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Di norma risponde la struttura ospedaliera, a titolo contrattuale (art. 1218 c.c. e Legge Gelli n. 24/2017). A te basta dimostrare di esserti ricoverato lì e di aver contratto un’infezione collegata a quel ricovero: è poi l’ospedale a dover provare di aver rispettato tutti i protocolli di igiene, sterilizzazione e sorveglianza, e che l’infezione era comunque inevitabile. Hai dieci anni di tempo per agire.

Le infezioni correlate all’assistenza (ICA), comunemente chiamate infezioni nosocomiali, sono uno dei terreni più favorevoli al paziente nel contenzioso sanitario, proprio per come è distribuito l’onere della prova. Vediamo chi risponde, cosa devi dimostrare tu, cosa deve dimostrare l’ospedale e come ti muovi.

Perché risponde l’ospedale: la responsabilità della struttura (Legge Gelli)

Quando ti ricoveri o ti sottoponi a un intervento, tra te e la struttura sanitaria (pubblica o privata) si instaura un vero e proprio contratto, che la giurisprudenza chiama «contratto di spedalità» o di assistenza sanitaria. Con questo contratto la struttura non si impegna solo a curarti, ma anche a garantirti un ambiente sicuro sul piano igienico: locali puliti, strumenti sterili, personale formato, sistemi di sorveglianza del rischio infettivo.

Se in questo contesto contrai un’infezione, la struttura risponde a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 del Codice civile. La Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24/2017) ha confermato questo impianto: la struttura risponde in via contrattuale dell’operato di tutti coloro di cui si avvale, mentre il singolo medico dipendente risponde di regola in via extracontrattuale (art. 2043 c.c.).

La differenza è enorme e tutta a tuo favore. La responsabilità contrattuale comporta:

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Chi deve provare cosa: l’onere ribaltato sulla struttura

Questo è il cuore della questione. In materia di responsabilità contrattuale, chi agisce per il risarcimento non deve provare la colpa di chi lo ha danneggiato: deve solo provare l’esistenza del rapporto e allegare (cioè indicare) l’inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare di aver fatto tutto correttamente.

Tradotto sul tuo caso, tu paziente devi provare:

A questo punto la palla passa alla struttura. È l’ospedale a dover provare di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle normative vigenti e dalle leges artis per prevenire le infezioni, e di averle concretamente applicate al tuo caso. Se non riesce a fornire questa prova liberatoria, risponde del danno. Non basta che esibisca i protocolli scritti: deve dimostrare di averli effettivamente applicati.

La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 5808 del 27 febbraio 2023 e n. 6386 del 3 marzo 2023, ha addirittura tracciato un vero e proprio elenco (la stampa specializzata lo ha definito «decalogo») degli elementi che la struttura deve documentare per liberarsi da responsabilità. Tra questi:

Cosa si valuta per stabilire la responsabilità

Per capire se l’infezione è davvero collegata al ricovero, il giudice (di solito con l’aiuto di un consulente medico-legale) ragiona per probabilità prevalente: non serve la certezza assoluta, basta che sia più probabile che l’infezione sia stata contratta in ospedale piuttosto che altrove. La Cassazione, nelle pronunce citate, ha indicato alcuni criteri di valutazione del nesso:

Per questo la documentazione di sorveglianza della struttura è decisiva: la sua assenza o incompletezza gioca a favore del paziente, perché è l’ospedale a dover dimostrare la propria diligenza.

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Come ti muovi: i passi pratici

Ecco i passaggi concreti, nell’ordine in cui conviene affrontarli.

  1. Richiedi subito la cartella clinica completa. Hai diritto a una copia integrale (cartella, referti, verbale operatorio, terapie). È il documento che prova il ricovero e ricostruisce tempi e luoghi.
  2. Conserva tutti gli esami microbiologici. Tamponi, colture, antibiogrammi e referti che identificano il germe sono la prova del danno e aiutano a stabilire il nesso. Conserva anche le spese sostenute (scontrini, fatture di cure successive, ticket).
  3. Rivolgiti a un medico-legale per una consulenza preliminare. Prima di avviare qualsiasi azione, una valutazione medico-legale serve a stabilire se ci sono i presupposti, a quantificare i postumi e a inquadrare il nesso con il ricovero. È il filtro che evita cause azzardate.
  4. Valuta l’accertamento tecnico preventivo (ATP). Nel contenzioso sanitario è spesso obbligatorio, prima della causa, esperire un tentativo di soluzione: l’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa previsto dall’art. 696-bis del Codice di procedura civile (in alternativa alla mediazione). Un consulente nominato dal giudice valuta il caso e prova a far conciliare le parti; se l’accordo non si trova, la sua relazione potrà essere usata nell’eventuale causa.
  5. Affidati a un professionista. Per la richiesta di risarcimento, l’ATP e l’eventuale causa serve l’assistenza di un avvocato, affiancato dal medico-legale.

Quanto si può ottenere

Il risarcimento copre tutte le conseguenze dannose dell’infezione. Le voci principali sono:

Ricorda il termine: trattandosi di responsabilità contrattuale della struttura, la prescrizione è di dieci anni dal momento in cui il danno si è manifestato. È un margine ampio, ma non un motivo per attendere: più tempo passa, più è difficile recuperare documentazione e ricostruire il nesso.

Un caso pratico

Tizio si ricovera per un intervento di protesi all’anca. L’operazione riesce, ma dieci giorni dopo, ormai a casa, la ferita chirurgica si infiamma: gli esami microbiologici identificano un batterio tipicamente ospedaliero e resistente a più antibiotici. Tizio deve affrontare un secondo intervento e mesi di cure.

Cosa fa? Richiede la cartella clinica completa e conserva tutti i referti microbiologici. Si rivolge a un medico-legale: la tempistica (infezione comparsa a dieci giorni dall’intervento, compatibile con l’incubazione), la sede (proprio il sito chirurgico, senza patologie preesistenti) e il tipo di germe rendono altamente probabile l’origine ospedaliera. Tizio, tramite avvedimento del proprio avvocato, avvia un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.

A questo punto è l’ospedale a dover provare di aver applicato i protocolli di sterilizzazione, igiene e sorveglianza nel caso concreto. La struttura esibisce i protocolli scritti, ma non riesce a documentare la loro concreta applicazione né un’adeguata sorveglianza nel periodo dell’intervento di Tizio. Non avendo fornito la prova liberatoria, risponde del danno: a Tizio vengono riconosciuti il danno biologico permanente, l’invalidità temporanea, le spese di cura e il danno morale.

La morale è quella da cui siamo partiti: in materia di infezioni ospedaliere il paziente non deve dimostrare la «colpa» dell’ospedale. Deve provare l’infezione e il collegamento con il ricovero; è la struttura a doversi discolpare, dimostrando di aver fatto, concretamente, tutto il possibile per evitarla.

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