Testo dell'articoloVigente
Art. 2533 c.c. Esclusione del socio.
In vigore
L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all’articolo 2531, può aver luogo: 1) nei casi previsti dall’atto costitutivo; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; 4) nei casi previsti dall’articolo 2286; 5) nei casi previsti dell’articolo 2288, primo comma. L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede, dall’assemblea. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 2533 c.c. regola uno degli istituti piu delicati della disciplina delle società cooperative: l'esclusione del socio. La norma si colloca nel quadro dei rapporti mutualistici e bilancia due esigenze contrapposte: da un lato la tutela della compagine sociale e del corretto funzionamento della cooperativa, che impone di poter allontanare il socio inadempiente o privo dei requisiti; dall'altro la protezione del socio, al quale è garantita una via giudiziale di reazione contro una delibera che incide sulla sua partecipazione. La disposizione individua tassativamente le cause di esclusione, ne disciplina il procedimento deliberativo e ne regola gli effetti sui rapporti mutualistici pendenti.
Le cause di esclusione
L'art. 2533 elenca le ipotesi in cui l'esclusione può aver luogo, oltre al caso dell'art. 2531 c.c. La prima categoria riguarda i casi previsti dall'atto costitutivo: la cooperativa, nell'ambito della propria autonomia statutaria, può tipizzare specifiche fattispecie di esclusione, purche non in contrasto con norme imperative. La seconda concerne le gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico: si tratta della clausola piu ampia, che richiede un giudizio sulla gravità dell'inadempimento. La terza riguarda la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, coerente con il carattere personalistico della cooperativa. La quarta e la quinta richiamano, rispettivamente, i casi dell'art. 2286 c.c. (esclusione nelle società di persone) e dell'art. 2288, primo comma, c.c. (esclusione di diritto del socio dichiarato fallito o nei cui confronti sia stata liquidata la quota), estendendo alla cooperativa cause già note in altri tipi sociali.
La gravità dell'inadempimento
Tra le cause elencate, quella delle gravi inadempienze è la piu frequente nel contenzioso. Non ogni inadempimento legittima l'esclusione: la norma richiede che sia grave, secondo un giudizio che tiene conto dell'incidenza della condotta sul rapporto mutualistico e sulla vita della cooperativa. La valutazione deve essere ancorata a fatti concreti e proporzionata, perche l'esclusione è la sanzione piu severa nei confronti del socio. Gli organi deliberanti devono quindi motivare adeguatamente la decisione, indicando le inadempienze contestate e le ragioni della loro gravità, così da consentire al socio di comprendere e, se del caso, contestare la delibera.
L'organo competente e il procedimento
L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea. La regola generale attribuisce la competenza all'organo amministrativo, in coerenza con la sua funzione gestoria, salva la facoltà dello statuto di rimettere la decisione all'assemblea. La delibera deve essere comunicata al socio, atto che fa decorrere il termine per l'eventuale opposizione. La comunicazione assolve una funzione di garanzia: rende noto al socio il contenuto e le ragioni dell'esclusione e gli consente di attivare la tutela giudiziale entro il termine previsto.
L'opposizione al tribunale
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Si tratta di un termine perentorio, decorso il quale la delibera diviene definitiva. L'opposizione apre un giudizio in cui il tribunale verifica la sussistenza della causa di esclusione invocata, la regolarità del procedimento e l'adeguatezza della motivazione. Il controllo giudiziale costituisce il principale presidio a tutela del socio, perche consente di sindacare nel merito e nella forma una decisione che incide sulla sua partecipazione e sui rapporti economici connessi.
Gli effetti sui rapporti mutualistici
L'ultimo comma stabilisce che, qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. La regola riflette il nesso tra partecipazione sociale e scambio mutualistico: nella cooperativa il socio non è soltanto titolare di una quota, ma è parte di rapporti di scambio (di lavoro, di consumo, di credito, a seconda del tipo di cooperativa) che trovano fondamento nello status di socio. Venuto meno tale status, vengono meno anche i rapporti mutualistici in corso, salvo che lo statuto disponga la loro prosecuzione o una diversa regolazione. La clausola di salvezza valorizza l'autonomia statutaria, consentendo alla cooperativa di modulare gli effetti dell'esclusione sui rapporti pendenti.
La motivazione della delibera e le garanzie procedimentali
L'esclusione del socio è un atto che incide profondamente sulla sua posizione, e per questo deve essere assistita da adeguate garanzie procedimentali. La delibera deve indicare con chiarezza la causa di esclusione invocata e i fatti su cui si fonda, così da consentire al socio di comprenderne le ragioni e di articolare le proprie difese in sede di opposizione. Una motivazione generica o l'indicazione di una causa diversa da quella effettivamente sussistente espone la delibera al rischio di annullamento. La comunicazione al socio, oltre a far decorrere il termine per l'opposizione, assolve la funzione di rendere effettivo il diritto di difesa, mettendo il socio in condizione di conoscere il contenuto e le ragioni della decisione che lo riguarda.
La liquidazione della quota e gli effetti patrimoniali
All'esclusione del socio si accompagnano effetti patrimoniali che riguardano la liquidazione della sua posizione. Lo scioglimento del rapporto sociale comporta la definizione dei rapporti economici tra il socio uscente e la cooperativa, secondo le regole applicabili e le previsioni statutarie. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione di quanto gli compete in base alla disciplina della cooperativa, mentre cessano, salvo diversa previsione, i rapporti mutualistici pendenti. La gestione di questa fase richiede attenzione, perche alla rimozione dello status si accompagna la regolazione delle reciproche pretese economiche, che vanno definite nel rispetto delle regole societarie e degli eventuali criteri fissati dall'atto costitutivo.
Coordinamento e rilievo pratico
L'art. 2533 va letto in coordinamento con la disciplina generale delle cooperative e con le norme richiamate sulle società di persone. Sul piano pratico, l'istituto richiede particolare attenzione nella fase deliberativa: una motivazione carente, un difetto di competenza dell'organo o un'errata individuazione della causa di esclusione espongono la delibera all'annullamento in sede di opposizione. Per il socio, è essenziale rispettare il termine di sessanta giorni per non perdere la possibilità di reazione. La norma realizza così un equilibrio tra il potere della cooperativa di selezionare la propria base sociale e il diritto del socio a un controllo giurisdizionale effettivo sulla legittimità dell'esclusione.
Domande frequenti
Quali sono le cause di esclusione del socio di cooperativa?
Oltre al caso dell'art. 2531 c.c., l'esclusione può avvenire per cause previste dall'atto costitutivo, per gravi inadempienze, per mancanza o perdita dei requisiti di partecipazione e nei casi richiamati degli artt. 2286 e 2288, primo comma, c.c.
Chi delibera l'esclusione del socio?
La competenza spetta agli amministratori, salvo che l'atto costitutivo la attribuisca all'assemblea. La delibera deve essere comunicata al socio, comunicazione che fa decorrere il termine per l'opposizione.
Come può difendersi il socio escluso?
Il socio può proporre opposizione al tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera. Il giudice verifica la sussistenza della causa di esclusione, la regolarità del procedimento e l'adeguatezza della motivazione.
Ogni inadempimento giustifica l'esclusione?
No. La norma richiede che l'inadempimento sia grave, secondo una valutazione concreta e proporzionata che tenga conto dell'incidenza della condotta sul rapporto mutualistico e sulla vita della cooperativa, con adeguata motivazione.
Che cosa accade ai rapporti mutualistici dopo l'esclusione?
Salvo diversa previsione dell'atto costitutivo, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, perche essi presuppongono lo status di socio.