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Art. 2700 c.c. Efficacia dell’atto pubblico
In vigore dal 19/04/1942
L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L'art. 2700 c.c. disciplina l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, definito dall'art. 2699 c.c. come il documento redatto, con le formalità richieste, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui l'atto è formato. La norma si inserisce nel Capo II del Titolo III del Libro VI del codice civile, dedicato alle prove documentali.
Ambito e portata della piena prova
L'efficacia probatoria privilegiata investe tre profili distinti e autonomi: (a) la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato; (b) le dichiarazioni delle parti rese davanti al pubblico ufficiale; (c) gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui personalmente compiuti. La piena prova opera fino a querela di falso, rimedio processuale disciplinato dagli artt. 221-227 c.p.c., che richiede un procedimento incidentale specifico e non è surrogabile da ordinaria prova contraria.
Limiti della forza probatoria
La piena prova copre l'estrinseco dell'atto (provenienza, data, luogo, formalità) e i fatti che il pubblico ufficiale ha percepito direttamente. Non copre la veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti né la validità negoziale dell'atto: il contrasto su questi profili può essere sollevato con i normali mezzi di prova. L'atto pubblico nullo per vizi formali può valere come scrittura privata ai sensi dell'art. 2701 c.c. (conversione).
Profili digitali
Il D.Lgs. 82/2005 (CAD) e il Reg. eIDAS 910/2014 hanno esteso il regime della piena prova al documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata o con firma elettronica qualificata, equiparandolo all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata secondo i casi. Il notaio può formare atti pubblici informatici ai sensi dell'art. 47-bis L. 89/1913.
Coordinamento normativo
La disposizione va letta insieme agli artt. 2697 (onere della prova), 2699 (nozione di atto pubblico), 2701 (conversione), 2703 (sottoscrizione autenticata) e 2704 (data certa) c.c., nonché agli artt. 214-220 c.p.c. sul riconoscimento e la verificazione della scrittura privata.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'piena prova fino a querela di falso' dell'atto pubblico?
Significa che l'atto pubblico ha forza probatoria assoluta riguardo alla sua provenienza, alle dichiarazioni delle parti e ai fatti attestati dal pubblico ufficiale: può essere smentito solo attraverso il procedimento di querela di falso (artt. 221-227 c.p.c.), non con semplice prova contraria.
Quali fatti sono coperti dalla piena prova dell'art. 2700 c.c.?
Sono coperti tre categorie: la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, le dichiarazioni che le parti hanno reso in sua presenza e i fatti da lui direttamente percepiti o compiuti. Non è coperta la veridicità sostanziale di quanto dichiarato dalle parti.
L'art. 2700 c.c. si applica anche ai documenti informatici?
Sì, parzialmente. Il D.Lgs. 82/2005 (CAD) e il Reg. eIDAS 910/2014 equiparano il documento informatico con firma digitale qualificata alla scrittura privata autenticata, e l'atto pubblico informatico notarile (art. 47-bis L. 89/1913) ha la stessa efficacia dell'atto pubblico cartaceo.
Come si contesta un atto pubblico che si ritiene falso?
Con la querela di falso, un procedimento incidentale disciplinato dagli artt. 221-227 c.p.c., proponibile anche in sede penale. In sede civile è necessario sospendere il giudizio principale e istruire il procedimento incidentale davanti al giudice competente.
Qual è la differenza tra l'atto pubblico ex art. 2700 c.c. e la scrittura privata autenticata ex <a href="/articolo-2703-codice-civile/">art. 2703 c.c.</a>?
L'atto pubblico è formato interamente dal pubblico ufficiale che attesta fatti e dichiarazioni con piena prova fino a querela di falso su tutti e tre i profili. La scrittura privata autenticata è redatta dalle parti, ma il pubblico ufficiale autentica solo la sottoscrizione, attestando l'identità del firmatario: la piena prova copre la sola provenienza della sottoscrizione.