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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Risposta in breve

Se hai comprato l’auto usata da un concessionario o rivenditore professionista, hai diritto alla garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo. La durata di regola è di due anni dalla consegna, ma per i beni usati le parti possono ridurla per iscritto a non meno di un anno (12 mesi): per questo molti contratti dei concessionari indicano 12 mesi. La garanzia copre i difetti già presenti al momento della consegna, non l’usura normale né i difetti che ti erano stati dichiarati. A risponderne è il concessionario che ti ha venduto l’auto, non il privato precedente proprietario.

È un caso diverso dall’acquisto tra privati: lì non si applica il Codice del Consumo, ma la garanzia per vizi occulti del codice civile (art. 1490 c.c.), con regole e tempi molto più stretti.

Perché dal concessionario si applica il Codice del Consumo

La differenza decisiva non è l’auto, ma chi te la vende. La garanzia legale di conformità del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, come riscritto dal d.lgs. 170/2021 in vigore dal 1° gennaio 2022) si applica quando un consumatore acquista un bene da un venditore professionista: il concessionario, l’autosalone, il rivenditore che vende auto nell’esercizio della propria attività d’impresa.

Vale anche se l’auto è usata. La legge non distingue tra nuovo e usato per riconoscere la garanzia: distingue solo per consentire, sull’usato, una possibile riduzione della durata. Quindi anche un’utilitaria di dieci anni comprata in concessionaria è coperta dalla garanzia legale, nei limiti che vediamo sotto.

Importante: la garanzia legale è un diritto inderogabile. Una clausola del contratto che la escluda del tutto, o la riduca sotto il minimo di legge, è nulla e si considera come non scritta. Il venditore non può farti firmare un foglio in cui rinunci alla garanzia.

24 o 12 mesi: la riduzione consentita per l’usato

La durata standard della responsabilità del venditore è di due anni dalla consegna del bene. Questa è la regola generale, valida anche per l’auto usata venduta dal professionista.

Per i beni usati, però, il Codice del Consumo consente alle parti di accordarsi per una durata inferiore, purché non scenda mai sotto un anno. La riduzione non è automatica: deve risultare da un accordo tra le parti. In pratica deve essere prevista nel contratto e accettata dal compratore; non basta che il venditore lo pensi.

Ecco perché molti contratti dei concessionari riportano 12 mesi di garanzia sull’usato: hanno esercitato questa facoltà di riduzione. Cosa devi verificare nel tuo caso:

Insieme alla durata della responsabilità, le parti possono ridurre allo stesso modo il termine di prescrizione dell’azione, sempre con il pavimento di un anno.

Cosa copre la garanzia e cosa no

La garanzia copre il difetto di conformità esistente al momento della consegna: un problema che c’era già (anche se latente) quando hai ritirato l’auto, e che la rende diversa da quanto promesso o inidonea all’uso. Pensa al motore o al cambio che cedono dopo poche settimane per un guasto preesistente, alla centralina difettosa, a un problema strutturale non dichiarato.

La garanzia non copre, invece:

Il confine concreto è tra difetto preesistente (coperto) e normale deterioramento di un bene di seconda mano (non coperto). È qui che nascono la maggior parte delle contestazioni.

La presunzione: chi deve provare cosa

Provare che un difetto c’era già alla consegna sarebbe quasi impossibile per il consumatore. Per questo la legge ti aiuta con una presunzione: se il difetto si manifesta entro un anno dalla consegna, si presume che fosse già presente al momento della consegna stessa, salvo prova contraria del venditore (art. 135 Cod. Consumo).

Tradotto: nei primi dodici mesi non devi dimostrare tu che il guasto preesisteva. Ti basta dimostrare che il difetto esiste e che si è manifestato nel periodo di garanzia. Sarà il concessionario a dover provare il contrario, per esempio che il guasto dipende da un tuo uso scorretto o dalla normale usura.

Attenzione a non confondere due periodi distinti: la durata della garanzia (di regola 2 anni, riducibili a 1 per l’usato) e la durata della presunzione di anteriorità (un anno). Se hai una garanzia di due anni, nel secondo anno la garanzia c’è ancora, ma la presunzione non opera più: dovrai essere tu a dimostrare che il difetto preesisteva alla consegna.

La gerarchia dei rimedi

Quando emerge un difetto coperto, non puoi scegliere subito qualunque soluzione: la legge prevede una gerarchia.

  1. Rimedi primari: riparazione o sostituzione. Hai diritto al ripristino della conformità senza spese, scegliendo tra riparazione e sostituzione (per un’auto usata e individuata nelle sue specificità, in pratica la riparazione è la via normale). Il venditore può rifiutare il rimedio richiesto se è impossibile o se gli impone costi sproporzionati rispetto all’altro (art. 135-bis Cod. Consumo).
  2. Rimedi secondari: riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. Puoi passare a questi solo quando ricorre una condizione specifica: il venditore non ha riparato o sostituito, il difetto si ripresenta nonostante il tentativo, il difetto è così grave da giustificare il rimedio immediato, oppure il venditore dichiara o è chiaro che non ripristinerà la conformità (art. 135-quater Cod. Consumo). La risoluzione (restituzione dell’auto e rimborso) non spetta se il difetto è di lieve entità.

In sintesi: prima si chiede la riparazione; solo se questa strada fallisce o non è praticabile si arriva a uno sconto sul prezzo o alla restituzione dell’auto.

Differenza con l’acquisto da privato e con la garanzia del concessionario

Tre tutele diverse, da non confondere.

Acquisto da concessionario (questo caso) – garanzia legale di conformità. Codice del Consumo, durata 2 anni riducibili a 1 per l’usato, presunzione di anteriorità per un anno, niente obbligo di denuncia entro 60 giorni (soppresso dalla riforma 2021).

Acquisto da privato – garanzia per vizi occulti. Qui il Codice del Consumo non si applica: vale la disciplina del codice civile sui vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.). I tempi sono molto più stretti: il vizio va denunciato entro otto giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in un anno dalla consegna, salvo i casi in cui il venditore abbia nascosto il vizio in malafede. Su questo caso trovi una guida dedicata sul portale.

Garanzia convenzionale del concessionario. È quella che il venditore (o il costruttore) offre in più, su base volontaria: estensioni, coperture su componenti specifiche, assistenza dedicata. Vale alle condizioni del suo regolamento e si aggiunge, non sostituisce, la garanzia legale. Anche se la garanzia commerciale è scaduta o non copre quel guasto, la garanzia legale resta tua finché opera.

Come far valere la garanzia

In concreto, se l’auto comprata in concessionaria manifesta un difetto:

Un caso pratico

Tizio compra da un concessionario un’auto usata di sei anni. Nel contratto c’è scritto che la garanzia è di 12 mesi: legittimo, perché l’auto è usata e la riduzione è consentita fino al minimo di un anno. Dopo tre mesi il cambio si guasta gravemente, in modo incompatibile con un uso normale.

Poiché il difetto si manifesta entro l’anno, scatta la presunzione: si presume che il problema fosse già presente alla consegna. Tizio non deve dimostrare di averlo avuto fin dall’inizio; sarà il concessionario a dover provare, se vuole sottrarsi, che il guasto dipende da un uso scorretto di Tizio.

Tizio contesta per iscritto il difetto e chiede la riparazione gratuita (rimedio primario). Il venditore Caio tergiversa e non ripara entro un tempo ragionevole. A quel punto Tizio può passare ai rimedi secondari: chiedere una riduzione del prezzo o, vista la gravità, la risoluzione del contratto con restituzione dell’auto e rimborso.

Diverso sarebbe stato se Tizio avesse comprato la stessa auto da Sempronio, un privato: nessuna garanzia legale di conformità, ma solo la garanzia per vizi occulti del codice civile, con la denuncia da fare entro otto giorni dalla scoperta e termini molto più ristretti.

Domande frequenti

Il concessionario può vendermi l’auto «senza garanzia»?

No. La garanzia legale di conformità è inderogabile: una clausola che la escluda o la riduca sotto il minimo di un anno per l’usato è nulla. Il concessionario può solo ridurre la durata da due a un anno, e solo con un accordo che risulti dal contratto.

Ho la garanzia di 24 mesi: vale come nel primo anno?

La garanzia c’è per tutti e due gli anni, ma la presunzione che il difetto preesistesse opera solo nel primo anno. Nel secondo anno la garanzia resta, ma tocca a te dimostrare che il difetto era già presente alla consegna.

Posso pretendere subito la restituzione dei soldi?

Di regola no. Prima vanno tentati i rimedi primari (riparazione o sostituzione). La riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto spettano solo se la riparazione non viene fatta, fallisce, il venditore la rifiuta, o il difetto è così grave da giustificare il rimedio immediato. La risoluzione è esclusa se il difetto è di lieve entità.

Devo denunciare il difetto entro 60 giorni come prima?

No. La riforma del 2021 ha soppresso l’obbligo di denuncia entro due mesi che valeva nella vecchia disciplina. Resta comunque consigliabile contestare per iscritto il difetto appena lo scopri, sia per documentare la tempestività sia per restare nel periodo coperto dalla presunzione.

Questa guida ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza su un caso concreto. La numerazione richiamata è quella del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) come modificato dal d.lgs. 170/2021, vigente dal 1° gennaio 2022.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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