Art. 2415 c.c. Assemblea degli obbligazionisti
In vigore
L’assemblea degli obbligazionisti delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito; 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; 5) sugli altri oggetti d’interesse comune degli obbligazionisti. L’assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione (1) o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Si applicano all’assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all’assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull’oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all’intervento e al voto nell’assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali. (2) La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni. All’assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza. (3)
In sintesi
Ratio
L'art. 2415 c.c. riconosce agli obbligazionisti una struttura organizzativa collettiva analoga, sebbene con poteri più limitati, a quella dell'assemblea dei soci. La ratio è di consentire a soggetti che hanno un interesse comune (il buon esito del prestito obbligazionario) di agire in modo coordinato e con rappresentanza unitaria, evitando la polverizzazione delle iniziative individuali. In questo modo il diritto societario bilancia la posizione di debolezza informativa e negoziale del singolo obbligazionista con strumenti di aggregazione collettiva, particolarmente rilevanti nelle crisi societarie e nelle ristrutturazioni del debito. La norma si ispira al modello delle assemblee di portatori di titoli di debito diffuse negli ordinamenti francese e anglosassone.
Analisi
Il primo comma elenca le materie di competenza dell'assemblea degli obbligazionisti in modo non del tutto tassativo (punto 5: «altri oggetti d'interesse comune»). La nomina e revoca del rappresentante comune (artt. 2417-2418 c.c.) è la delibera più frequente. Le modifiche alle condizioni del prestito (punto 2) sono l'atto più rilevante: richiedono un quorum speciale rafforzato, metà delle obbligazioni emesse e non estinte, che si applica anche in seconda convocazione, a differenza di quanto previsto per l'assemblea straordinaria dei soci. La proposta di concordato (punto 3) collega l'assemblea obbligazionisti alla procedura concorsuale. Il secondo comma regola la convocazione: legittimati sono il consiglio di amministrazione, il consiglio di gestione (nelle s.p.a. con sistema dualistico) e il rappresentante comune. Può altresì convocarla un gruppo di obbligazionisti che rappresenti almeno il 5% (1/20) dei titoli emessi e non estinti. Il terzo comma rinvia alle norme sull'assemblea straordinaria dei soci (artt. 2365 ss.) per tutto quanto non espressamente disciplinato. La delibera deve essere verbalizzata da notaio e iscritta nel registro delle imprese. Il quinto comma introduce il divieto di voto per le obbligazioni possedute dalla stessa società emittente, per evitare conflitti di interesse che distorcerebbero la rappresentazione degli interessi degli obbligazionisti terzi.
Quando si applica
L'assemblea degli obbligazionisti si riunisce ogni volta che occorra deliberare su una delle materie elencate al primo comma, su convocazione degli organi legittimati. È obbligatoria quando la società proponga modifiche alle condizioni del prestito (es. proroga della scadenza, riduzione del tasso di interesse, conversione in altro strumento finanziario): tali modifiche richiedono il consenso qualificato degli obbligazionisti. Nelle procedure concorsuali, l'assemblea deve deliberare sulla proposta di concordato preventivo o di ristrutturazione del debito che coinvolga il prestito obbligazionario.
Connessioni
L'art. 2415 c.c. è il perno del governo collettivo degli obbligazionisti, intorno al quale ruotano l'art. 2416 c.c. (diritto di intervento e impugnazione delle delibere), l'art. 2417 c.c. (rappresentante comune degli obbligazionisti) e l'art. 2418 c.c. (poteri e doveri del rappresentante). Il rinvio all'assemblea straordinaria dei soci (artt. 2365 ss. c.c.) implica l'applicazione delle norme su avviso di convocazione, quorum costitutivo e diritto di intervento. Per le obbligazioni ammesse al sistema di gestione accentrata, l'art. 2415, quarto comma, rinvia alle leggi speciali (d.lgs. 58/1998 e normativa Consob) per la disciplina della legittimazione al voto.
Domande frequenti
Cos'è l'assemblea degli obbligazionisti e a cosa serve?
È l'organo collegiale che riunisce i portatori di obbligazioni della medesima emissione per deliberare collegialmente su materie di interesse comune, come la nomina del rappresentante comune, le modifiche delle condizioni del prestito e la proposta di concordato in caso di crisi societaria.
Chi può convocare l'assemblea degli obbligazionisti?
L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione (nelle S.p.A. con sistema dualistico) o dal rappresentante comune degli obbligazionisti. Può essere convocata anche su richiesta di obbligazionisti che rappresentino almeno il ventesimo (5%) dei titoli emessi e non estinti.
Quale quorum occorre per modificare le condizioni del prestito obbligazionario?
Per la validità della delibera di modifica delle condizioni del prestito è necessario il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. Questo quorum si applica anche in seconda convocazione, a differenza delle regole ordinarie dell'assemblea straordinaria dei soci.
La società emittente può votare nell'assemblea degli obbligazionisti?
No. L'art. 2415, sesto comma, c.c. esclude espressamente la società dal diritto di voto per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, al fine di evitare conflitti di interesse che potrebbero alterare la genuina espressione della volontà collettiva degli obbligazionisti terzi.
Le delibere dell'assemblea degli obbligazionisti devono essere pubblicate?
Sì. Le delibere dell'assemblea degli obbligazionisti sono iscritte nel registro delle imprese a cura del notaio che ha redatto il verbale, analogamente a quanto previsto per le delibere dell'assemblea straordinaria dei soci, garantendo così la pubblicità legale delle decisioni assunte.