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Art. 2786 c.c. Costituzione
In vigore dal 19/04/1942
Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa.
La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il pegno come garanzia reale: la centralità della consegna
L'articolo 2786 del Codice Civile apre la disciplina del pegno (artt. 2784-2807) individuandone l'atto costitutivo: la consegna della cosa dal debitore (o da un terzo datore) al creditore. Si tratta di una norma chiave perché qualifica il pegno come contratto reale, nel quale cioè la mera volontà delle parti non basta a far sorgere la garanzia: occorre il trasferimento materiale del possesso. La ragione è duplice. Da un lato si attribuisce al creditore un controllo effettivo sul bene, che potrà essere venduto in caso di inadempimento; dall'altro si realizza una forma di pubblicità di fatto, perché lo spossessamento del debitore avverte i terzi dell'esistenza del vincolo.
Quando si parla di consegna del documento
La norma equipara alla consegna della cosa la consegna del documento che ne conferisce l'esclusiva disponibilità. Si pensi al titolo rappresentativo di merci (polizza di carico, fede di deposito), la cui consegna trasferisce la legittimazione a ritirare la merce stessa. Tizio, imprenditore tessile, ottiene un finanziamento dalla banca dando in pegno mille balle di cotone depositate in un magazzino generale: anziché trasferire fisicamente le balle, consegna alla banca la fede di deposito girata in garanzia. Il pegno è validamente costituito perché chi possiede il documento ha l'esclusiva disponibilità della merce.
Il terzo designato e la custodia congiunta
Il legislatore ha previsto due varianti utili soprattutto quando il creditore non vuole o non può detenere personalmente il bene. La prima è il deposito presso un terzo gradito a entrambe le parti, che custodisce la cosa per conto del creditore. La seconda è la custodia congiunta: il bene resta in luogo accessibile a entrambi ma chiuso con doppia chiave o sigillato, sicché il debitore non può disporne unilateralmente. Esempio: Caio dà in pegno alla banca un quadro di valore conservato in un caveau bancario aperto solo in presenza di entrambi. In ogni caso il requisito da rispettare è l'impossibilità per il costituente di disporre della cosa senza la cooperazione del creditore.
Differenza con l'ipoteca e con la riserva di proprietà
A differenza dell'ipoteca, che colpisce beni immobili o mobili registrati e si perfeziona con l'iscrizione nei pubblici registri, il pegno opera su beni mobili non registrati, universalità di mobili, crediti e altri diritti, e si perfeziona con la consegna. La riserva di proprietà ex art. 1523 c.c., invece, non è una garanzia reale ma una modalità di vendita: il bene resta del venditore fino al pagamento. Capire questa differenza è essenziale per scegliere lo strumento giusto: chi finanzia un'azienda contro pegno di macchinari deve ottenere la consegna effettiva, altrimenti la garanzia non sorge.
Pegno irregolare e nuove forme di garanzia
Accanto al pegno tipico disciplinato dall'art. 2786 c.c. esistono il pegno irregolare (art. 1851 c.c., su denaro o cose fungibili che diventano del creditore con obbligo di restituzione del tantundem) e il pegno non possessorio introdotto dall'art. 1 del D.L. 59/2016 a favore di imprenditori iscritti al registro delle imprese, che si costituisce per iscrizione in un apposito registro telematico e non richiede lo spossessamento. Quest'ultima figura risponde all'esigenza di consentire al debitore di continuare a utilizzare il bene (per esempio un macchinario produttivo) senza perdere la garanzia, ma resta un'eccezione: la regola generale rimane quella della consegna prevista dall'art. 2786 c.c.
Domande frequenti
Il pegno si può costituire con scrittura privata senza consegna del bene?
No. La consegna del bene o del documento rappresentativo è elemento costitutivo del pegno secondo l'art. 2786 c.c. Senza spossessamento del debitore il contratto può valere come promessa di pegno o come pegno non possessorio (se l'impresa è iscritta nell'apposito registro), ma non come pegno ordinario.
Cosa si intende per documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa?
Sono i titoli rappresentativi di merci (polizza di carico, fede di deposito) e altri documenti la cui consegna trasferisce la legittimazione esclusiva a ottenere la cosa. La girata in garanzia di tali titoli equivale alla consegna materiale del bene.
È valido il pegno di un bene custodito presso un terzo?
Sì, purché il terzo sia designato da entrambe le parti e custodisca il bene per conto del creditore pignoratizio. Il terzo agisce come depositario qualificato e risponde della conservazione secondo le regole del deposito.
Il pegno di titoli di credito segue le regole dell'art. 2786 c.c.?
I principi sono gli stessi ma operano regole speciali: per i titoli al portatore basta la consegna, per i titoli all'ordine occorre la girata in garanzia (art. 2014 c.c.), per i nominativi l'annotazione sul titolo e nel registro dell'emittente (art. 2024 c.c.).
Cosa succede se il bene torna nella disponibilità del debitore?
Il creditore perde la prelazione ex art. 2787 c.c., poiché viene meno il requisito del possesso continuativo. Resta il credito chirografario ma non più garantito dal pegno. Può però agire in rivendicazione ex art. 2789 c.c. se il debitore non aveva diritto di riprendere il bene.