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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2337 c.c. Promotori

In vigore

Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell’articolo 2333.

In sintesi

  • Sono promotori coloro che hanno firmato il programma nella costituzione della SPA per pubblica sottoscrizione.
  • La costituzione per pubblica sottoscrizione (artt. 2333-2342 c.c.) è una modalità alternativa alla costituzione simultanea.
  • I promotori hanno responsabilità specifiche nella fase di raccolta delle adesioni e nella convocazione dell'assemblea costituente.
  • Rispondono solidalmente verso i terzi per le obbligazioni assunte prima della costituzione della società.
  • La costituzione per pubblica sottoscrizione è oggi poco utilizzata, sostituita da OPV e collocamenti regolati dal TUF.
La figura del promotore nella costituzione per pubblica sottoscrizione

L'articolo 2337 del Codice Civile fornisce la definizione di "promotori" nella procedura di costituzione della società per azioni per pubblica sottoscrizione: sono promotori coloro che, nella costituzione per pubblica sottoscrizione, hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'articolo 2333. Questa norma si inserisce nel quadro degli artt. 2333-2342 c.c., che disciplinano la procedura alternativa alla costituzione simultanea della SPA.

La figura del promotore è specifica della costituzione per pubblica sottoscrizione: non esiste nella costituzione simultanea (o per accordo privato), che è la modalità ordinaria e più diffusa di costituzione della SPA. Nella costituzione per pubblica sottoscrizione, i promotori sono i soggetti che avviano il procedimento, redigono e pubblicano il programma di costituzione, raccolgono le adesioni dei sottoscrittori e convocano l'assemblea costituente.

Il procedimento di costituzione per pubblica sottoscrizione

La costituzione per pubblica sottoscrizione si articola in più fasi. Nella prima fase, i promotori redigono un programma che indica, tra l'altro, l'oggetto della società, il capitale da raccogliere, i conferimenti previsti, i vantaggi eventualmente riservati ai promotori e le spese di costituzione (art. 2333 c.c.). Il programma deve essere depositato presso il Registro delle Imprese o notificato all'autorità di vigilanza competente.

Nella seconda fase, i promotori raccolgono le adesioni dei futuri soci: ciascun aderente sottoscrive un numero di azioni indicando il capitale che intende conferire. Le adesioni devono essere raccolte entro il termine indicato nel programma. Nella terza fase, una volta raccolte le adesioni per l'intero capitale previsto nel programma, i promotori convocano l'assemblea dei sottoscrittori per deliberare la costituzione della società, approvare lo statuto e nominare gli organi sociali.

Responsabilità dei promotori

I promotori rispondono solidalmente verso i sottoscrittori e verso i terzi per le obbligazioni assunte durante la fase pre-costitutiva. Se la società non viene costituita (ad esempio, perché non si raccoglie il capitale sufficiente entro il termine previsto), i promotori devono restituire ai sottoscrittori le somme versate e rispondere dei danni eventualmente causati. La responsabilità dei promotori è quindi doppia: verso i sottoscrittori per la restituzione dei conferimenti non andati a buon fine, e verso i terzi per le obbligazioni assunte per conto della futura società durante la fase di preparazione.

L'art. 2338 c.c. stabilisce che i promotori possono eventualmente percepire compensi o vantaggi speciali, ma questi devono essere indicati espressamente nel programma e approvati dall'assemblea costituente. Vantaggi occulti o non approvati dai soci fondatori sono vietati e possono determinare la responsabilità personale dei promotori.

La costituzione per pubblica sottoscrizione oggi

La costituzione per pubblica sottoscrizione, disciplinata dagli artt. 2333-2342 c.c., è oggi poco utilizzata nella pratica. Le esigenze economiche che storicamente giustificavano questa procedura (raccolta di grandi capitali da un pubblico diffuso di investitori) sono ora soddisfatte in modo più efficiente dalle procedure di offerta pubblica di sottoscrizione (OPS) e dalle offerte pubbliche di vendita (OPV) regolate dal D.Lgs. 58/1998 (TUF) e dalla normativa CONSOB.

Il TUF prevede una disciplina molto più articolata e aggiornata per la raccolta pubblica di capitali: il prospetto informativo, le regole sulla trasparenza, la vigilanza della CONSOB e i diritti degli investitori sono regolati in modo molto più dettagliato rispetto alle disposizioni del Codice Civile. Le SPA che si quotano in borsa o che fanno ricorso al pubblico risparmio operano essenzialmente nella cornice del TUF, non delle norme del Codice Civile sulla pubblica sottoscrizione.

Il programma di costituzione e la sua pubblicità

Il programma previsto dall'art. 2333 c.c. che i promotori devono redigere e firmare svolge una funzione informativa essenziale: consente ai potenziali sottoscrittori di valutare l'opportunità di partecipare alla futura società. Il programma deve contenere informazioni sufficienti sull'oggetto dell'impresa, sulle condizioni economiche della partecipazione e sui rischi connessi. La firma del programma da parte dei promotori costituisce il momento identificativo della loro qualità: da quel momento, i promotori sono formalmente responsabili delle informazioni contenute nel programma e delle obbligazioni che ne derivano.

Domande frequenti

Chi sono i promotori nella SPA?

Sono i soggetti che firmano il programma di costituzione nella procedura di pubblica sottoscrizione (art. 2333 c.c.). Non esistono nella costituzione simultanea (ordinaria). Avviano il procedimento, raccolgono le adesioni e convocano l'assemblea costituente.

I promotori sono responsabili se la società non viene costituita?

Sì. Se la raccolta delle adesioni non raggiunge il capitale previsto o la società non viene comunque costituita, i promotori devono restituire ai sottoscrittori le somme versate e rispondere dei danni eventualmente causati a terzi durante la fase pre-costitutiva.

I promotori possono ricevere compensi o vantaggi?

Sì, ma devono essere indicati espressamente nel programma di costituzione e approvati dall'assemblea costituente. Vantaggi occulti o non approvati sono vietati e possono determinare la responsabilità personale dei promotori.

La costituzione per pubblica sottoscrizione è ancora usata oggi?

Raramente. Le esigenze economiche di raccolta pubblica di capitali sono oggi soddisfatte dalle procedure di OPS/OPV regolate dal TUF (D.Lgs. 58/1998) e dalla normativa CONSOB, molto più articolate e adeguate al mercato finanziario moderno rispetto alle norme del Codice Civile.

Qual è la differenza tra costituzione simultanea e per pubblica sottoscrizione?

Nella costituzione simultanea, tutti i fondatori si riuniscono davanti al notaio e costituiscono la società contestualmente. Nella pubblica sottoscrizione, i promotori prima raccolgono adesioni dal pubblico e poi convocano l'assemblea dei sottoscrittori. La prima è la modalità ordinaria; la seconda è quasi desueta.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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