Testo dell'articoloVigente
Art. 2700 c.c. – Efficacia dell’atto pubblico
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
In sintesi
- L'atto pubblico redatto da notaio o altro pubblico ufficiale competente fa piena prova fino a querela di falso della propria provenienza, delle dichiarazioni delle parti e dei fatti attestati.
- La forza probatoria privilegiata riguarda tre elementi distinti: provenienza del documento, dichiarazioni rese dalle parti, fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti.
- La querela di falso (artt. 221-227 c.p.c.) è il solo mezzo per contrastare l'efficacia dell'atto pubblico; non è ammissibile la semplice prova contraria.
- La norma si coordina con il sistema delle prove documentali (artt. 2697-2739 c.c.) e con la legge notarile (L. 89/1913).
- Il documento informatico con firma qualificata o firma digitale è equiparato all'atto pubblico nei casi previsti dal CAD (D.Lgs. 82/2005) e dal Reg. eIDAS 910/2014.
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico
L'art. 2700 c.c. disciplina l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, definito dall'art. 2699 c.c. come il documento redatto, con le formalità richieste, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui l'atto è formato. La norma si inserisce nel Capo II del Titolo III del Libro VI del codice civile, dedicato alle prove documentali.
Ambito e portata della piena prova
L'efficacia probatoria privilegiata investe tre profili distinti e autonomi: (a) la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato; (b) le dichiarazioni delle parti rese davanti al pubblico ufficiale; (c) gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui personalmente compiuti. La piena prova opera fino a querela di falso, rimedio processuale disciplinato dagli artt. 221-227 c.p.c., che richiede un procedimento incidentale specifico e non è surrogabile da ordinaria prova contraria.
Limiti della forza probatoria
La piena prova copre l'estrinseco dell'atto (provenienza, data, luogo, formalità) e i fatti che il pubblico ufficiale ha percepito direttamente. Non copre la veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti né la validità negoziale dell'atto: il contrasto su questi profili può essere sollevato con i normali mezzi di prova. L'atto pubblico nullo per vizi formali può valere come scrittura privata ai sensi dell'art. 2701 c.c. (conversione).
Profili digitali
Il D.Lgs. 82/2005 (CAD) e il Reg. eIDAS 910/2014 hanno esteso il regime della piena prova al documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata o con firma elettronica qualificata, equiparandolo all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata secondo i casi. Il notaio può formare atti pubblici informatici ai sensi dell'art. 47-bis L. 89/1913.
Coordinamento normativo
La disposizione va letta insieme agli artt. 2697 (onere della prova), 2699 (nozione di atto pubblico), 2701 (conversione), 2703 (sottoscrizione autenticata) e 2704 (data certa) c.c., nonché agli artt. 214-220 c.p.c. sul riconoscimento e la verificazione della scrittura privata.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'piena prova fino a querela di falso' dell'atto pubblico?
Significa che l'atto pubblico ha forza probatoria assoluta riguardo alla sua provenienza, alle dichiarazioni delle parti e ai fatti attestati dal pubblico ufficiale: può essere smentito solo attraverso il procedimento di querela di falso (artt. 221-227 c.p.c.), non con semplice prova contraria.
Quali fatti sono coperti dalla piena prova dell'art. 2700 c.c.?
Sono coperti tre categorie: la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, le dichiarazioni che le parti hanno reso in sua presenza e i fatti da lui direttamente percepiti o compiuti. Non è coperta la veridicità sostanziale di quanto dichiarato dalle parti.
L'art. 2700 c.c. si applica anche ai documenti informatici?
Sì, parzialmente. Il D.Lgs. 82/2005 (CAD) e il Reg. eIDAS 910/2014 equiparano il documento informatico con firma digitale qualificata alla scrittura privata autenticata, e l'atto pubblico informatico notarile (art. 47-bis L. 89/1913) ha la stessa efficacia dell'atto pubblico cartaceo.
Come si contesta un atto pubblico che si ritiene falso?
Con la querela di falso, un procedimento incidentale disciplinato dagli artt. 221-227 c.p.c., proponibile anche in sede penale. In sede civile è necessario sospendere il giudizio principale e istruire il procedimento incidentale davanti al giudice competente.
Qual è la differenza tra l'atto pubblico ex art. 2700 c.c. e la scrittura privata autenticata ex art. 2703 c.c.?
L'atto pubblico è formato interamente dal pubblico ufficiale che attesta fatti e dichiarazioni con piena prova fino a querela di falso su tutti e tre i profili. La scrittura privata autenticata è redatta dalle parti, ma il pubblico ufficiale autentica solo la sottoscrizione, attestando l'identità del firmatario: la piena prova copre la sola provenienza della sottoscrizione.
Spiegazione
L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Come funziona e quando si applica
È il fondamento dell’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico (ad esempio il rogito notarile): per contestarne il contenuto coperto da fede privilegiata occorre la querela di falso. L’efficacia non copre invece la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti.
Esempio pratico
Nel rogito notarile fa piena prova, fino a querela di falso, il fatto che le parti abbiano reso davanti al notaio le dichiarazioni riportate; non che quelle dichiarazioni siano vere.
Domande frequenti
Che valore ha un atto pubblico come prova?
Fa piena prova, fino a querela di falso, della sua provenienza e di ciò che il pubblico ufficiale attesta avvenuto in sua presenza.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.