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Risposta secca

Dipende da quale assegno paghi. Se versi l’assegno all’ex coniuge (divorzile o di mantenimento da separazione), la sua nuova famiglia di fatto stabile o le sue nuove nozze possono farlo cessare o ridurre: le Sezioni Unite della Cassazione (n. 32198/2021) hanno stabilito che una nuova convivenza stabile e duratura fa venire meno la componente assistenziale dell’assegno divorzile. Se invece paghi il mantenimento dei figli, quello non si tocca: i figli hanno diritto al mantenimento a prescindere da chi frequenta o sposa il loro genitore. In ogni caso non puoi smettere di pagare da solo: devi presentare un ricorso al giudice per la revoca o la revisione.

L’assegno all’ex coniuge e la sua nuova famiglia (SS.UU. 32198/2021)

Qui sta il cuore della questione. La legge sul divorzio prevede da sempre un caso netto: l’art. 5 della L. 898/1970 stabilisce che l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile cessa se l’ex coniuge che lo riceve passa a nuove nozze. Se il tuo ex si risposa, dunque, la cessazione dell’assegno divorzile è automatica: nasce un nuovo nucleo familiare con i relativi doveri di solidarietà, e tu non sei più tenuto a contribuire.

Il problema, oggi molto più frequente, è la convivenza di fatto senza matrimonio. Per anni la giurisprudenza è oscillata; il punto fermo lo hanno messo le Sezioni Unite con la sentenza n. 32198 del 5 novembre 2021. Il principio è questo: l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una convivenza stabile e duratura, un vero e proprio nuovo progetto di vita familiare, fa venire meno la componente assistenziale dell’assegno divorzile. La logica è chiara: chi sceglie di costruire una nuova famiglia di fatto rompe il legame economico con il passato e fa sorgere reciproci doveri di assistenza morale e materiale con il nuovo partner.

Attenzione però a una precisazione tecnica che le stesse Sezioni Unite hanno aggiunto e che è importante conoscere per non illudersi. L’assegno divorzile ha, dopo la giurisprudenza recente, anche una funzione compensativa (riconosce il contributo dato dall’ex coniuge alla famiglia e alle scelte comuni durante il matrimonio, ad esempio rinunciando al lavoro per la casa o per i figli). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la nuova convivenza fa cadere la parte assistenziale, ma non cancella automaticamente l’eventuale componente compensativa già maturata. In molti casi concreti l’assegno si azzera del tutto; in altri il giudice può ridurlo conservando solo la quota compensativa. Per questo le Sezioni Unite hanno escluso ogni automatismo: serve sempre una valutazione caso per caso.

Perché il mantenimento dei figli è intoccabile

Questa è la distinzione più importante di tutta la guida, e quella su cui chi paga sbaglia più spesso. Il mantenimento dei figli e l’assegno all’ex coniuge sono due cose completamente diverse.

Il mantenimento dei figli non nasce dal matrimonio o dalla relazione tra i genitori: nasce dalla filiazione. È un diritto del figlio, non dell’ex partner. Entrambi i genitori devono mantenere i figli in proporzione alle proprie risorse, e questo dovere prescinde totalmente dal fatto che l’ex coniuge frequenti un nuovo partner, ci vada a convivere o si risposi. Il fatto che la tua ex abbia trovato un nuovo compagno, magari benestante, non riduce di per sé il tuo obbligo verso i figli: i figli hanno diritto al contributo dei loro genitori, non a quello del nuovo partner di mamma o papa.

In concreto significa che, se nello stesso provvedimento paghi due assegni distinti, anche ottenendo la revoca di quello per l’ex coniuge continuerai a versare per intero la quota destinata ai figli. Solo fatti diversi possono incidere sul mantenimento dei figli (raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio, un cambiamento serio dei redditi dei genitori, una modifica dei tempi di permanenza), ma non la nuova vita sentimentale del tuo ex.

Separazione o divorzio: cambia qualcosa

La regola della cessazione automatica per nuove nozze e il principio delle Sezioni Unite 32198/2021 riguardano in senso proprio l’assegno divorzile, cioè la fase successiva allo scioglimento del matrimonio.

Se invece sei ancora nella fase di separazione (matrimonio non ancora sciolto) e versi l’assegno di mantenimento al coniuge separato, il discorso è simile ma più sfumato. Anche qui la nuova convivenza stabile del coniuge beneficiario è una ragione per chiedere la revoca o la riduzione dell’assegno, perché incide sulle sue condizioni economiche e sul suo tenore di vita. La giurisprudenza richiede però, come per il divorzio, che si tratti di una convivenza seria, stabile e provata, non di una semplice frequentazione o di una relazione occasionale. In ogni caso il principio resta identico: la parte destinata ai figli non viene intaccata.

Cosa devi provare: la convivenza stabile

Qui arriva la parte pratica decisiva. Non basta affermare che il tuo ex esce con qualcuno o che forse convive. L’onere della prova ricade su di te, cioè su chi chiede la revoca, e i giudici pretendono una prova rigorosa.

Devi dimostrare l’esistenza di una convivenza stabile e duratura assimilabile a un nuovo nucleo familiare. Gli elementi che il giudice valuta sono tipicamente:

Sono utili, come prova, le risultanze anagrafiche, eventuali contratti o utenze intestate o cointestate, testimonianze e, in alcuni casi, accertamenti svolti da un investigatore privato. Senza una prova solida, la domanda di revoca viene respinta.

La procedura: ricorso per revisione, non fai-da-te

Questo è il passaggio che salva (o rovina) la pratica. Non puoi decidere da solo di smettere di pagare perché ritieni che il tuo ex conviva. L’assegno fissato in una sentenza o in un accordo omologato resta dovuto finché un giudice non lo modifica.

Lo strumento corretto è il ricorso per la revisione delle condizioni previsto, per il divorzio, dall’art. 9 della L. 898/1970 (e dalle corrispondenti norme per la separazione). In sintesi:

  1. Verifichi e raccogli le prove della convivenza stabile del tuo ex.
  2. Presenti ricorso al tribunale competente chiedendo la revoca o la riduzione dell’assegno per i fatti nuovi sopravvenuti (la nuova convivenza o le nuove nozze).
  3. Il giudice valuta caso per caso e, se ritiene provata la nuova famiglia di fatto, dispone la cessazione o riduzione dell’assegno all’ex coniuge.

Sul fronte della decorrenza: per le nuove nozze la cessazione opera dal momento del nuovo matrimonio; per la convivenza la modifica decorre di norma dal momento individuato dal giudice, spesso collegato alla domanda. Proprio per questo conviene agire tempestivamente appena hai elementi solidi: più aspetti, più rischi di continuare a versare somme difficili da recuperare.

L’errore da non fare: sospendere i pagamenti

È la trappola più comune. Chi scopre che l’ex convive o si è risposato è tentato di interrompere subito i bonifici, convinto di essere nel giusto. È un errore che può costare caro.

Finché non c’è un provvedimento del giudice che revoca l’assegno, l’obbligo resta in vigore. Smettere di pagare significa accumulare arretrati esigibili: l’ex può agire con il pignoramento e, nei casi più gravi, il mancato versamento di assegni dovuti può avere anche risvolti penali (violazione degli obblighi di assistenza familiare). Il fatto che tu avessi ragione nel merito non ti protegge se hai agito di tua iniziativa: la decisione spetta al tribunale, non a te. La strada giusta è una sola: continuare a pagare e, in parallelo, presentare il ricorso.

Caso pratico

Tizio è divorziato da Caia e, in base alla sentenza, le versa ogni mese 600 euro di assegno divorzile e 400 euro per il mantenimento del figlio. Dopo due anni scopre che Caia si è trasferita stabilmente a vivere con Sempronio: stessa casa, residenza comune, e nel frattempo è nato un figlio dalla nuova coppia.

Tizio, irritato, smette di colpo di pagare tutto. Sbaglia su due fronti. Primo: non poteva interrompere i pagamenti di sua iniziativa, e nel frattempo ha accumulato arretrati che Caia può pretendere. Secondo: il mantenimento del figlio (400 euro) è intoccabile, la nuova convivenza di Caia non lo riguarda in alcun modo.

La via corretta sarebbe stata: continuare a versare, raccogliere le prove della convivenza stabile (residenza, nascita del figlio, condivisione della casa) e presentare ricorso per revisione. A quel punto il giudice, applicando le Sezioni Unite 32198/2021, può revocare o ridurre i 600 euro dell’assegno divorzile, lasciando però fermi i 400 euro per il figlio.

Domande frequenti

Il mio ex non si è risposato ma convive da anni: basta per togliere l’assegno divorzile?

Sì, può bastare, ma devi provarlo. Secondo le Sezioni Unite 32198/2021 una convivenza stabile e duratura, con un vero progetto di vita comune, fa venire meno la componente assistenziale dell’assegno. Non è automatico come per le nuove nozze: serve un ricorso al giudice e una prova rigorosa della convivenza.

Se l’ex si è risposato devo comunque fare un ricorso?

In caso di nuove nozze la cessazione dell’assegno divorzile è prevista direttamente dall’art. 5 della L. 898/1970. È comunque opportuno formalizzare la cosa con un provvedimento, perché finché l’assegno risulta in vigore l’ex potrebbe pretenderlo: un ricorso (anche solo per prendere atto della cessazione) mette al riparo da contestazioni.

La nuova convivenza dell’ex riduce anche il mantenimento dei figli?

No. Il mantenimento dei figli è un diritto dei figli e prescinde dalla vita sentimentale dei genitori. Non si riduce perché il tuo ex ha un nuovo partner, anche se benestante. Può cambiare solo per fatti diversi, come l’autosufficienza del figlio o una variazione seria dei redditi.

Posso intanto pagare di meno, in attesa della decisione?

No. Devi continuare a versare l’intero importo stabilito finché il giudice non lo modifica. Pagare meno di tua iniziativa crea arretrati e ti espone a pignoramenti e, nei casi più gravi, a conseguenze penali. La riduzione la decide il tribunale, non tu.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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