Art. 1519 c.c. Restituzione di cose non pagate
In vigore
Se la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere il possesso delle cose vendute, finché queste si trovano presso il compratore, purché la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa. Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli articoli 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo dell’introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto. La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento conoscevano che il prezzo era ancora dovuto. PARAGRAFO I BIS – Della vendita dei beni di consumo
In sintesi
Natura giuridica dell'istituto
L'articolo 1519 del Codice Civile attribuisce al venditore non pagato un diritto speciale di recupero del possesso delle cose vendute, operante come alternativa pratica alla risoluzione giudiziale del contratto. Si tratta di un rimedio di natura reale, in quanto incide sul possesso del bene, e di natura temporanea, in quanto puo' essere esercitato solo entro quindici giorni dalla consegna e solo se le cose si trovano ancora presso il compratore nel medesimo stato in cui si trovavano alla consegna.
Presupposti applicativi
Tre sono le condizioni necessarie. Prima condizione: la vendita deve essere stata conclusa senza dilazione per il pagamento, cioe' il prezzo doveva essere corrisposto al momento o contestualmente alla consegna, senza alcuna proroga. Seconda condizione: la domanda deve essere proposta entro quindici giorni dalla consegna; si tratta di un termine di decadenza, non di prescrizione, e decorre dalla data di materiale consegna del bene. Terza condizione: le cose devono ancora trovarsi presso il compratore nello stato originario, cioe' non devono essere state trasformate, incorporate in altri beni o danneggiate in modo rilevante.
Limiti verso i creditori privilegiati
Il secondo comma introduce un importante limite: il diritto del venditore non e' opponibile ai creditori che godono dei privilegi speciali sugli immobili locati previsti dagli artt. 2764 e 2765 c.c. (locatore e affittuario di fondi rustici). Questi creditori possono trattenere le cose per il soddisfacimento del loro credito privilegiato. Tuttavia, se si prova che questi creditori sapevano, al momento in cui le cose furono introdotte nell'immobile, che il prezzo era ancora dovuto, il privilegio cede di fronte al diritto del venditore.
Esempio: Tizio vende a Caio dieci macchine per ufficio senza dilazione. Caio non paga. Le macchine vengono portate nell'ufficio in locazione di Caio. Il proprietario del locale, Sempronio, ha un privilegio sulle cose nell'immobile. Tizio puo' riprendere le macchine solo se dimostra che Sempronio sapeva, al momento dell'introduzione delle macchine, che il prezzo non era stato pagato.
Opponibilita' ai creditori che hanno sequestrato o pignorato
Il terzo comma estende la stessa logica ai creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose prima che il venditore eserciti il proprio diritto. Anche in questo caso la restituzione non e' opponibile al creditore procedente, a meno che si provi che al momento del sequestro o del pignoramento costui sapeva che il prezzo era ancora dovuto. La norma bilancia cosi' due interessi contrapposti: la tutela del venditore che ha consegnato senza essere pagato e la certezza del traffico giuridico per i creditori che hanno affidato le proprie aspettative sulle cose acquistate dal loro debitore.
Coordinamento con la risoluzione contrattuale
Il diritto di riprendere il possesso ex art. 1519 c.c. non sostituisce la risoluzione del contratto, ma si affianca ad essa come strumento piu' rapido e pratico. Il venditore che recupera le cose deve poi, ove intenda definitivamente sciogliersi dal vincolo, agire anche per la risoluzione o la dichiarazione di risoluzione di diritto. In alternativa, puo' trattenere le cose come garanzia e insistere per il pagamento del prezzo.
Domande frequenti
Entro quando il venditore deve chiedere la restituzione delle cose?
Entro quindici giorni dalla consegna. Si tratta di un termine di decadenza: decorso inutilmente, il venditore perde il diritto speciale di riprendere le cose e puo' agire solo con i rimedi ordinari (risoluzione, azione di pagamento).
Cosa succede se le cose sono state trasformate o vendute a terzi?
Il diritto di restituzione viene meno: e' necessario che le cose si trovino ancora presso il compratore nel medesimo stato in cui erano alla consegna. Se sono state rivendute o trasformate, il venditore puo' solo agire per il risarcimento o per la risoluzione.
Il venditore puo' riprendere le cose anche se il compratore ha dei creditori che le hanno pignorate?
Solo se prova che i creditori pignoranti, al momento del pignoramento, sapevano che il prezzo non era stato pagato. In caso contrario, il pignoramento prevale sul diritto del venditore.
La norma si applica se il prezzo era rateale?
No. L'art. 1519 c.c. opera solo se la vendita e' stata conclusa senza dilazione per il pagamento. Se le parti hanno concordato rate o proroghe, il venditore non puo' avvalersi di questo rimedio speciale.
Che differenza c'e' tra restituzione ex art. 1519 e risoluzione per inadempimento?
La restituzione ex art. 1519 c.c. e' un rimedio reale e urgente, esercitabile entro quindici giorni senza necessita' di sentenza. La risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. e' un rimedio contrattuale che richiede un'azione giudiziaria o una dichiarazione stragiudiziale e non ha limiti temporali cosi' stringenti.