Art. 2541 c.c. Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari.
In vigore
strumenti finanziari Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l’assemblea speciale di ciascuna categoria delibera: 1) sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria; 2) sull’esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell’articolo 2526; 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull’azione di responsabilità nei loro confronti; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo; 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce; 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari. La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta. (1) Il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all’articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all’assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.
In sintesi
Ratio
L'art. 2541 c.c. tutela i portatori di strumenti finanziari cooperativi privi di diritto di voto, categoria che si trova in una posizione di potenziale debolezza rispetto ai soci cooperatori che detengono il potere decisionale. La norma si ispira al modello delle assemblee speciali degli azionisti di risparmio (artt. 146-147 TUF) e lo adatta alle peculiarità della cooperativa: i portatori di questi strumenti, pur non potendo incidere sulla governance ordinaria, ottengono un presidio specifico ogni volta che le delibere della cooperativa possano pregiudicare i loro diritti. L'istituto del rappresentante comune rafforza l'effettività di tale tutela, garantendo un interlocutore stabile nei rapporti tra la categoria e la società.
Analisi
Il catalogo delle materie di competenza dell'assemblea speciale è tassativo: oltre all'approvazione delle delibere pregiudizievoli per la categoria (che richiedono una sorta di voto confermativo da parte dei portatori), la norma attribuisce all'assemblea speciale competenza sulla nomina e revoca del rappresentante comune, sulle controversie con la cooperativa e sui fondi spese per la tutela degli interessi comuni. Il rappresentante comune svolge una funzione analoga al rappresentante degli obbligazionisti: esegue le delibere, tutela gli interessi collettivi, ha accesso al libro dei soci e al libro delle adunanze (art. 2421, nn. 1 e 3), può assistere all'assemblea della cooperativa e impugnarne le deliberazioni. Questo fascio di poteri rende il rappresentante comune un vero e proprio organo di garanzia della categoria.
Quando si applica
La disposizione si applica ogni volta che la cooperativa abbia emesso strumenti finanziari privi del diritto di voto, a prescindere dalla natura partecipativa o meno degli stessi. Per ciascuna categoria di tali strumenti deve essere costituita un'assemblea speciale distinta: categorie diverse danno luogo ad assemblee separate, ciascuna con il proprio rappresentante comune. La convocazione dell'assemblea speciale è attivata dagli amministratori o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei portatori.
Connessioni
L'art. 2541 c.c. va letto in combinato con l'art. 2526 c.c. (strumenti finanziari cooperativi e diritti partecipativi), l'art. 2527 c.c. e ss. (soci e titoli), l'art. 2421 c.c. (libri sociali obbligatori la cui consultazione spetta al rappresentante comune) e con la disciplina del TUF in materia di assemblee speciali per le cooperative quotate. Si collega inoltre all'art. 2542 c.c. (CDA cooperativo) nella misura in cui i portatori di strumenti finanziari con diritti di amministrazione possono eleggere una quota degli amministratori.
Domande frequenti
Cosa delibera l'assemblea speciale dei portatori di strumenti finanziari cooperativi?
Delibera sull'approvazione delle delibere della cooperativa pregiudizievoli per la categoria, sull'esercizio dei diritti loro attribuiti, sulla nomina e revoca del rappresentante comune, sulla costituzione di fondi spese e sulle controversie con la cooperativa.
Chi può convocare l'assemblea speciale?
La convocazione spetta agli amministratori della cooperativa o al rappresentante comune quando lo ritengano necessario. Può essere richiesta anche da almeno un terzo dei portatori degli strumenti finanziari della categoria interessata.
Quali poteri ha il rappresentante comune dei portatori di strumenti finanziari?
Il rappresentante comune esegue le delibere dell'assemblea speciale, tutela gli interessi comuni della categoria, ha diritto di accedere al libro dei soci e al libro delle adunanze assembleari, può partecipare all'assemblea della cooperativa e impugnarne le deliberazioni.
Se una cooperativa emette due categorie diverse di strumenti finanziari, ci vuole un'assemblea speciale per ciascuna?
Sì. L'art. 2541 c.c. prevede un'assemblea speciale per ciascuna categoria di strumenti finanziari privi di voto, con il proprio rappresentante comune. Categorie diverse non possono essere riunite in un'unica assemblea speciale.
Il rappresentante comune può impugnare le delibere dell'assemblea della cooperativa?
Sì. Il rappresentante comune ha il diritto di assistere all'assemblea della cooperativa e di impugnarne le deliberazioni, a tutela degli interessi collettivi dei portatori degli strumenti finanziari che rappresenta.