Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 584 c.p.p. – Notificazione della impugnazione
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Notificazione della impugnazione
1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 583 - Art. 583 c.p.p.: Spedizione dell’atto di impugnazione→Cod. proc. pen. art. 585-ter - ter Codice di Procedura Penale: mini per l’impugnazione→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 585 Codice di Procedura Penale: Termini per l’impugnazione→Art. 582 c.p.p.: Presentazione dell’impugnazione→Art. 586 c.p.p.: Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimen→Articolo 581 Codice di Procedura Penale: Forma dell’impugnazione→Articolo 587 Codice di Procedura Penale: Estensione dell’impugnazione→Art. 580 c.p.p.: Conversione del ricorso in appello→Articolo 588 Codice di Procedura Penale: Sospensione della esecuzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La cancelleria del giudice comunica l'atto di impugnazione al PM presso lo stesso giudice e notifica alle parti private.
Ratio
La comunicazione e notificazione sono i momenti in cui il ricorso "si accende" processualmente: smette di essere un atto depositato e diviene notarella alle parti avverse, che hanno il diritto di sapere di essere state impugnate. Il PM riceve comunicazione diretta dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, creando un nesso istituzionale diretto. Le parti private ricevono notificazione (atto più formale, tramite messo giudiziale o raccomandata) affinché sappiano di dover comparire davanti al giudice d'appello o alla Cassazione. Il tempestivo inoltro garantisce che nessuna parte agisca in ignoranza e il procedimento avanzi con trasparenza.
Analisi
L'articolo 584 è brevissimo, ma sintetizza due obblighi: (1) la cancelleria del giudice originario comunica l'atto di impugnazione al PM; (2) la stessa cancelleria notifica l'atto alle parti private. La "comunicazione" al PM è una forma di avviso informale, fatta direttamente dalla cancelleria presso il giudice originario (art. 166 c.p.p.); il PM è destinatario diretto di questa comunicazione. Le "parti private" (imputato, difensore, parte civile eventuale) ricevono "notificazione", forma più solenne e documentata. La norma enfatizza "senza ritardo": non c'è un termine fisso, ma la comunicazione/notificazione deve avvenire entro giorni, non settimane. Questo accelera il procedimento e evita che le parti rimangano in sospeso.
Quando si applica
La norma si applica dopo il deposito di qualunque impugnazione (appello, cassazione, ricorso straordinario). Una volta che l'atto è in cancelleria, il suo inoltro alle parti è meccanico e obbligatorio. Non vi sono eccezioni: sia che ricorri su merito che su questioni di diritto, il PM e le parti devono esserne informati.
Connessioni
L'articolo 584 c.p.p. si integra con gli artt. 582-583 (presentazione e spedizione dell'impugnazione), l'art. 166 c.p.p. (comunicazioni al PM), gli artt. 160-165 c.p.p. (forma notificazioni), gli artt. 593-605 (appello), gli artt. 606-629 (cassazione), e indirettamente l'art. 24 Costituzione (diritto di difesa e conoscenza degli atti).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ricorre in appello contro la sentenza del Tribunale di Milano che lo ha condannato per furto. Deposita l'atto di appello presso la cancelleria del Tribunale il 20 maggio 2026. La cancelleria comunica senza ritardo (entro 2-3 giorni) l'atto al PM presso lo stesso Tribunale di Milano. Contemporaneamente, la cancelleria notifica l'atto di appello a Tizio (se rappresentato da avvocato, la notificazione va all'avvocato) e a qualunque altra parte privata coinvolta (parte civile, se costituita). Entro pochi giorni, tutte le parti sanno che Tizio ha ricorso e possono prepararsi a replicare davanti alla Corte d'Appello.
Caso 2: Caso 2
Il PM ricorre in cassazione contro una sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Napoli. Deposita il ricorso in cassazione presso la Corte d'Appello di Napoli il 15 giugno 2026. La cancelleria comunica il ricorso al PM che l'ha proposto (comunicazione amministrativa interna) e notifica agli imputati e ai loro difensori. Entro giorni, gli imputati assoli ricevono l'atto di ricorso e sanno che devono attendere la decisione della Corte di Cassazione su una eventuale violazione di legge.
Domande frequenti
Cosa succede se la cancelleria non notifica tempestivamente l'impugnazione?
Se la notificazione è ritardata o non avviene, le parti potrebbero sollevare eccezioni di nullità davanti al giudice dell'impugnazione. Un ritardo ingiustificato potrebbe compromettere il diritto di difesa della controparte.
La comunicazione al PM è diversa dalla notificazione alle parti?
Sì. La comunicazione al PM è diretta dalla cancelleria dello stesso giudice al PM presso quel giudice (atto amministrativo interno). La notificazione alle parti private è un atto formale, tramite messo giudiziale o altro mezzo legale.
Se sono imputato e ricorro, ricevo anche io la notificazione del mio appello?
No. Tu sai già di aver ricorso perché sei tu a ricorrere. La notificazione va alla controparte (il PM, l'accusa, l'altra parte privata) per informarla del tuo ricorso.
In quanto tempo devo ricevere la notificazione dell'impugnazione?
La norma dice "senza ritardo". Non c'è un termine fisso in giorni, ma è sottinteso che avvenga entro pochi giorni dal deposito (1-5 giorni). Troppi giorni di ritardo potrebbero costituire vizio processuale.
Se la notificazione non mi raggiunge, posso evitare di comparire?
No. Se la notificazione è regolare, anche se non la ricevi per tua colpa, sei comunque obbligato a comparire o farti rappresentare. Se però la notificazione è veramente invalida per difetto di forma, puoi sollevare eccezione di nullità.