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Art. 2297 c.c. Mancata registrazione
In vigore
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice. Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'art. 2297 c.c. regola la fase transitoria o patologica in cui una società in nome collettivo (o accomandita semplice, per rinvio) non ha ancora completato l'iter di iscrizione nel registro delle imprese, ovvero opera in assenza di tale formalità. La norma assolve una duplice funzione: da un lato, garantisce comunque l'applicazione di un regime giuridico minimo alla società irregolare, evitando il vuoto normativo; dall'altro, protegge i terzi che abbiano contrattato con la società in buona fede, estendendo a ciascun socio la presunzione di rappresentanza. Il legislatore ha così scelto di non sanzionare con l'inesistenza il difetto di iscrizione, ma di assoggettare la società a un regime più rigido e meno favorevole per i soci.
Analisi
La disposizione produce tre effetti principali: (1) l'applicazione delle norme sulla società semplice ai rapporti con i terzi (ma non necessariamente ai rapporti interni, che restano regolati dall'atto costitutivo); (2) la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, senza le distinzioni proprie della s.a.s. tra soci accomandanti e accomandatari; (3) la presunzione iuris tantum che ogni socio agente per la società abbia la rappresentanza sociale, anche processuale. La presunzione è relativa e può essere vinta provando che il terzo era a conoscenza dei patti limitativi. Il regime della società semplice è più semplice ma anche più esposto: i creditori possono agire direttamente sui beni personali dei soci.
Quando si applica
La norma opera in due scenari: (a) società in nome collettivo (o accomandita) costituita ma non ancora iscritta; (b) società che, per qualsiasi ragione, abbia perso l'iscrizione o non l'abbia mai richiesta. Si applica ai rapporti con i terzi sorti dopo la costituzione e prima dell'iscrizione. Non riguarda i rapporti interni tra soci, che sono regolati dall'atto costitutivo. L'iscrizione successiva non cancella le obbligazioni già contratte nel periodo di irregolarità, che restano vincolanti per la società e i soci.
Connessioni
L'art. 2297 c.c. va letto in combinato con gli artt. 2291 ss. c.c. (s.n.c.), gli artt. 2251 ss. c.c. (società semplice, norme di riferimento in caso di irregolarità), l'art. 2296 c.c. (obbligo di iscrizione della s.n.c. nel registro delle imprese) e l'art. 2317 c.c. (regime analogo per la s.a.s. non iscritta). Il registro delle imprese è disciplinato dal D.P.R. 581/1995 e dagli artt. 2188 ss. c.c. I terzi in buona fede che abbiano contrattato con il socio apparente sono tutelati dal principio dell'apparenza giuridica, che permea l'intera disciplina.
Domande frequenti
Cosa succede se una s.n.c. non si iscrive al registro delle imprese?
Si applica il regime della società irregolare ex art. 2297 c.c.: la società è regolata dalle norme della società semplice nei rapporti con i terzi e ogni socio che agisce per essa è presunto avere la rappresentanza. La responsabilità di tutti i soci è illimitata e solidale.
I patti limitativi della rappresentanza sono opponibili ai terzi in una società non iscritta?
No, salvo che si provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento della conclusione dell'atto. La presunzione di rappresentanza di ogni socio agente tutela la buona fede dei terzi contraenti.
La società non iscritta ha comunque personalità giuridica?
No. Le società di persone (s.n.c., s.a.s.) non hanno personalità giuridica in senso tecnico, nemmeno dopo l'iscrizione. Hanno però soggettività giuridica: possono essere titolari di diritti, obbligazioni e stare in giudizio. L'iscrizione è necessaria per il regime di opponibilità ai terzi.
L'iscrizione successiva sana le obbligazioni contratte nel periodo di irregolarità?
No. Le obbligazioni contratte nel periodo di irregolarità restano valide e vincolanti per la società e per i soci che vi hanno partecipato. L'iscrizione produce effetti solo per il futuro, non retroattivamente.
Il socio accomandante di una s.a.s. non iscritta risponde illimitatamente?
Sì. Per effetto dell'art. 2317 c.c. (che rinvia all'art. 2297 c.c.), nella s.a.s. non iscritta la distinzione tra accomandante e accomandatario non è opponibile ai terzi: tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente.