Art. 2445 c.c. Riduzione del capitale sociale
In vigore
La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413. L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l’articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale. (1) La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l’operazione (2) abbia luogo nonostante l’opposizione.
In sintesi
Ratio
L'art. 2445 c.c. regola la riduzione volontaria del capitale, quella deliberata dall'assemblea non per coprire perdite, che è oggetto degli artt. 2446 e 2447 c.c., bensì per restituire ai soci risorse eccedenti rispetto alle esigenze operative della società. La ratio della disciplina è di proteggere i creditori sociali: il capitale rappresenta la garanzia minima che la società offre ai terzi che contrattano con essa, e una sua riduzione volontaria potrebbe pregiudicare la capacità della società di far fronte ai propri debiti. Il legislatore bilancia quindi l'interesse dei soci a recuperare risorse eccedenti con l'interesse dei creditori a non vedere diminuire la garanzia patrimoniale, attraverso il meccanismo dell'opposizione e del periodo di sospensione di novanta giorni.
Analisi
La riduzione volontaria del capitale può assumere due forme: la liberazione dei soci dall'obbligo di versamento di conferimenti ancora dovuti (riduzione nominale, che incide sul capitale sottoscritto ma non ancora versato) e il rimborso ai soci di quanto già versato (riduzione reale, con effettivo esborso di liquidità dalla società). Entrambe le modalità sono soggette ai limiti degli artt. 2327 (capitale minimo di 50.000 €) e 2413 c.c. (limiti al rimborso in presenza di obbligazioni). L'avviso di convocazione dell'assemblea deve specificare le ragioni (ad esempio, esuberanza del capitale rispetto all'oggetto sociale) e le modalità (modalità di rimborso, azioni interessate). La delibera non è eseguibile nei novanta giorni successivi all'iscrizione nel Registro, durante i quali i creditori anteriori all'iscrizione possono proporre opposizione al Tribunale. In presenza di opposizione il Tribunale può autorizzare l'esecuzione se ritiene il pericolo di pregiudizio infondato o se la società offre idonea garanzia (fideiussione bancaria, deposito cauzionale). Nel caso di società con azioni proprie, la riduzione deve essere effettuata in modo tale che le azioni proprie detenute dopo la riduzione non superino il quinto del capitale sociale.
Quando si applica
L'art. 2445 c.c. si applica nelle S.p.A. quando l'assemblea deliberi una riduzione del capitale per motivi diversi dalla copertura di perdite. Tipiche ipotesi applicative sono: il rimborso ai soci di capitali eccedenti le esigenze operative; la riduzione per ristrutturazione del gruppo; la riduzione contestuale a un aumento (operazione a fisarmonica). La norma non si applica alle riduzioni obbligatorie per perdite (art. 2446 c.c.) né alla riduzione sotto il minimo legale (art. 2447 c.c.). Nelle S.r.l. la disciplina analoga è all'art. 2482 c.c.
Connessioni
L'art. 2445 c.c. si raccorda con l'art. 2327 c.c. (capitale minimo delle S.p.A.), con l'art. 2357 c.c. e ss. (azioni proprie), con l'art. 2413 c.c. (limiti all'emissione di obbligazioni, che condizionano il rimborso del capitale), con l'art. 2446 c.c. (riduzione per perdite superiori a un terzo) e con l'art. 2447 c.c. (riduzione sotto il minimo legale). L'opposizione dei creditori segue i principi generali dell'opposizione nelle trasformazioni e nelle fusioni (artt. 2503 e 2445 c.c. per simmetria sistematica). Rilevante anche il coordinamento con l'art. 2436 c.c. per la procedura di iscrizione delle modifiche statutarie.
Domande frequenti
In cosa consiste la riduzione volontaria del capitale?
È l'operazione con cui l'assemblea straordinaria decide di ridurre il capitale sociale non per coprire perdite, ma perché il capitale è eccedente rispetto alle esigenze operative. Può avvenire liberando i soci dai versamenti ancora dovuti o rimborsando il capitale già versato.
I creditori possono bloccare la riduzione del capitale?
Sì. I creditori anteriori all'iscrizione della delibera nel Registro delle imprese possono proporre opposizione entro novanta giorni. Il Tribunale sospende l'esecuzione salvo che ritenga infondato il rischio di pregiudizio o che la società presti idonea garanzia (es. fideiussione bancaria).
Quando si può eseguire la delibera di riduzione del capitale?
Solo dopo novanta giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro delle imprese, purché entro tale termine nessun creditore anteriore abbia proposto opposizione. In caso di opposizione, l'esecuzione è sospesa fino alla decisione del Tribunale.
Esiste un limite minimo al di sotto del quale il capitale non può essere ridotto?
Sì. Il capitale non può scendere al di sotto del minimo legale di 50.000 € previsto dall'art. 2327 c.c. In caso di perdite che portino il capitale al di sotto di tale minimo, si applica l'art. 2447 c.c. e la società deve essere messa in liquidazione o ricapitalizzata.
Cosa deve contenere l'avviso di convocazione dell'assemblea per la riduzione del capitale?
L'avviso deve indicare specificatamente le ragioni della riduzione (ad esempio esuberanza del capitale rispetto all'oggetto sociale) e le modalità con cui avverrà (liberazione dai versamenti, rimborso, criteri di calcolo). Si tratta di un requisito di validità della convocazione.