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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2528 c.c. Procedura di ammissione e carattere aperto della società.

In vigore

della società L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l’importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

In sintesi

  • L'ammissione è di competenza degli amministratori, che deliberano sulla domanda presentata dall'interessato e annotano l'esito nel libro dei soci.
  • Il nuovo socio deve versare la quota o le azioni sottoscritte e l'eventuale soprapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
  • Il rigetto della domanda deve essere motivato entro sessanta giorni e comunicato al richiedente, che può ricorrere all'assemblea entro i successivi sessanta giorni.
  • Gli amministratori illustrano nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte in merito alle domande di ammissione.
Ratio

L'art. 2528 c.c. bilancia due esigenze contrapposte: la velocità operativa nella gestione della base sociale, affidata agli amministratori come organo esecutivo, e la tutela dei richiedenti esclusi, garantita attraverso l'obbligo di motivazione e il rimedio dell'appello assembleare. La norma esprime il principio della porta aperta in senso procedurale: ogni soggetto in possesso dei requisiti statutari ha diritto a ricevere una risposta motivata e, in caso di rifiuto, a sottoporre la questione all'assemblea sovrana. La pubblicità verso i soci, assicurata dalla relazione al bilancio, consente alla base sociale di esercitare un controllo democratico sulla politica di reclutamento degli amministratori, prevenendo pratiche selettive arbitrarie o clientelari.

Analisi

La procedura si svolge in più fasi. La domanda, presentata in forma libera salvo prescrizioni statutarie, è valutata discrezionalmente dagli amministratori, che deliberano collegialmente. In caso di accoglimento, la delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci: da questo momento il nuovo socio acquista lo status associativo con tutti i diritti e obblighi connessi. Prima di esercitare il diritto di voto è però necessario che il socio risulti iscritto da almeno novanta giorni, ai sensi dell'art. 2538 c.c. Il versamento del soprapprezzo, eventuale e determinato dall'assemblea, si aggiunge alla quota o alle azioni sottoscritte e confluisce nella riserva indivisibile ex art. 2545-ter c.c. In caso di rigetto, il termine di sessanta giorni per la motivazione è perentorio: il suo mancato rispetto espone gli amministratori a responsabilità e può invalidare la delibera. Il richiedente ha poi ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione del diniego per investire dell'istanza l'assemblea, che delibera nella prima convocazione utile.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i casi in cui un soggetto terzo, persona fisica o giuridica, presenta domanda di ammissione a una cooperativa. Rileva anche quando un ex socio chiede di rientrare dopo recesso o esclusione: in tal caso si applica la procedura ordinaria del 2528 c.c., non una corsia preferenziale. La competenza degli amministratori è inderogabile in via statutaria: non è possibile rimettere la prima valutazione direttamente all'assemblea, anche se lo statuto può prevedere quorum deliberativi rafforzati all'interno del consiglio.

Connessioni

L'art. 2528 c.c. si collega all'art. 2527 c.c. (requisiti soggettivi), all'art. 2538 c.c. (diritto di voto condizionato all'iscrizione da novanta giorni) e all'art. 2545-ter c.c. (destinazione del soprapprezzo alla riserva indivisibile). In materia di rimedi contro il rigetto, la dottrina richiama l'art. 2377 c.c. sull'impugnazione delle delibere assembleari, applicabile in via analogica. Nelle cooperative di maggiori dimensioni, il controllo sulla politica di ammissione si raccorda con le funzioni del collegio sindacale ex art. 2543 c.c. e, per le cooperative a responsabilità limitata, con le previsioni dell'art. 2479 c.c.

Domande frequenti

Chi decide sull'ammissione di un nuovo socio nella cooperativa?

La competenza spetta agli amministratori (consiglio di amministrazione), che deliberano sulla domanda presentata dall'interessato. L'assemblea interviene solo in seconda battuta, su ricorso del richiedente in caso di rigetto.

Entro quanto tempo gli amministratori devono motivare il rigetto della domanda?

Devono comunicare la motivazione del rifiuto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Il mancato rispetto del termine espone gli amministratori a responsabilità e può invalidare il provvedimento.

Il richiedente respinto può fare ricorso all'assemblea?

Sì. Chi ha ricevuto un diniego può chiedere che l'assemblea si pronunci sull'istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto. L'assemblea delibera nella prima convocazione utile, anche se non appositamente convocata.

Il nuovo socio deve pagare qualcosa oltre alla quota?

Sì, se l'assemblea ha determinato un soprapprezzo in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori. Il soprapprezzo si aggiunge all'importo della quota o delle azioni e confluisce nella riserva indivisibile della cooperativa.

Dove viene annotata la delibera di ammissione?

Nel libro dei soci, a cura degli amministratori. L'annotazione è condizione necessaria per il pieno riconoscimento dello status di socio, incluso il diritto di voto (che matura dopo novanta giorni dall'iscrizione).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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