Testo dell'articoloVigente
Risposta secca. Se hai trasferito la residenza fiscale in Italia dal 2024 ed eserciti arte o professione in contabilità ordinaria o semplificata (non forfettaria), il nuovo regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023) ti consente di far concorrere il reddito di lavoro autonomo all’IRPEF solo al 50% (40% se hai un figlio minore), entro un tetto di reddito agevolabile di 600.000 euro l’anno. L’agevolazione si applica direttamente nel Quadro RE del modello Redditi PF, barrando la casella impatriati con il codice corrispondente al nuovo regime: il software riduce la base imponibile in automatico. I forfettari sono esclusi: i due regimi sono incompatibili nello stesso periodo d’imposta.
Di quale regime stiamo parlando: il nuovo, non il vecchio
Prima di tutto un chiarimento che evita errori grossolani in dichiarazione. Esistono due regimi impatriati diversi, e applicare le regole sbagliate significa esporre numeri errati nel Quadro RE.
- Vecchio regime – art. 16 D.Lgs. 147/2015 (decreto crescita): riguarda chi ha trasferito la residenza in Italia fino al 2023. Prevedeva esenzioni più generose (in molti casi reddito imponibile al 30%, o al 10% per chi si trasferiva al Sud) e chi vi è già dentro continua a usarlo fino a scadenza naturale.
- Nuovo regime – art. 5 D.Lgs. 209/2023: si applica a chi trasferisce la residenza a partire dal periodo d’imposta 2024. È meno vantaggioso (imponibile al 50%, con tetto) ma resta significativo. È quello che interessa l’autonomo rientrato nel 2024 o nel 2025.
Se sei rientrato nel 2025, quindi, il tuo riferimento è esclusivamente il nuovo art. 5. La circolare AdE 33/E del 2023 e le istruzioni del decreto crescita non ti riguardano.
Chi può accedere: i requisiti del nuovo regime
L’autonomo non forfettario rientra nell’ambito oggettivo del regime: il nuovo art. 5 comprende espressamente i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, oltre a quelli di lavoro dipendente e assimilati. Restano invece esclusi i redditi d’impresa.
I requisiti soggettivi principali sono:
- Non residenza pregressa: non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento. Il vincolo si allunga se l’attività in Italia è svolta a favore dello stesso soggetto presso cui si lavorava all’estero (o di un soggetto dello stesso gruppo): in tal caso servono sei periodi, o sette periodi se prima del trasferimento all’estero la persona era già stata impiegata in Italia presso lo stesso datore o gruppo.
- Impegno a risiedere in Italia: mantenere la residenza fiscale italiana per almeno quattro anni. In difetto, si decade con recupero delle imposte e interessi.
- Attività prestata in Italia: l’attività deve essere svolta per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato.
- Elevata qualificazione o specializzazione: occorre possedere i requisiti definiti dal D.Lgs. 108/2012 e dal D.Lgs. 206/2007 (in pratica, titolo di studio di livello terziario o qualifica professionale equiparata). Questo è un punto delicato per gli autonomi: senza il requisito di qualificazione il regime non spetta.
Quanto è esente per l’autonomo e il tetto agevolabile
Il meccanismo è quello dell’esenzione parziale: il reddito non è tassato con un’imposta sostitutiva, ma concorre alla base imponibile IRPEF in misura ridotta. Nel concreto:
- 50% imponibile (quindi 50% esente) come regola generale;
- 40% imponibile (60% esente) se il lavoratore si trasferisce con un figlio minore, oppure in caso di nascita o adozione di un minore durante il periodo di fruizione, a condizione che il figlio risieda in Italia.
Il beneficio opera entro un limite di reddito agevolabile di 600.000 euro annui. La quota di reddito di lavoro autonomo che eccede tale soglia concorre integralmente alla base imponibile, senza riduzione. Per un autonomo con compensi medi questo tetto raramente morde, ma per i professionisti ad alto reddito diventa il vincolo determinante.
Va sottolineato che la riduzione si applica sul reddito netto di lavoro autonomo (compensi meno spese deducibili), non sui compensi lordi: il regime agisce a valle della determinazione ordinaria del reddito professionale.
Come si indica in dichiarazione: il Quadro RE
L’autonomo non forfettario determina il reddito di lavoro autonomo nel Quadro RE del modello Redditi PF (i forfettari, invece, usano il Quadro LM, ma – come vedremo – sono esclusi dal regime impatriati). Il Quadro RE prevede una casella dedicata agli impatriati: barrandola e indicando il codice della disciplina agevolativa applicabile, il calcolo del reddito imponibile viene rimodulato secondo la percentuale di imponibilità prevista.
Nel modello Redditi PF 2026 il Quadro RE gestisce con codici diversi (da 1 a 9) le varie versioni del regime impatriati e degli altri regimi agevolati (docenti e ricercatori, sportivi). Le percentuali di imponibilità associate variano dal 10% al 50% a seconda del codice. Per il nuovo regime art. 5 D.Lgs. 209/2023 la percentuale di imponibilità è del 50% (o 40% con figlio minore) entro il tetto di 600.000 euro.
In termini di flusso di calcolo, nel rigo che esprime la differenza tra compensi e spese si determina il reddito lordo dell’attività; il software, letta la casella impatriati e il relativo codice, riduce la quota che confluisce nel reddito imponibile esposto nel rigo finale del quadro. È inoltre prevista la possibilità di indicare la quota di reddito che si intende escludere dall’agevolazione – ad esempio la parte eccedente il tetto dei 600.000 euro – in modo da ricondurre il beneficio nei limiti di legge.
Sul numero esatto del rigo e del codice da indicare conviene seguire pedissequamente le istruzioni ministeriali del modello dell’anno di riferimento: la numerazione dei righi e l’abbinamento codice/percentuale possono variare di anno in anno, e qui si gioca la correttezza dell’imponibile. Affidarsi al software dichiarativo aggiornato e verificare il risultato con le istruzioni AdE è la prassi più sicura.
Perché i forfettari sono esclusi
Il regime impatriati e il regime forfettario (L. 190/2014) sono incompatibili nello stesso periodo d’imposta, perché rispondono a logiche opposte: il forfettario sostituisce l’IRPEF con un’imposta sostitutiva su un reddito già determinato in modo forfetario, mentre l’impatriato riduce l’imponibile IRPEF ordinario. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi, rientrando, opta per il forfettario non può fruire dell’agevolazione impatriati per quel periodo. La conseguenza pratica: l’autonomo che vuole il 50% deve restare (o passare) al regime ordinario o semplificato e dichiarare nel Quadro RE, non nel Quadro LM. Nulla vieta, in linea teorica, di alternare i due regimi in anni diversi, purché ricorrano i presupposti di ciascuno.
Durata e cause di decadenza
L’agevolazione spetta per il periodo d’imposta del trasferimento e i quattro successivi, quindi per un massimo di cinque anni. Per chi ha trasferito la residenza nel 2024 ed effettuato un acquisto immobiliare residenziale in Italia nei termini previsti, è possibile una proroga di ulteriori tre anni (regola transitoria specifica per i rientri 2024).
Si decade dal beneficio – con recupero delle imposte risparmiate e relativi interessi – se la residenza fiscale in Italia non viene mantenuta per almeno quattro anni dal trasferimento. È la cautela principale da tenere a mente: il vantaggio fiscale è condizionato a una permanenza effettiva.
Casi pratici
Tizio, consulente rientrato nel 2025 con 80.000 euro di compensi
Tizio è un consulente IT con partita IVA in regime semplificato, residente all’estero dal 2019 al 2024, rientrato e iscritto come residente fiscale italiano nel 2025. Possiede una laurea (requisito di elevata qualificazione) e non era residente in Italia nei tre anni precedenti. Nel 2025 fattura 80.000 euro di compensi e sostiene 15.000 euro di spese deducibili, per un reddito netto di lavoro autonomo di 65.000 euro.
Senza figli minori, applica il regime al 50%: il reddito netto concorre all’IRPEF per 32.500 euro (il 50% di 65.000), mentre la restante metà è esente. In dichiarazione, Tizio compila il Quadro RE come di consueto, barra la casella impatriati indicando il codice del nuovo regime e lascia che il calcolo riduca l’imponibile. Resta ben al di sotto del tetto dei 600.000 euro, quindi non deve escludere alcuna quota eccedente. Non può usare il forfettario per lo stesso anno se vuole questa agevolazione.
Caio, professionista ad alto reddito con figlio minore
Caio rientra nel 2025 con un figlio minore che risiede con lui in Italia e consegue un reddito netto di lavoro autonomo di 700.000 euro. Avendo un figlio minore, la percentuale di imponibilità scende al 40%, ma solo entro il tetto di 600.000 euro. Quindi: 600.000 euro agevolati al 40% danno 240.000 euro imponibili; i 100.000 euro eccedenti concorrono per intero. Totale imponibile da Quadro RE: 340.000 euro. La quota eccedente il tetto va gestita secondo le istruzioni del modello, indicando la parte non agevolabile.
FAQ
Posso usare il regime impatriati se sono forfettario?
No, non nello stesso periodo d’imposta: i due regimi sono incompatibili. Per fruire del 50% devi dichiarare in regime ordinario o semplificato nel Quadro RE. Puoi valutare di alternarli in anni diversi, se ricorrono i presupposti.
Vale anche per chi è rientrato prima del 2024?
No. Chi ha trasferito la residenza fino al 2023 resta nel vecchio regime (art. 16 D.Lgs. 147/2015), generalmente più favorevole. Il 50% del Quadro RE qui descritto riguarda i trasferimenti dal 2024.
Il 50% si applica ai compensi lordi o al reddito netto?
Al reddito netto di lavoro autonomo, cioè ai compensi al netto delle spese deducibili. La riduzione opera a valle della determinazione ordinaria del reddito professionale.
Cosa succede se torno all’estero dopo due anni?
Decadi dal beneficio: l’Agenzia recupera le imposte risparmiate con gli interessi, perché non è rispettato l’impegno a risiedere in Italia per almeno quattro anni.
Serve davvero la laurea per accedere?
Occorre il requisito di elevata qualificazione o specializzazione ai sensi del D.Lgs. 108/2012 e del D.Lgs. 206/2007, che di norma richiede un titolo di studio di livello terziario o una qualifica professionale equiparata. È un punto su cui verificare con attenzione la propria posizione prima di applicare l’agevolazione.
Questo contenuto ha finalità informativa ed è redatto da un praticante; per la compilazione concreta della dichiarazione e la verifica dei requisiti soggettivi conviene seguire le istruzioni ministeriali del modello dell’anno e, nei casi dubbi, un professionista abilitato.
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