Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La risposta breve

No, nel 2026 il secondo acconto delle imposte in scadenza il 30 novembre non è rateizzabile. La regola ordinaria dell’articolo 20 del D.Lgs. 241/1997 consente di dilazionare solo il saldo e la prima rata di acconto, non la seconda. Per il 2023 e il 2024 due decreti straordinari (DL 145/2023 e DL 155/2024) avevano permesso a una parte delle partite IVA di spostare e frazionare il secondo acconto, ma quella misura non è stata confermata né per il 2025 né per il 2026: il Ministro dell’Economia Giorgetti lo ha ribadito in Parlamento e la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) non ha reintrodotto alcuna proroga o rateazione per l’acconto di novembre. Se non riesci a versare l’intero importo entro il 30 novembre 2026, le strade legali che restano sono altre: ridurre l’acconto con il metodo previsionale, usare crediti in compensazione nel modello F24, oppure pagare in ritardo con il ravvedimento operoso, i cui costi restano comunque contenuti se ci si muove entro pochi giorni o poche settimane.

Perché saldo e primo acconto si rateizzano e il secondo no

La possibilità di dilazionare gli importi dovuti in dichiarazione dei redditi nasce dall’articolo 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Questa norma riguarda espressamente il saldo dell’anno precedente e la prima rata di acconto dell’anno in corso: entrambi possono essere versati a rate mensili di pari importo, con piano che deve concludersi entro il 16 dicembre dello stesso anno e con applicazione di un interesse del 4% annuo sulle rate successive alla prima.

Il secondo acconto di novembre, invece, non rientra in questo meccanismo. Non è compreso tra le somme rateizzabili in dichiarazione e va versato in un’unica soluzione entro la scadenza ordinaria. Questo vale sia per l’IRPEF che per IRES, IRAP e le imposte sostitutive (ad esempio quella del regime forfettario), oltre che per i contributi previdenziali collegati.

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Perché in tanti pensano il contrario: il precedente 2023-2024

La confusione nasce da un dato reale: per due anni consecutivi lo Stato ha davvero permesso di spostare e frazionare il secondo acconto.

Per il secondo acconto di novembre 2025 (relativo ai redditi 2025), invece, la misura non è stata rinnovata: il pagamento è tornato alla regola ordinaria, in unica soluzione entro la scadenza di fine novembre. È in questo contesto che, in un question time di ottobre 2025, il Ministro Giorgetti ha spiegato che le esigenze di gettito dello Stato non permettono di replicare stabilmente la sperimentazione del biennio precedente, pur senza escludere del tutto una valutazione dell’ultimo momento in prossimità della scadenza.

Cosa succede per il 2026

Alla data di redazione di questa guida non risulta alcuna norma, né nella Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) né in decreti successivi, che riapra la rateizzazione o la proroga del secondo acconto per l’anno d’imposta 2026. La scadenza resta quindi fissata al 30 novembre 2026 (che nel 2026 cade di lunedì, quindi senza slittamenti per giorni festivi) e il versamento va effettuato in un’unica soluzione, salvo un’eventuale novità dell’ultimo minuto che, sulla base dei precedenti degli ultimi anni, non si può escludere del tutto ma che al momento non ha alcun riscontro normativo. Chi pianifica la liquidità in vista di novembre 2026 dovrebbe quindi partire dall’ipotesi più prudente: nessuna rateazione, versamento pieno entro fine mese.

Partite IVA e dipendenti: due meccanismi diversi

Partite IVA e chi versa con F24

Chi ha redditi da lavoro autonomo, impresa o partecipazioni versa il secondo acconto tramite modello F24, di norma con lo stesso metodo (storico o previsionale) usato per calcolare la prima rata a giugno. Non essendoci sostituto d’imposta a fare da intermediario, l’intera responsabilità di calcolo e versamento resta in capo al contribuente, ed è qui che la mancanza di rateizzazione si sente di più: l’importo, spesso significativo, va reperito tutto insieme.

Dipendenti e pensionati con modello 730

Per lavoratori dipendenti e pensionati che hanno presentato il 730, il secondo (o unico) acconto viene di regola trattenuto direttamente dal sostituto d’imposta — datore di lavoro o ente pensionistico — nella busta paga o nel cedolino di novembre, sulla base del modello 730-4 trasmesso dall’Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso l’importo non è rateizzabile e viene recuperato in un’unica soluzione, salvo i casi di incapienza dello stipendio. Il dipendente ha però una possibilità equivalente al metodo previsionale delle partite IVA: può chiedere per iscritto al proprio sostituto d’imposta, entro il 10 ottobre dell’anno di riferimento, di non trattenere l’acconto o di trattenerlo in misura ridotta, se prevede che il reddito 2026 sarà inferiore a quello del 2025. È una scelta che, come si vede più avanti, comporta un rischio se la previsione si rivela sbagliata.

Le alternative legali se non riesci a pagare il 30 novembre

Il metodo previsionale: ridurre legalmente l’acconto

Sia le partite IVA sia, con la richiesta scritta al sostituto d’imposta, i lavoratori dipendenti possono calcolare l’acconto non sull’imposta dell’anno precedente (metodo storico) ma su una stima di quanto sarà effettivamente dovuto per l’anno in corso (metodo previsionale). Se il reddito 2026 sarà davvero più basso di quello 2025 — ad esempio per la chiusura di un’attività, un calo di fatturato o meno straordinari in busta paga — l’acconto versato o trattenuto a novembre può essere legittimamente più basso, o azzerato.

Il rischio è che la previsione risulti sbagliata: se a conguaglio l’acconto versato risulta insufficiente rispetto a quanto effettivamente dovuto, sulla differenza si applica la stessa sanzione prevista per l’omesso versamento (articolo 13 del D.Lgs. 471/1997): il 25% dell’importo non versato, ridotto al 12,5% se il conguaglio avviene entro 90 giorni, più gli interessi legali. Il metodo previsionale va quindi usato solo con una stima realistica, non come scorciatoia per rinviare il problema.

La compensazione in F24

Se hai crediti d’imposta disponibili (IVA, IRPEF, contributi, bonus fiscali maturati), puoi usarli in compensazione nello stesso F24 con cui versi il secondo acconto, riducendo o azzerando l’esborso di cassa a novembre. È una soluzione ordinaria, non un’agevolazione temporanea, e non richiede alcuna norma straordinaria: basta avere il credito e indicarlo correttamente nel modello.

Il ravvedimento operoso dopo la scadenza

Se proprio non riesci a versare entro il 30 novembre, l’errore più costoso è non fare nulla. Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare in autonomia un versamento omesso o insufficiente, pagando imposta, sanzione ridotta e interessi legali, con un costo che cresce progressivamente con il passare dei giorni ma che nei primi giorni resta molto contenuto.

Esempio numerico: quanto costa ravvedersi su un acconto di 5.000 euro

Ipotesi: un acconto di 5.000 euro non versato il 30 novembre 2026, regolarizzato con ravvedimento operoso a distanza di 30, 60 o 90 giorni. La sanzione ordinaria per omesso versamento è il 25% dell’importo, ridotta al 12,5% se il pagamento avviene entro 90 giorni; il ravvedimento riduce ulteriormente questa sanzione in base ai giorni di ritardo (circa 0,0833% al giorno fino al 14° giorno, 1,25% dal 15° al 30° giorno, circa 1,39% dal 31° al 90° giorno). Gli interessi legali per il 2026 sono pari all’1,60% annuo, calcolati giorno per giorno.

Ritardo Sanzione ridotta Interessi legali (indicativi) Totale da versare
30 giorni 62,50 euro (1,25%) circa 6,60 euro circa 5.069 euro
60 giorni 69,50 euro (1,39%) circa 13,15 euro circa 5.083 euro
90 giorni 69,50 euro (1,39%) circa 19,75 euro circa 5.089 euro

I numeri sono indicativi e vanno ricalcolati caso per caso (il tasso legale può cambiare da un anno all’altro e va applicato giorno per giorno sull’intero periodo di ritardo), ma il senso resta chiaro: pagare in ritardo con ravvedimento costa poche decine di euro su un acconto di 5.000 euro, mentre lasciare la posizione irregolare senza mai regolarizzarla espone, in caso di controllo, alla sanzione piena del 25% più interessi, oltre alle spese di un eventuale accertamento.

Errori comuni da evitare

In sintesi

Il secondo acconto di novembre resta, per regola generale e anche per il 2026, non rateizzabile: lo prevede la disciplina ordinaria dell’articolo 20 del D.Lgs. 241/1997, che riserva la dilazione a saldo e prima rata di acconto. La rateazione vista nel 2023 e nel 2024 è stata una misura eccezionale, non replicata nel 2025 né, a oggi, nel 2026. Chi prevede difficoltà di liquidità può intervenire prima della scadenza con il metodo previsionale o con compensazioni in F24, oppure, se il pagamento salta, contenere i costi con un ravvedimento operoso tempestivo. Per il quadro completo su come si calcolano gli acconti e sulle scadenze dell’anno puoi consultare la guida su acconti delle imposte 2026, metodo storico e previsionale; per la rateizzazione del modello 730 la guida dedicata è su come funziona la rateizzazione delle imposte da 730.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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