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Se a fine anno non hai più un datore di lavoro (o un altro sostituto d’imposta) che possa eseguire il conguaglio, puoi comunque presentare il 730: si chiama “730 senza sostituto d’imposta”. Si barra l’apposita casella nel frontespizio e il rimborso non passa più dalla busta paga, ma viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto indicato in dichiarazione. I tempi sono più lunghi del rimborso in busta paga, ma il credito non si perde.
Cos’è il 730 senza sostituto e quando serve davvero
Nel 730 “ordinario” il conguaglio (il rimborso del credito o il prelievo del debito) viene materialmente eseguito dal sostituto d’imposta: tipicamente il datore di lavoro o l’ente pensionistico, che a luglio o sui mesi successivi mette o toglie le somme dal cedolino. Il problema nasce quando, al momento in cui la dichiarazione deve produrre effetti, quel sostituto non esiste più: è il caso di chi ha cambiato lavoro e a fine anno non ha più un datore, di chi è rimasto disoccupato, dei collaboratori domestici (colf, badanti) e di chi lavora alle dipendenze di una persona fisica che non riveste la qualifica di sostituto.
Per questi soggetti il legislatore ha previsto una corsia dedicata: la possibilità di presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto tenuto al conguaglio, facendo gestire l’esito direttamente all’Amministrazione finanziaria. La norma di riferimento è l’articolo 51-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (il cosiddetto “decreto del fare”), operativa a regime dal 2014.
Attenzione a non confondere questo caso con quello di chi durante l’anno ha avuto più rapporti di lavoro tutti con sostituto: lì il punto è scegliere a quale datore far fare il conguaglio. Qui il tema è diverso e più netto: a fine periodo non c’è alcun sostituto che possa eseguirlo, quindi il rimborso (o il debito) deve essere gestito fuori dal cedolino.
Quando è obbligatorio e quando è facoltativo
La modalità senza sostituto è l’unica strada possibile quando un sostituto materialmente non c’è: tipicamente disoccupati a fine anno, colf e badanti, lavoratori alle dipendenze di privati non sostituti. In questi casi, se vuoi usare il 730, lo presenti per forza in questa forma.
Dal 1° gennaio 2024, però, la presentazione “senza sostituto” è diventata facoltativa anche per chi un sostituto ce l’avrebbe: un lavoratore o un pensionato con datore o ente pensionistico può scegliere comunque di non far transitare il conguaglio dal cedolino e di regolare tutto direttamente con l’Agenzia. È una scelta che può avere senso, per esempio, per chi prevede di non avere più quel sostituto nei mesi del conguaglio o preferisce gestire l’esito in autonomia.
Come si compila: la casella nel frontespizio
Sul piano pratico, presentare il 730 senza sostituto significa intervenire sul frontespizio del modello: si valorizza la casella che segnala l’assenza del sostituto d’imposta (storicamente collegata al campo “Situazioni particolari” / dati del sostituto), in modo che il sistema sappia che il conguaglio non passerà da alcun datore o ente. La compilazione di dettaglio dei quadri reddituali e degli oneri resta la stessa del 730 normale: cambia solo la “destinazione” dell’esito.
È fondamentale indicare l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al contribuente: è su quel conto che l’Agenzia accrediterà l’eventuale rimborso. In mancanza di IBAN, il rimborso può essere erogato con modalità alternative (ad esempio tramite titolo a domicilio), con tempi più lunghi.
Come arriva il rimborso e in quanto tempo
Questa è la differenza pratica più importante. Nel 730 ordinario il credito ti torna in busta paga in tempi relativamente brevi (in genere a partire dalla retribuzione di luglio). Nel 730 senza sostituto, il rimborso lo eroga direttamente l’Agenzia delle Entrate: non passa dal cedolino, viene accreditato sull’IBAN indicato in dichiarazione.
I tempi sono più lunghi perché l’Agenzia lavora le dichiarazioni in ordine cronologico di presentazione: il processo di erogazione si concentra di norma a partire dalla seconda metà dell’anno. Per il 2026, le stime delle fonti di assistenza fiscale collocano i rimborsi indicativamente tra ottobre e dicembre 2026 per le dichiarazioni trasmesse entro luglio, con possibile slittamento ai primi mesi del 2027 per quelle inviate più tardi. In altre parole: prima presenti, prima arriva.
C’è poi una soglia da tenere a mente. Per i rimborsi di importo più elevato l’Agenzia può eseguire controlli preventivi prima di pagare: oltre la soglia di 4.000 euro i tempi tendono ad allungarsi rispetto ai rimborsi più piccoli, che vengono lavorati con maggiore rapidità. Conviene quindi mettere in conto un’attesa più lunga se il credito è consistente.
Cosa fare se invece risulta un debito
Il 730 senza sostituto non è sempre “a rimborso”: può chiudere anche a debito. In quel caso, non essendoci un sostituto che trattenga le somme dal cedolino, il versamento lo fai tu, in autonomia, con il modello F24, usando i codici tributo IRPEF dovuti.
Le scadenze seguono quelle del saldo e degli acconti previste per le persone fisiche: il termine ordinario è il 30 giugno, con possibilità di versare entro il 30 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. È possibile rateizzare gli importi e, se ti sei avvalso di un intermediario, ottenere l’F24 già precompilato. Il punto da non sottovalutare è la responsabilità: con il 730 senza sostituto il pagamento del debito è un onere diretto del contribuente, da rispettare nei termini per non incorrere in sanzioni e interessi.
Differenza col 730 ordinario, in sintesi
- Chi gestisce l’esito. Ordinario: il sostituto (datore/ente) in busta paga. Senza sostituto: direttamente l’Agenzia delle Entrate.
- Rimborso. Ordinario: accredito in cedolino, di norma da luglio. Senza sostituto: accredito su IBAN dall’Agenzia, con tempi più lunghi (per il 2026, indicativamente da ottobre-dicembre).
- Debito. Ordinario: trattenuto in busta paga. Senza sostituto: versato dal contribuente con F24 (30 giugno, oppure 30 luglio con +0,40%).
- Quando si usa. Obbligatorio se manca un sostituto (disoccupati a fine anno, colf, badanti, dipendenti di privati). Facoltativo dal 2024 anche per chi un sostituto ce l’ha.
Casi pratici
Caso 1 – Tizio licenziato a ottobre con credito IRPEF
Tizio lavora come dipendente fino a ottobre, poi perde il posto e a fine anno non ha più un datore. Dalla dichiarazione emerge un credito IRPEF, perché nei mesi lavorati ha sostenuto oneri detraibili e versato ritenute. Non avendo più un sostituto che possa eseguire il conguaglio, Tizio presenta il 730 barrando la casella del frontespizio relativa all’assenza di sostituto e indicando il proprio IBAN. Il rimborso non gli tornerà in busta paga: glielo accrediterà direttamente l’Agenzia delle Entrate, con tempi più lunghi rispetto al cedolino. Presentando presto la dichiarazione, accorcia l’attesa.
Caso 2 – Caio disoccupato con un piccolo debito
Caio chiude l’anno senza datore e dalla sua dichiarazione, per via di alcuni redditi non assoggettati a ritenuta, emerge un piccolo debito. Anche lui presenta il 730 senza sostituto, ma in questo caso non aspetta nulla dall’Agenzia: deve versare lui l’importo dovuto con modello F24, entro il 30 giugno (o entro il 30 luglio aggiungendo lo 0,40%). Se preferisce, può chiedere all’intermediario di predisporgli l’F24 già pronto.
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Domande frequenti
Chi può assistermi nella presentazione?
Puoi presentare il 730 senza sostituto autonomamente tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate (precompilata) oppure rivolgerti a un CAF o a un professionista abilitato (intermediario). Sono gli stessi canali del 730 ordinario.
Perché il rimborso senza sostituto arriva più tardi?
Perché non passa dal cedolino: lo eroga l’Agenzia delle Entrate, che lavora le dichiarazioni in ordine di presentazione e concentra le erogazioni nella seconda parte dell’anno. Per i rimborsi più alti possono aggiungersi controlli preventivi che allungano i tempi.
Se ho ancora un datore, posso usare comunque il 730 senza sostituto?
Sì. Dal 2024 la presentazione senza sostituto è facoltativa anche per chi avrebbe un sostituto tenuto al conguaglio. Va valutato caso per caso, tenendo presente che il rimborso arriva in tempi più lunghi rispetto alla busta paga.
Devo per forza indicare l’IBAN?
È fortemente consigliato: l’IBAN consente l’accredito diretto e più rapido del rimborso. Senza IBAN, l’erogazione può avvenire con modalità alternative e tempi più lunghi.
Cosa rischio se non verso il debito nei termini?
Con il 730 senza sostituto il pagamento del debito è a tuo carico diretto. Se non versi con F24 entro le scadenze (30 giugno, o 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), maturano sanzioni e interessi. È comunque possibile regolarizzare e, in molti casi, rateizzare.
Questa guida ha finalità informative e generali e non sostituisce una valutazione del caso concreto; per la propria posizione conviene fare riferimento alle istruzioni ufficiali del modello e ai canali di assistenza fiscale.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.