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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2357 c.c. Acquisto delle proprie azioni

In vigore

La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo. Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.(1) Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

In sintesi

  • L'acquisto di azioni proprie è ammesso solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
  • Possono essere acquistate solo azioni interamente liberate.
  • L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, che ne fissa numero massimo, durata (max 18 mesi), corrispettivo minimo e massimo.
  • Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il valore nominale delle azioni proprie non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, considerando anche le azioni possedute da società controllate.
  • Le azioni acquistate in violazione della norma devono essere alienate entro un anno o annullate con riduzione del capitale; si applicano gli stessi limiti agli acquisti tramite fiduciaria o interposta persona.
Ratio

L'articolo 2357 c.c. disciplina l'acquisto di azioni proprie da parte della società emittente, fenomeno che incide direttamente sull'integrità del capitale sociale e sull'equilibrio dei rapporti tra i soci. La norma nasce per prevenire tre rischi principali: la riduzione occulta del capitale a danno dei creditori sociali, la possibilità per gli amministratori di influenzare il corso del titolo acquisendo azioni proprie, e la creazione di situazioni in cui la società detiene diritti nei confronti di sé stessa (paradosso giuridico risolto dalla sospensione dei diritti sulle azioni proprie ex art. 2357-ter). L'impianto normativo è frutto dell'attuazione della Direttiva CE 77/91/CEE (c.d. seconda direttiva societaria), successivamente modificata dalla Direttiva 2006/68/CE, recepita in Italia con d.lgs. 4/2008.

Analisi

Il primo comma pone il limite finanziario fondamentale: l'acquisto è consentito solo attingendo a utili distribuibili o riserve disponibili (non al capitale sociale o a riserve indisponibili come la riserva legale). Il riferimento è all'ultimo bilancio regolarmente approvato, il che impone una verifica formale prima di ogni operazione. Il secondo comma limita l'acquisto alle azioni interamente liberate, tutelando la coerenza tra il conferimento sottoscritto e la sua liberazione. Il terzo comma introduce il requisito dell'autorizzazione assembleare con contenuto minimo determinato: numero massimo di azioni, durata (non oltre 18 mesi), corrispettivo minimo e massimo. La fissazione di soglie di prezzo impedisce operazioni a condizioni manifestamente svantaggiose o manipolative. Il quarto comma limita al 20% del capitale il cumulo di azioni proprie per le società aperte (che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), considerando anche le partecipazioni delle controllate. I commi finali disciplinano le conseguenze delle violazioni: alienazione entro un anno o annullamento con riduzione del capitale; in caso di inerzia assembleare, gli amministratori e i sindaci devono chiedere la riduzione al tribunale secondo il procedimento dell'art. 2446, secondo comma.

Quando si applica

La norma si applica a ogni acquisto di azioni proprie, inclusi gli acquisti effettuati tramite società fiduciaria o per interposta persona (ultimo comma). Non si applica agli acquisti che rientrano nelle ipotesi speciali dell'art. 2357-bis c.c. (riduzione di capitale, acquisto gratuito, successione universale, esecuzione forzata per credito della società). La norma riguarda le S.p.A. di diritto comune; per le S.r.l. la disciplina è agli artt. 2474 ss. c.c. che impone il divieto assoluto di acquisto di quote proprie.

Connessioni

L'articolo è strettamente connesso all'art. 2357-bis c.c. (casi speciali), all'art. 2357-ter c.c. (regime delle azioni proprie in portafoglio: sospensione del diritto di voto e degli altri diritti patrimoniali) e all'art. 2357-quater c.c. (limitazioni all'acquisto di azioni proprie nelle S.p.A. con azioni di risparmio). Sul piano regolamentare, per le società quotate rilevano il Regolamento (UE) 596/2014 (MAR) sugli abusi di mercato, che disciplina i programmi di buyback come safe harbour, e le comunicazioni Consob. L'art. 2446 c.c. disciplina il procedimento di riduzione del capitale per perdite, applicato per analogia al caso di mancata alienazione delle azioni irregolarmente acquistate.

Domande frequenti

Perché la legge limita l'acquisto di azioni proprie?

Per proteggere i creditori sociali (che potrebbero subire una riduzione occulta del capitale), gli azionisti di minoranza (che potrebbero essere esclusi dall'operazione) e l'integrità del mercato (prevenendo manipolazioni del corso dei titoli).

Quale organo deve autorizzare l'acquisto di azioni proprie?

L'assemblea ordinaria dei soci, che deve indicare il numero massimo di azioni acquistabili, la durata dell'autorizzazione (max 18 mesi), e il corrispettivo minimo e massimo. Il CdA poi esegue l'operazione nei limiti dell'autorizzazione.

Cosa accade se la società acquista azioni proprie in violazione dei limiti di legge?

Le azioni irregolarmente acquistate devono essere alienate entro un anno. Se l'assemblea non delibera in proposito, si procede al loro annullamento con corrispondente riduzione del capitale. In caso di ulteriore inerzia, gli amministratori e i sindaci devono adire il tribunale.

Le azioni proprie conferiscono diritto di voto?

No. Ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., il diritto di voto sulle azioni proprie è sospeso durante il periodo in cui sono detenute dalla società. Anche gli altri diritti patrimoniali (dividendo, diritto di opzione) subiscono limitazioni.

Una S.p.A. può acquistare azioni proprie tramite una società controllata?

Sì, ma ai fini del calcolo del limite del 20% del capitale si tiene conto anche delle azioni possedute dalle società controllate. L'art. 2357 si applica inoltre agli acquisti effettuati per interposta persona o tramite fiduciaria.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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