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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2617 c.c. Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli

In vigore

Quando la legge prescrive l’ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali. SEZIONE IV – Dei controlli dell'autorità governativa

In sintesi

  • Quando la legge prescrive l'ammasso obbligatorio di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva è affidata a consorzi obbligatori.
  • I consorzi agiscono per conto degli imprenditori agricoli interessati.
  • La disciplina di dettaglio è demandata alle leggi speciali di settore.
  • La norma è espressione del potere pubblico di organizzare i mercati agricoli per ragioni di interesse collettivo.
Ratio

L'art. 2617 c.c. disciplina una forma specifica di consorzio obbligatorio: quello finalizzato all'ammasso collettivo di prodotti agricoli. L'ammasso consiste nella raccolta, conservazione e gestione centralizzata di determinati prodotti (grano, olio, vino, ecc.) che la legge impone di conferire a strutture collettive anziché gestire individualmente. La ratio storica è quella di stabilizzare i prezzi agricoli, prevenire l'accaparramento speculativo e garantire forniture regolari in periodi di penuria. In epoca fascista l'istituto ebbe grande diffusione (ammasso del grano, dell'olio, ecc.); nell'ordinamento repubblicano sopravvive in forma ridotta e adattata al diritto europeo dei mercati agricoli (politica agricola comune, PAC). Il consorzio agisce «per conto» degli imprenditori, configurandosi come mandatario collettivo: la proprietà dei prodotti resta degli imprenditori, mentre la gestione è centralizzata.

Analisi

La norma ha carattere di rinvio alla legislazione speciale: stabilisce il principio (ammasso tramite consorzi obbligatori per conto degli imprenditori) e demanda le modalità operative alle leggi speciali di settore. Questo significa che l'art. 2617 c.c. non è autonomamente applicabile senza una legge speciale che prescriva l'ammasso di un determinato prodotto. Il meccanismo del mandato collettivo (gestione «per conto» degli imprenditori) implica che i prodotti conferiti restino di proprietà degli imprenditori conferenti, salvo diversa disposizione speciale. Il consorzio gestisce i prodotti nell'interesse dei consorziati e distribuisce i proventi al termine della gestione, detratti i costi. Il regime giuridico del consorzio di ammasso è ibrido: combina le regole sui consorzi (artt. 2602 ss. c.c.) con la disciplina speciale e, dove prevista, con la normativa europea sull'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Quando si applica

L'art. 2617 c.c. si applica quando una legge speciale prescrive l'ammasso obbligatorio di un determinato prodotto agricolo e individua i consorzi come strumento di gestione. Storicamente ha operato per cereali, olio, vino, latte. Oggi la materia è in larga parte disciplinata dal regolamento UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM unica) e dai decreti di attuazione nazionali. I consorzi DOC/IGP (es. Consorzio del Parmigiano Reggiano, Consorzio del Prosciutto di Parma) presentano elementi in comune ma hanno una disciplina propria che non si riconduce integralmente all'art. 2617 c.c.

Connessioni

L'art. 2617 c.c. si inserisce nella sezione IV sui controlli dell'autorità governativa e va letto insieme all'art. 2616 c.c. (consorzi obbligatori in generale) e all'art. 2618 c.c. (approvazione governativa del contratto). Il riferimento alle «leggi speciali» rinvia all'intera legislazione di settore, oggi in larga parte di fonte europea. Rileva il reg. UE 1308/2013 (OCM agricola) e la legislazione nazionale sulle organizzazioni di produttori e sulle indicazioni geografiche. Per i profili civilistici del mandato collettivo vengono in rilievo gli artt. 1703 ss. c.c.

Domande frequenti

Che cos'è l'ammasso di prodotti agricoli?

L'ammasso consiste nella raccolta, conservazione e gestione centralizzata di determinati prodotti agricoli che la legge obbliga i produttori a conferire a strutture collettive (i consorzi) anziché gestire individualmente. Il consorzio agisce come mandatario collettivo per conto dei produttori.

L'ammasso obbligatorio è ancora previsto nell'ordinamento italiano?

In forma generale è molto limitato rispetto all'epoca del codice del 1942. Oggi la materia agricola è in larga parte regolata dalla politica agricola comune europea (PAC) e dalle organizzazioni comuni di mercato (OCM). Restano forme di gestione collettiva obbligatoria per alcune filiere specifiche disciplinate da leggi speciali.

Chi è proprietario dei prodotti conferiti al consorzio di ammasso?

In linea di principio i prodotti restano di proprietà degli imprenditori conferenti: il consorzio li gestisce per conto loro come mandatario collettivo. Tuttavia la legge speciale può prevedere il trasferimento temporaneo della proprietà al consorzio per esigenze di gestione unitaria.

Un produttore agricolo può rifiutarsi di conferire i prodotti al consorzio di ammasso?

No, quando l'ammasso è prescritto dalla legge. Il rifiuto di conferire i prodotti costituisce inadempimento di un obbligo legale e può comportare sanzioni amministrative, nonché l'esclusione dai benefici previsti dalla normativa di settore.

Come viene remunerato il produttore che conferisce i prodotti al consorzio?

Le modalità di remunerazione sono stabilite dalla legge speciale e dal contratto consortile. In genere il produttore riceve un anticipo al momento del conferimento e un saldo finale dopo la vendita collettiva dei prodotti, al netto dei costi di ammasso e gestione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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