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Art. 2558 c.c. Successione nei contratti
In vigore
Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'art. 2558 c.c. disciplina uno degli effetti più rilevanti della cessione di azienda: la successione automatica dell'acquirente nei contratti aziendali in corso. La norma muove da un'esigenza di continuità dell'attività d'impresa: il complesso dei rapporti contrattuali è parte integrante dell'azienda come organizzazione produttiva, e il loro trasferimento unitario consente all'acquirente di proseguire l'attività senza soluzione di continuità. Al tempo stesso, la norma tutela i terzi contraenti con una previsione di recesso per giusta causa: chi ha concluso un contratto sull'affidamento della persona dell'imprenditore originario non può essere costretto a proseguire il rapporto con un soggetto diverso, se ricorrono ragioni fondate di insoddisfazione.
Analisi
Il primo comma stabilisce il meccanismo di successione automatica: salvo patto contrario (tra cedente e cessionario, non tra acquirente e terzo), l'acquirente subentra in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale. Il carattere personale di un contratto ricorre quando la prestazione dovuta è stata pattuita in considerazione delle qualità soggettive specifiche di una delle parti (intuitu personae): in tal caso, il contratto non si trasferisce e rimane in capo all'alienante. Il secondo comma attribuisce al terzo contraente il diritto di recesso per giusta causa entro tre mesi dalla notizia del trasferimento: non è necessario che il terzo sia stato formalmente informato dall'alienante; è sufficiente che abbia avuto conoscenza effettiva del trasferimento, con qualsiasi mezzo. La giusta causa è valutata oggettivamente: deve trattarsi di ragioni concrete che rendano non esigibile la prosecuzione del rapporto con il nuovo titolare. In caso di recesso, l'alienante risponde dei danni subiti dal terzo, con diritto di rivalsa nei confronti dell'acquirente se il recesso dipende da cause imputabili a quest'ultimo. Il terzo comma estende la disciplina all'usufruttuario e all'affittuario, limitatamente alla durata del loro godimento.
Quando si applica
La norma si applica a qualsiasi contratto aziendale in corso al momento del trasferimento: contratti di fornitura, di somministrazione, di locazione di immobili aziendali, contratti commerciali con clienti e agenti, contratti di leasing. Non si applica ai contratti con carattere personale, ai contratti di lavoro dipendente (regolati dall'art. 47 della l. 428/1990 e dall'art. 2112 c.c.) e ai contratti che le parti abbiano espressamente escluso dalla cessione. Il termine di tre mesi per l'esercizio del recesso è perentorio: decorso senza che il terzo abbia manifestato la volontà di recedere, il rapporto contrattuale si consolida in capo all'acquirente.
Connessioni
L'art. 2558 c.c. si coordina con l'art. 2556 c.c. (pubblicità del trasferimento, da cui decorre la notizia per i terzi) e con l'art. 2560 c.c. (responsabilità per i debiti dell'azienda ceduta). La norma è il pendant contrattuale dell'art. 2559 c.c. (cessione dei crediti aziendali) e dell'art. 2560 c.c. (accollo dei debiti). La successione nei contratti di locazione di immobili aziendali si coordina con l'art. 36 della l. 392/1978 (equo canone). Rilevante il collegamento con l'art. 2112 c.c. per i contratti di lavoro: i dipendenti non sono soggetti all'art. 2558 ma alla disciplina speciale del trasferimento d'azienda lavoristico. Sul piano fiscale, la successione nei contratti incide sulla classificazione dell'operazione come cessione d'azienda o di singoli beni, con conseguenze in materia di IVA e imposta di registro.
Domande frequenti
L'acquirente di un'azienda subentra automaticamente in tutti i contratti?
Subentra automaticamente nei contratti aziendali che non abbiano carattere personale, salvo patto contrario tra cedente e cessionario. I contratti intuitu personae (conclusi in ragione delle qualità soggettive dell'imprenditore) non si trasferiscono. I contratti di lavoro sono regolati dalla disciplina speciale dell'art. 2112 c.c.
Entro quanto tempo il terzo contraente può recedere dopo la cessione di azienda?
Il terzo contraente ha tre mesi dalla notizia del trasferimento per esercitare il diritto di recesso per giusta causa. Il termine è perentorio: se il terzo non recede entro tre mesi dalla conoscenza effettiva del trasferimento, il contratto si consolida in capo all'acquirente.
Cosa si intende per 'carattere personale' di un contratto ai fini dell'art. 2558 c.c.?
Un contratto ha carattere personale (intuitu personae) quando è stato concluso in considerazione delle qualità specifiche di una delle parti: competenze professionali particolari, reputazione, fiducia personale. In tal caso, la prestazione non è fungibile e il contratto non si trasferisce con l'azienda.
Chi risponde dei danni se il terzo recede per giusta causa dopo la cessione?
In caso di recesso per giusta causa del terzo contraente, l'alienante risponde dei danni subiti dal terzo. L'alienante potrà poi rivalersi sull'acquirente se il recesso è dipeso da cause imputabili a quest'ultimo (ad esempio, modifica delle condizioni contrattuali da parte dell'acquirente).
Le disposizioni dell'art. 2558 c.c. si applicano anche all'affitto di azienda?
Sì. Il terzo comma dell'art. 2558 c.c. estende la stessa disciplina all'usufruttuario e all'affittuario dell'azienda per la durata del loro godimento. Anche in questi casi l'affittuario subentra nei contratti non personali e i terzi possono recedere per giusta causa entro tre mesi dalla notizia.