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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Risposta secca

Sì, puoi opporti. Nell’affido condiviso la scelta della residenza abituale dei figli è una decisione di maggiore interesse che va presa di comune accordo (art. 337-ter c.c.): un trasferimento che ostacola la bigenitorialità non può essere deciso da un genitore da solo, ma serve l’accordo o, in mancanza, l’autorizzazione del giudice. Se l’altro genitore agisce unilateralmente puoi ricorrere d’urgenza (art. 709-ter c.p.c.) per inibire lo spostamento o regolare i tempi; per l’estero esistono inoltre tutele penali (artt. 574 e 574-bis c.p.) e la Convenzione dell’Aja del 1980 per ottenere il rientro del minore.

Non esiste però un divieto automatico: il giudice non blocca a priori, ma decide caso per caso nell’interesse del minore, bilanciando le ragioni del trasferimento con il diritto del figlio a un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.

La regola di base: l’art. 337-ter c.c.

Quando i figli sono in affido condiviso — il regime ordinario dopo separazione o divorzio — la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. L’art. 337-ter del codice civile stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative a istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Il trasferimento del genitore collocatario in un luogo lontano rientra proprio tra queste decisioni, perché incide direttamente sulla frequentazione con l’altro genitore. Tradotto: spostare la residenza dei figli a centinaia di chilometri, o all’estero, non è una scelta che un solo genitore può imporre. Se manca l’accordo, l’altro genitore ha diritto di opporsi e la parola passa al giudice, che può autorizzare lo spostamento solo dopo aver valutato l’interesse del minore.

È importante distinguere. Un conto è il semplice cambio di indirizzo del genitore nell’ambito della stessa area, che incide poco sulla bigenitorialità; un altro è il trasferimento che rende difficile o impossibile mantenere i tempi di permanenza concordati con l’altro genitore. È quest’ultimo a richiedere il consenso o l’intervento del giudice.

Trasferimento in un’altra città in Italia

Anche restando entro i confini nazionali, lo spostamento dei figli in una città lontana è una decisione condivisa. La residenza abituale del minore — il luogo dove ha il baricentro dei suoi legami affettivi, scolastici e di relazione — non può essere modificata unilateralmente quando ciò comprime il rapporto con l’altro genitore.

Se l’altro genitore comunica l’intenzione di trasferirsi con i figli e tu non sei d’accordo, il primo passo è rifiutare formalmente il consenso, meglio per iscritto. Se nonostante l’opposizione lo spostamento viene comunque effettuato, o è imminente, puoi rivolgerti al giudice. Quest’ultimo non applica un automatismo: valuta le ragioni del trasferimento (lavoro, famiglia d’origine, condizioni economiche), la distanza, l’età dei figli, la possibilità di riorganizzare i tempi di visita e, soprattutto, quale soluzione tutela meglio il minore. Può autorizzare lo spostamento ridisegnando il calendario delle frequentazioni, oppure negarlo se l’allontanamento pregiudica in modo serio la bigenitorialità senza ragioni adeguate.

Trasferimento all’estero: tutele rafforzate

Quando il trasferimento è verso un altro Paese, gli strumenti di tutela del genitore che resta diventano più incisivi, perché entrano in gioco anche profili penali e una convenzione internazionale.

I profili penali: artt. 574 e 574-bis c.p.

L’art. 574 c.p. punisce con la reclusione da uno a tre anni la sottrazione di persone incapaci: chi sottrae un minore di quattordici anni al genitore che esercita la responsabilità genitoriale, o lo trattiene contro la volontà di questi. Il reato è procedibile a querela del genitore offeso. La giurisprudenza ne ha riconosciuto la configurabilità anche a carico del genitore che si allontana con il figlio, sottraendolo per un periodo significativo alla vigilanza dell’altro.

Per gli spostamenti oltre confine esiste una norma specifica: l’art. 574-bis c.p. punisce la sottrazione e il trattenimento di minore all’estero. Chi sottrae un minore al genitore che esercita la responsabilità genitoriale conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà di quel genitore, impedendo in tutto o in parte l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è ridotta (da sei mesi a tre anni) se il fatto riguarda un minore che ha compiuto quattordici anni e con il suo consenso. La condotta può realizzarsi sia portando il minore all’estero, sia trattenendolo lì dopo un soggiorno inizialmente lecito, non riportandolo in Italia.

La Convenzione dell’Aja del 1980

Sul piano civile, lo strumento principale per riavere il figlio è la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Si applica tra gli Stati aderenti e mira ad assicurare l’immediato rientro del minore nello Stato di sua residenza abituale, quando il trasferimento o il mancato rientro siano avvenuti illecitamente, cioè in violazione del diritto di custodia esercitato dall’altro genitore.

La nozione di residenza abituale è centrale: indica il luogo in cui il minore ha stabilito, in modo durevole, il centro dei suoi legami affettivi e di vita quotidiana. Anche un accordo iniziale dei genitori sul trasferimento all’estero, poi non rispettato — ad esempio col mancato rientro del figlio dopo un soggiorno temporaneo — può configurare l’illecito che apre la strada alla richiesta di rientro. La procedura passa attraverso le Autorità centrali designate da ciascuno Stato.

Il ricorso urgente: l’art. 709-ter c.p.c.

Lo strumento processuale principale per chi resta è il ricorso ex art. 709-ter c.p.c., dedicato alla soluzione delle controversie tra genitori sull’esercizio della responsabilità genitoriale e ai provvedimenti in caso di gravi inadempienze o atti che pregiudicano il minore o ostacolano il corretto svolgimento dell’affidamento.

Su ricorso di un genitore, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. Può, anche congiuntamente: ammonire il genitore inadempiente; disporre il risarcimento dei danni a carico di un genitore a favore del minore o dell’altro genitore; condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da 75 a 5.000 euro, a favore della Cassa delle ammende. In presenza di una situazione di urgenza — trasferimento imminente o già in atto — è possibile sollecitare provvedimenti rapidi, anche di tipo inibitorio, per impedire lo spostamento o per ristabilire i tempi di permanenza con i figli.

Cosa valuta il giudice

Il principio guida è sempre l’interesse del minore. Il giudice non parte da un divieto, né da un automatico via libera: bilancia diversi elementi. Tra questi: la serietà e la fondatezza delle ragioni del trasferimento (un’opportunità lavorativa stabile pesa diversamente da una scelta non motivata); la distanza e il suo impatto concreto sulle frequentazioni; l’età dei figli e il loro radicamento nel contesto scolastico, affettivo e sociale attuale; la possibilità di riorganizzare in modo equilibrato i tempi con il genitore che resta; la condotta complessiva dei genitori, inclusa l’eventuale unilateralità di chi ha agito senza accordo.

L’esito non è binario. Il giudice può autorizzare il trasferimento ridisegnando il calendario e i costi degli spostamenti, oppure negarlo, oppure individuare una collocazione diversa dei figli se ciò tutela meglio la loro stabilità. Per questo è decisivo arrivare in udienza con elementi concreti: documentazione del legame quotidiano con i figli, dei tempi effettivamente trascorsi, dell’impatto pratico che lo spostamento avrebbe.

Caso pratico

Tizio e Caia sono separati, con affido condiviso della figlia Sempronia, di nove anni, collocata prevalentemente presso la madre. Caia riceve un’offerta di lavoro in un’altra regione e comunica a Tizio che a settembre si trasferirà con la bambina, iscrivendola a una nuova scuola.

Tizio non è d’accordo: con quella distanza non potrebbe più vedere la figlia nei fine settimana come avviene ora. Manifesta per iscritto il proprio dissenso, ricordando che la scelta della residenza abituale è una decisione di maggiore interesse da assumere di comune accordo ex art. 337-ter c.c. Poiché Caia conferma comunque l’intenzione di partire, Tizio presenta ricorso ex art. 709-ter c.p.c., chiedendo al giudice di pronunciarsi sul trasferimento e, in via urgente, di non modificare la collocazione della figlia fino alla decisione.

Il giudice convoca le parti e valuta: la concretezza dell’offerta di lavoro di Caia, il radicamento di Sempronia nella scuola e nella rete affettiva attuale, la distanza e la riorganizzabilità delle visite. Potrà autorizzare il trasferimento ridisegnando i tempi e ripartendo le spese di viaggio, oppure negarlo se l’allontanamento comprime in modo ingiustificato il rapporto padre-figlia. Se invece Caia avesse portato Sempronia all’estero senza accordo, Tizio avrebbe potuto attivare anche la tutela penale (artt. 574 e 574-bis c.p.) e, per il rientro, la Convenzione dell’Aja del 1980.

Domande frequenti

L’altro genitore può trasferirsi con i figli senza il mio consenso?

No, non quando lo spostamento incide sulla bigenitorialità. La scelta della residenza abituale dei figli è una decisione di maggiore interesse che, nell’affido condiviso, va presa di comune accordo (art. 337-ter c.c.). In mancanza di accordo decide il giudice, e nel frattempo l’altro genitore può opporsi.

Esiste un divieto automatico di trasferimento?

No. Non c’è un blocco a priori. Il giudice decide caso per caso nell’interesse del minore, bilanciando le ragioni del trasferimento con il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Può autorizzarlo, negarlo o regolarlo diversamente.

Cosa posso fare se il trasferimento è imminente?

Puoi presentare ricorso ex art. 709-ter c.p.c., anche sollecitando provvedimenti urgenti per inibire lo spostamento o congelare la collocazione fino alla decisione. Se i figli vengono portati o trattenuti all’estero senza accordo, entrano in gioco le tutele penali (artt. 574 e 574-bis c.p.) e la Convenzione dell’Aja del 1980 per il rientro.

Vale anche se ci spostiamo nello stesso Stato, solo in un’altra città?

Sì, se la distanza ostacola concretamente i tempi di permanenza concordati con l’altro genitore. Non è la frontiera a contare, ma l’impatto reale sulla bigenitorialità: anche un trasferimento interno, se rende difficile la frequentazione, è una decisione condivisa e, in mancanza di accordo, va portata davanti al giudice.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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