Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2403 c.c. – Controllo contabile

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2396-quinquies, il collegio sindacale esercita il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409-bis.

In sintesi

  • Il collegio sindacale esercita il controllo contabile nei casi previsti dall'art. 2409-bis c.c. (società non soggette a revisione legale obbligatoria affidata a revisore esterno).
  • La norma rinvia all'art. 2396-quinquies c.c. per i doveri generali dell'organo di controllo.
  • Nelle società di minori dimensioni, il collegio può cumulare le funzioni di vigilanza e revisione contabile.
  • Il controllo sindacale è di legalità, non di merito gestionale: i sindaci verificano il rispetto della legge e dello statuto.
Indice dei contenuti

Evoluzione normativa

L'art. 2403 c.c. ha subito una profonda rivisitazione con il D.Lgs. 139/2015 e successive modifiche, che hanno riscritto il perimetro dei doveri del collegio sindacale coordinandoli con la disciplina della revisione legale di cui al D.Lgs. 39/2010. Il testo vigente è essenziale e rinvia ad altre disposizioni per il dettaglio delle funzioni.

Controllo di legalità e vigilanza gestionale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto (controllo di legalità), sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (vigilanza gestionale) e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dagli amministratori. Questi doveri, pur non elencati nell'art. 2403 vigente, permangono per rinvio sistematico agli artt. 2403-bis e 2406 c.c.

Controllo contabile: separazione o cumulo

Ai sensi dell'art. 2409-bis c.c., il controllo contabile è affidato di regola a un revisore legale o a una società di revisione esterno. Solo nelle SpA che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può attribuire la revisione legale al collegio sindacale, a condizione che tutti i componenti siano revisori legali iscritti nel Registro (D.Lgs. 39/2010).

Collegamento con il D.Lgs. 14/2019 CCII

Il Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019, CCII) ha rafforzato i doveri del collegio sindacale in materia di rilevazione tempestiva degli indici di crisi, imponendo di segnalare all'organo amministrativo le situazioni di allerta e, in caso di inerzia, di attivarsi per la composizione negoziata della crisi.

Responsabilità dei sindaci

I sindaci rispondono solidalmente con gli amministratori per i danni derivanti da omessa vigilanza, salvo che abbiano fatto annotare il proprio dissenso nel libro delle adunanze e ne abbiano dato immediata notizia al presidente del consiglio di amministrazione (art. 2407 c.c.).

Domande frequenti

Quali sono i doveri del collegio sindacale?

Vigila sull'osservanza di legge e statuto, sui principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Il collegio sindacale svolge il controllo contabile?

Di regola no: è affidato a un revisore o società di revisione esterni; il collegio lo esercita solo nel caso previsto dall'art. 2409-bis c.c.

Quando lo statuto può affidare la revisione al collegio?

Nelle S.p.A. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non redigono il bilancio consolidato, se tutti i sindaci sono revisori legali iscritti.

Il Codice della crisi incide sui doveri del collegio?

Sì: il D.Lgs. 14/2019 ha rafforzato i doveri di rilevazione tempestiva degli indici di crisi.

Dove sono dettagliate le funzioni del collegio?

Per rinvio sistematico agli artt. 2403-bis e 2406 c.c., oltre al D.Lgs. 39/2010 sulla revisione legale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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