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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Risposta secca: sì, ma quasi mai nella pratica. Dal 12 gennaio 2025 il “contratto misto” introdotto dall’art. 17 della Legge n. 203/2024 deroga al divieto che impedisce al forfettario di fatturare al proprio datore. Per usarlo però devono ricorrere tutti e cinque i requisiti contemporaneamente, e uno in particolare — il datore con più di 250 dipendenti — taglia fuori la stragrande maggioranza dei rapporti. Se lavori in una PMI, la strada è chiusa.

Perché di norma non potresti

Il regime forfettario ha una “causa ostativa” precisa: l’art. 1, comma 57, lett. d-bis) della Legge n. 190/2014 vieta il forfettario a chi fattura in modo prevalente verso il proprio datore di lavoro attuale, o verso un datore con cui ha avuto un rapporto nei due anni precedenti. La regola serve a impedire le finte partite IVA: trasformare un dipendente in fornitore solo per pagare meno tasse.

Tradotto: se Tizio è commesso part-time da un’azienda e apre la partita IVA forfettaria per fatturare alla stessa azienda, di regola perde il diritto al forfettario. Il contratto misto è l’unica eccezione legale a questo divieto, e nasce proprio per consentire la convivenza dei due rapporti in modo controllato.

Cos’è il contratto misto

Il contratto misto non è un tipo di contratto unico: è la combinazione contestuale di due rapporti distinti con lo stesso committente/datore — un lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato e un lavoro autonomo — stipulati nello stesso momento. La legge stabilisce che, se ricorrono tutte le condizioni, questa combinazione non fa scattare la causa ostativa: il reddito autonomo può quindi restare in forfettario.

La novità è in vigore dal 12 gennaio 2025 (la L. 203/2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024) e si applica solo ai nuovi rapporti stipulati a partire dall’anno d’imposta 2025: non sana situazioni già in essere.

I cinque requisiti, uno per uno

La deroga vale solo se sono soddisfatte tutte queste condizioni. Ne basta una che manca e si torna alla regola generale (divieto di forfettario).

1. Subordinato a tempo indeterminato e part-time tra il 40% e il 50%

Il rapporto di lavoro dipendente deve essere a tempo indeterminato e part-time, con orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal CCNL applicato. Un part-time al 30% o al 60% non rientra; nemmeno un tempo determinato. La forbice 40-50% è tassativa.

2. Datore con più di 250 dipendenti

Il datore di lavoro deve avere più di 250 dipendenti, calcolati al 1° gennaio dell’anno in cui si stipula contestualmente il contratto autonomo e quello subordinato. È il filtro decisivo: la maggior parte delle imprese italiane è sotto questa soglia, quindi nella pratica il contratto misto resta riservato a grandi aziende.

3. Contratto di lavoro autonomo certificato

Il contratto di lavoro autonomo, stipulato contestualmente a quello subordinato, deve essere certificato da un ente abilitato: le commissioni di certificazione previste dalla legge, tra cui quelle istituite presso gli enti bilaterali, gli Ispettorati territoriali del lavoro, le università e gli ordini dei consulenti del lavoro. Senza certificazione la deroga non opera.

4. Domicilio professionale distinto da quello del datore

Il domicilio professionale del lavoratore autonomo deve essere distinto da quello del datore di lavoro. Serve a dimostrare che l’attività autonoma è effettivamente autonoma e non una prosecuzione mascherata del lavoro dipendente svolto in azienda.

5. Reddito da dipendente dell’anno prima non oltre 35.000 euro

Resta fermo il requisito generale del forfettario: il reddito di lavoro dipendente o assimilato percepito nell’anno precedente non deve superare i 35.000 euro. Va segnalato che la soglia di 35.000 euro è una misura temporanea: salvo proroghe, dal 2026 il limite torna a 30.000 euro. Chi supera la soglia non può accedere al forfettario, contratto misto o meno.

Vale solo per chi è iscritto a un albo?

No. La deroga è pensata in primo luogo per i professionisti iscritti ad albi o repertori (avvocati, consulenti del lavoro, ingegneri e simili), ma la legge prevede una via anche per chi non è iscritto ad alcun ordine: in questo caso la prestazione autonoma verso il datore deve avvenire secondo modalità e condizioni stabilite da specifici accordi collettivi di prossimità (quelli previsti dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011). In assenza di quegli accordi, per il non iscritto la strada resta di fatto chiusa.

Perché nella pratica è raro

Mettendo in fila i requisiti, si capisce perché il contratto misto interessa pochissimi rapporti. Serve un datore con oltre 250 dipendenti disposto ad assumere part-time indeterminato al 40-50% e ad affidare in parallelo un incarico autonomo certificato. La combinazione è realistica per una grande società che vuole stabilizzare un professionista, ma irraggiungibile per la PMI media. In più, le prestazioni dei due rapporti non devono sovrapporsi: orario, oggetto e modalità del lavoro dipendente e di quello autonomo devono restare distinti, altrimenti l’operazione è contestabile.

Cosa rischi se non hai i requisiti

Se apri la partita IVA forfettaria verso il tuo datore senza che ricorrano tutte le condizioni del contratto misto, scatta la causa ostativa e perdi il regime forfettario. La fuoriuscita, di regola, decorre dall’anno successivo a quello in cui si verifica la causa ostativa, con passaggio al regime ordinario: tassazione IRPEF a scaglioni (dal 23% al 43%), applicazione dell’IVA e relativi adempimenti. Se l’Agenzia delle Entrate accerta in seguito che i requisiti non c’erano, l’imposta dovuta in più viene recuperata con sanzioni e interessi. Per questo la certificazione del contratto autonomo non è un dettaglio formale: è ciò che mette al riparo l’operazione.

Due casi pratici

Tizio, in azienda da 300 dipendenti: può

Tizio è assunto a tempo indeterminato part-time al 45% in una società con 300 dipendenti al 1° gennaio. La stessa azienda gli affida un incarico autonomo, distinto dalle mansioni da dipendente, con un contratto certificato dalla commissione presso l’Ispettorato del lavoro. Tizio ha un domicilio professionale proprio e l’anno prima ha percepito 22.000 euro da dipendente. Tutti e cinque i requisiti ci sono: può aprire la partita IVA forfettaria e fatturare alla stessa azienda senza incorrere nella causa ostativa.

Caio, in una PMI da 30 dipendenti: non può

Caio lavora part-time in una piccola impresa con 30 dipendenti e vorrebbe aggiungere una partita IVA forfettaria per fatturare alla stessa azienda. Anche se ha il part-time indeterminato e un reddito basso, il datore è ben sotto i 250 dipendenti: il requisito dimensionale manca. Per Caio il contratto misto non è praticabile. Se aprisse comunque la partita IVA verso quel datore, perderebbe il forfettario.

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Domande frequenti

Il contratto misto si applica a un rapporto di lavoro che ho già?

No. La deroga riguarda i nuovi rapporti stipulati dall’anno d’imposta 2025: il subordinato part-time e l’autonomo devono nascere contestualmente. Non sana un dipendente che apre ora la partita IVA su un rapporto preesistente.

Un part-time al 60% va bene?

No. L’orario deve stare nella forbice 40-50% del tempo pieno previsto dal CCNL. Sopra o sotto, la condizione non è soddisfatta.

Posso usare il contratto misto se lavoro in una PMI?

In pratica no. Serve un datore con più di 250 dipendenti calcolati al 1° gennaio. La quasi totalità delle PMI è sotto soglia, quindi la deroga non si applica.

La certificazione del contratto autonomo è obbligatoria?

Sì. Senza certificazione da parte di un ente abilitato la deroga non opera e si ricade nel divieto generale. È il passaggio che rende l’operazione opponibile in caso di controllo.

Cosa succede se uno dei requisiti viene meno dopo?

Se decade un requisito o riemerge la causa ostativa, di regola si esce dal regime forfettario dall’anno successivo, passando all’ordinario. Conviene monitorare nel tempo soglia di reddito, dimensione del datore e natura del part-time.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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