo stesso giudice e notifica alle parti private.

Ratio

La comunicazione e notificazione sono i momenti in cui il ricorso "si accende" processualmente: smette di essere un atto depositato e diviene notarella alle parti avverse, che hanno il diritto di sapere di essere state impugnate. Il PM riceve comunicazione diretta dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, creando un nesso istituzionale diretto. Le parti private ricevono notificazione (atto più formale, tramite messo giudiziale o raccomandata) affinché sappiano di dover comparire davanti al giudice d'appello o alla Cassazione. Il tempestivo inoltro garantisce che nessuna parte agisca in ignoranza e il procedimento avanzi con trasparenza.

Analisi

L'articolo 584 è brevissimo, ma sintetizza due obblighi: (1) la cancelleria del giudice originario comunica l'atto di impugnazione al PM; (2) la stessa cancelleria notifica l'atto alle parti private. La "comunicazione" al PM è una forma di avviso informale, fatta direttamente dalla cancelleria presso il giudice originario (art. 166 c.p.p.); il PM è destinatario diretto di questa comunicazione. Le "parti private" (imputato, difensore, parte civile eventuale) ricevono "notificazione", forma più solenne e documentata. La norma enfatizza "senza ritardo": non c'è un termine fisso, ma la comunicazione/notificazione deve avvenire entro giorni, non settimane. Questo accelera il procedimento e evita che le parti rimangano in sospeso.

Quando si applica

La norma si applica dopo il deposito di qualunque impugnazione (appello, cassazione, ricorso straordinario). Una volta che l'atto è in cancelleria, il suo inoltro alle parti è meccanico e obbligatorio. Non vi sono eccezioni: sia che ricorri su merito che su questioni di diritto, il PM e le parti devono esserne informati.

Connessioni

L'articolo 584 c.p.p. si integra con gli artt. 582-583 (presentazione e spedizione dell'impugnazione), l'art. 166 c.p.p. (comunicazioni al PM), gli artt. 160-165 c.p.p. (forma notificazioni), gli artt. 593-605 (appello), gli artt. 606-629 (cassazione), e indirettamente l'art. 24 Costituzione (diritto di difesa e conoscenza degli atti).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio ricorre in appello contro la sentenza del Tribunale di Milano che lo ha condannato per furto. Deposita l'atto di appello presso la cancelleria del Tribunale il 20 maggio 2026. La cancelleria comunica senza ritardo (entro 2-3 giorni) l'atto al PM presso lo stesso Tribunale di Milano. Contemporaneamente, la cancelleria notifica l'atto di appello a Tizio (se rappresentato da avvocato, la notificazione va all'avvocato) e a qualunque altra parte privata coinvolta (parte civile, se costituita). Entro pochi giorni, tutte le parti sanno che Tizio ha ricorso e possono prepararsi a replicare davanti alla Corte d'Appello.

Caso 2: Caso 2

Il PM ricorre in cassazione contro una sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Napoli. Deposita il ricorso in cassazione presso la Corte d'Appello di Napoli il 15 giugno 2026. La cancelleria comunica il ricorso al PM che l'ha proposto (comunicazione amministrativa interna) e notifica agli imputati e ai loro difensori. Entro giorni, gli imputati assoli ricevono l'atto di ricorso e sanno che devono attendere la decisione della Corte di Cassazione su una eventuale violazione di legge.

Domande frequenti

Cosa succede se la cancelleria non notifica tempestivamente l'impugnazione?

Se la notificazione è ritardata o non avviene, le parti potrebbero sollevare eccezioni di nullità davanti al giudice dell'impugnazione. Un ritardo ingiustificato potrebbe compromettere il diritto di difesa della controparte.

La comunicazione al PM è diversa dalla notificazione alle parti?

Sì. La comunicazione al PM è diretta dalla cancelleria dello stesso giudice al PM presso quel giudice (atto amministrativo interno). La notificazione alle parti private è un atto formale, tramite messo giudiziale o altro mezzo legale.

Se sono imputato e ricorro, ricevo anche io la notificazione del mio appello?

No. Tu sai già di aver ricorso perché sei tu a ricorrere. La notificazione va alla controparte (il PM, l'accusa, l'altra parte privata) per informarla del tuo ricorso.

In quanto tempo devo ricevere la notificazione dell'impugnazione?

La norma dice "senza ritardo". Non c'è un termine fisso in giorni, ma è sottinteso che avvenga entro pochi giorni dal deposito (1-5 giorni). Troppi giorni di ritardo potrebbero costituire vizio processuale.

Se la notificazione non mi raggiunge, posso evitare di comparire?

No. Se la notificazione è regolare, anche se non la ricevi per tua colpa, sei comunque obbligato a comparire o farti rappresentare. Se però la notificazione è veramente invalida per difetto di forma, puoi sollevare eccezione di nullità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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