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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2533 c.c. Esclusione del socio.

In vigore

L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all’articolo 2531, può aver luogo: 1) nei casi previsti dall’atto costitutivo; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; 4) nei casi previsti dall’articolo 2286; 5) nei casi previsti dell’articolo 2288, primo comma. L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede, dall’assemblea. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il socio cooperatore può essere escluso per i casi previsti dall'atto costitutivo, per gravi inadempienze, per perdita dei requisiti soggettivi e nei casi degli artt. 2286 e 2288 c.c.
  • L'esclusione è deliberata dagli amministratori (o dall'assemblea se previsto dallo statuto).
  • Il socio escluso può opporsi al tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera.
  • Lo scioglimento del rapporto sociale di norma risolve anche i rapporti mutualistici pendenti.
  • Riferimenti: artt. 2531, 2535 c.c., D.Lgs. 220/2002, D.Lgs. 6/2003.

L'esclusione del socio cooperatore: cause, procedimento e tutela giurisdizionale

L'art. 2533 c.c. è la norma centrale in materia di scioglimento del rapporto sociale per causa soggettiva nelle cooperative. L'esclusione è misura grave, che incide sul diritto di partecipazione e sul patrimonio del socio, e per questo è circondata da garanzie procedurali e rimedi giurisdizionali.

Le cause di esclusione sono tassativamente elencate o rinviate: oltre ai casi dell'art. 2531 (mancato versamento), rilevano le gravi inadempienze delle obbligazioni legali, statutarie, regolamentari e mutualistiche; la perdita dei requisiti soggettivi di ammissione; e i casi degli artt. 2286 e 2288 c.c., originariamente dettati per le società di persone ma applicabili alle cooperative in ragione del carattere personalistico del rapporto. La genericità del rinvio ai «casi previsti dall'atto costitutivo» lascia ampio spazio alla autonomia statutaria, purché le clausole siano ragionevoli e non discriminatorie.

Il procedimento prevede una delibera degli amministratori (o dell'assemblea), seguita dalla comunicazione al socio. La tutela è affidata al tribunale ordinario, adito con opposizione nel termine decadenziale di 60 giorni. L'effetto automatico di risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, salva diversa previsione statutaria, evita il paradosso di un soggetto escluso dalla compagine che continua a beneficiare degli scambi mutualistici con la cooperativa.

Domande frequenti

Quali sono le principali cause di esclusione di un socio cooperatore?

Gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti da legge, statuto, regolamento o rapporto mutualistico; perdita dei requisiti soggettivi; mancato versamento delle quote (art. 2531 c.c.); casi previsti dagli artt. 2286 e 2288 c.c. e dall'atto costitutivo.

Chi delibera l'esclusione del socio?

Di regola gli amministratori. Se l'atto costitutivo lo prevede, l'esclusione può essere deliberata dall'assemblea dei soci.

Il socio escluso ha diritto a difendersi?

Sì. Può proporre opposizione al tribunale ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione.

L'esclusione risolve anche i contratti mutualistici in corso con la cooperativa?

Sì, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo. Lo scioglimento del rapporto sociale determina automaticamente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

La cooperativa è soggetta a vigilanza in caso di numerose esclusioni di soci?

La vigilanza sulle cooperative è regolata dal D.Lgs. 220/2002. Anomalie rilevanti nella gestione associativa possono essere oggetto di ispezione ministeriale.

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Redazione Legge in Chiaro
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