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Devi isolare un ramo d’azienda, un immobile strumentale o una partecipazione in una nuova società, mantenendo il controllo in capo alla società di partenza. Ti trovi davanti a due strumenti che sembrano fare la stessa cosa ma sono giuridicamente diversi: la scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c., introdotto dal d.lgs. 19/2023) e il classico conferimento d’azienda (art. 2343/2465 c.c. sul piano civilistico, art. 176 TUIR sul piano fiscale). Questa guida non spiega l’uno o l’altro istituto in astratto: mette a confronto le due strade e dice, caso per caso, quando l’una batte l’altra.
La risposta in una riga: cambia CHI riceve le quote della newco
La differenza che governa tutto il resto è questa: chi diventa socio della società che riceve l’asset.
- Nel conferimento d’azienda la società che apporta l’azienda (la conferente) riceve in cambio le partecipazioni della conferitaria. Le quote sono il corrispettivo dell’apporto: c’è uno scambio (bene contro partecipazione).
- Nella scissione mediante scorporo, per espressa previsione dell’art. 2506.1 c.c., una società assegna parte del suo patrimonio a una o più beneficiarie (di nuova costituzione o preesistenti) e assegna a sé stessa le relative azioni o quote. Le quote della beneficiaria vanno alla società scissa stessa, non ai suoi soci e non come corrispettivo di uno scambio: la scissa “si riempie” delle partecipazioni della newco senza che esista un rapporto di cambio.
Perché questo cambia tutto? Perché lo scorporo è concepito come operazione riorganizzativa (un atto unilaterale di riassetto interno) e non come uno scambio negoziale. Non c’è rapporto di cambio, non c’è aumento di capitale presso terzi, e gli equilibri proprietari della società di partenza restano congelati. Il conferimento, al contrario, è un negozio di scambio: per questo richiede una perizia che attesti che il valore dell’apporto “copre” le quote emesse, e per questo è lo strumento naturale quando vuoi far entrare un terzo.
- Conferimento, realizzo controllato e PEX spiegati in chiaro
- Quando usare l'art. 175, il 177 comma 2 o il comma 2-bis
Tabella comparativa: scorporo vs conferimento
| Profilo | Scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.) | Conferimento d’azienda (art. 176 TUIR) |
|---|---|---|
| Natura dell’operazione | Operazione straordinaria riorganizzativa, unilaterale; modifica organizzativa della società. Necessariamente parziale (la scissa deve sopravvivere per ricevere le quote). | Negozio di scambio: apporto di azienda contro partecipazioni; può avvenire verso società nuova o preesistente. |
| Chi riceve le quote | La società scissa stessa (non i suoi soci). | La società conferente, come corrispettivo. |
| Oggetto trasferibile | Sia compendi aziendali sia singoli beni (immobile, partecipazione): la norma non richiede che l’oggetto sia un’azienda. | Tipicamente azienda o ramo d’azienda (per il regime art. 176 serve un’azienda; il singolo bene segue altre regole). |
| Documenti e procedimento | Progetto di scissione con contenuto semplificato (per le caratteristiche dell’istituto non contiene il rapporto di cambio e le modalità di assegnazione ai soci); per legge sono previste rilevanti semplificazioni documentali. Delibera, iscrizione, atto notarile. | Atto pubblico notarile di conferimento; verbale assembleare della conferitaria di aumento di capitale; iscrizioni nel Registro Imprese. |
| Stima del valore | Non è richiesta la perizia di conferimento ex 2343/2465 propria del conferimento; per lo scorporo operano le semplificazioni della disciplina di scissione. | Perizia giurata di stima obbligatoria (esperto designato dal Tribunale per la S.p.A. ex art. 2343 c.c.; esperto/revisore per la S.r.l. ex art. 2465 c.c.). |
| Tempi caratteristici | Allungati dal termine di opposizione dei creditori di 60 giorni dall’iscrizione della delibera (art. 2503 c.c., richiamato dalla disciplina di scissione), salvo deroghe. | Più rapido sul fronte creditori (nessun termine di opposizione tipico della scissione), ma occorre attendere la perizia di stima. |
| Responsabilità verso i creditori | Responsabilità solidale tra scissa e beneficiaria nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato/rimasto (regime della scissione, art. 2506-quater, comma 3, c.c.). | La conferitaria risponde dei debiti aziendali trasferiti; sul piano civilistico generale rilevano gli artt. 2560 c.c. (debiti dell’azienda ceduta) e 2112 c.c. (rapporti di lavoro). |
| Continuità contratti / autorizzazioni | Effetto tendenzialmente di continuità proprio delle operazioni straordinarie; i rapporti seguono il patrimonio assegnato. | Si applicano le regole del trasferimento d’azienda: subentro nei contratti aziendali (art. 2558 c.c.), salvo carattere personale; autorizzazioni soggette a voltura secondo la disciplina di settore. |
| Opponibilità | Dall’iscrizione dell’atto di scissione nel Registro delle Imprese. | Dall’atto notarile e relative iscrizioni; per i debiti dell’azienda ceduta rilevano le scritture contabili obbligatorie (art. 2560 c.c.). |
Nota di lettura: la tabella confronta i due strumenti nella configurazione tipica. Alcuni profili (es. semplificazioni documentali precise, deroghe all’opposizione) vanno calati sul caso concreto con il notaio.
Profilo fiscale: la parte più delicata e più recente
Conferimento d’azienda: art. 176 TUIR
Il conferimento di azienda (o ramo) tra soggetti d’impresa è in neutralità fiscale ex art. 176 TUIR: il conferente non realizza plusvalenze e assume, quale valore fiscale della partecipazione ricevuta, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita; la conferitaria subentra nei valori fiscali dell’azienda (doppia sospensione d’imposta in continuità). Sul piano delle imposte indirette, il conferimento d’azienda è fuori campo IVA e sconta imposta di registro in misura fissa. Ai fini PEX sulle quote ricevute, nel computo del periodo di possesso in capo alla conferitaria si tiene conto anche del periodo di possesso dell’azienda conferita.
Scorporo: attenzione: NON è l’art. 177-bis
Qui va sfatato un equivoco frequente. L’art. 177-bis TUIR non disciplina lo scorporo delle imprese: introdotto dal d.lgs. 192/2024 (riforma IRES-IRPEF), l’art. 177-bis riguarda la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione/riorganizzazione degli studi professionali (STP, associazioni professionali, società semplici per l’esercizio di arti e professioni). Se cerchi il regime fiscale dello scorporo d’impresa, non è lì.
Il regime fiscale della scissione mediante scorporo d’impresa è stato collocato all’interno dell’art. 173 TUIR, tramite i nuovi commi 15-ter, 15-ter.1 e 15-ter.2, introdotti dal d.lgs. 192/2024 e poi modificati dal decreto correttivo d.lgs. 192/2025. In sintesi:
- Lo scorporo gode della neutralità fiscale propria della scissione (richiamo all’art. 173 TUIR), sia che la beneficiaria sia neocostituita sia che sia preesistente.
- Non si applicano alcuni commi dell’art. 173 incompatibili con la struttura dello scorporo: in particolare il comma 3 (rapporto di cambio verso i soci, che nello scorporo non c’è), il comma 7 (retrodatazione degli effetti fiscali), il comma 9 (composizione del patrimonio netto) e, per le sole beneficiarie neocostituite, il comma 10 (riporto degli attributi fiscali, che invece si applica nel caso di beneficiaria preesistente).
- Valore fiscale delle partecipazioni ricevute dalla scissa: la scissa assume, come valore fiscale delle quote della beneficiaria, la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e delle passività oggetto di scorporo (logica di continuità).
- Decorrenza: la disciplina si applica alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto IRES-IRPEF (periodo in corso alla fine del 2024), inclusi i casi di beneficiaria già esistente.
Sul piano delle imposte indirette lo scorporo, in quanto operazione di scissione, sconta l’imposta di registro in misura fissa.
Il nodo dei SINGOLI beni (immobile, partecipazione) e la PEX
Lo scorporo consente di trasferire anche singoli beni non organizzati in azienda (un immobile, una partecipazione): è una delle sue attrattive rispetto all’art. 176 TUIR, che invece pretende un’azienda. Ma proprio qui scatta una cautela sulla PEX: quando lo scorporo ha per oggetto beni non aziendali (o partecipazioni che di per sé non sarebbero PEX) e la beneficiaria è preesistente, l’accesso al regime di participation exemption sulle quote ricevute è subordinato a condizioni di anzianità del possesso: il regime evita che lo scorporo diventi una scorciatoia per “trasformare” la cessione di un bene plusvalente nella cessione PEX-esente di una partecipazione. La verifica della disponibilità della PEX sulle quote post-scorporo va fatta puntualmente sul caso.
Quando conviene lo SCORPORO
- Riorganizzazioni di gruppo in cui vuoi creare una sub-holding o isolare un asset mantenendo il controllo in capo alla società di partenza: le quote della newco restano alla scissa, gli equilibri proprietari a monte non cambiano.
- Isolare un asset senza far entrare terzi: non serve alcun aumento di capitale presso soggetti esterni, non c’è rapporto di cambio, la procedura è semplificata sul piano documentale rispetto a una scissione ordinaria.
- Scorporo di singoli beni (immobile strumentale, partecipazione) che non costituiscono azienda: il conferimento art. 176 non ti darebbe la neutralità piena su un singolo bene.
- Quando vuoi evitare la perizia di conferimento ex 2343/2465 e i suoi costi/tempi.
Quando conviene il CONFERIMENTO
- Apporto in una società già esistente in cui vuoi diventare (o rafforzarti come) socio: il conferimento è lo strumento naturale dello scambio bene-contro-quote.
- Ingresso di un partner / aggregazione: se due imprese vogliono mettere insieme aziende in un veicolo comune e ripartirne le quote secondo i valori apportati, serve la logica di scambio e la perizia che dia certezza ai valori. Lo scorporo, assegnando le quote alla sola scissa, non serve a questo scopo.
- Conferimento a una NewCo “da vendere”: classico schema apporto + successiva cessione delle quote (eventualmente in PEX), purché non sconfini nell’abuso.
- Quando vuoi un valore certificato dell’apporto opponibile ai terzi (la perizia, qui un costo, è anche una garanzia).
Trappole da conoscere
- Abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000): scorporo e conferimento sono entrambi operazioni a neutralità fiscale, fisiologiche se rispondono a valide ragioni economiche/organizzative. Diventano contestabili quando sono costruzioni prive di sostanza per ottenere un risparmio d’imposta indebito (es. spacchettamenti finalizzati solo a vendere un immobile come se fosse una partecipazione). Documenta sempre le ragioni extrafiscali.
- Scorporo di beni “non azienda”: ammesso civilisticamente, ma sul piano fiscale impone attenzione (vedi sopra) per non aggirare la tassazione delle plusvalenze sui beni.
- PEX sulle quote ricevute: non è automatica; verifica i requisiti, in particolare l’anzianità del possesso quando l’oggetto trasferito non è un’azienda PEX.
- Confondere l’art. 177-bis con lo scorporo: errore ricorrente. L’art. 177-bis è per gli studi professionali; lo scorporo d’impresa sta nell’art. 173, commi 15-ter e seguenti.
Due casi pratici
Caso 1 – Isolare l’immobile strumentale mantenendo il controllo
La Alfa S.r.l. (manifattura) possiede il capannone in cui opera e teme che un rischio d’impresa possa aggredire l’immobile. Vuole separare il mattone dall’attività, ma senza cambiare gli equilibri tra i soci e senza far entrare nessuno. Soluzione naturale: scissione mediante scorporo dell’immobile in Alfa Immobiliare S.r.l. neocostituita, le cui quote sono assegnate alla stessa Alfa S.r.l. Risultato: Alfa diventa titolare al 100% di Alfa Immobiliare (sub-holding immobiliare), i soci restano gli stessi a monte, niente perizia di conferimento, neutralità fiscale (art. 173, commi 15-ter ss.), registro in misura fissa. Attenzione alla PEX e all’art. 10-bis se a valle si volesse cedere l’immobile “via quote”.
Caso 2 – Isolare un ramo per far entrare un socio industriale
La Beta S.r.l. ha due rami: uno storico e uno nuovo (e-commerce) su cui un partner industriale vuole investire. L’obiettivo è portare il ramo e-commerce in un veicolo in cui il partner entri con denaro fresco. Qui lo scorporo non basta (assegnerebbe le quote alla sola Beta). Soluzione: conferimento del ramo e-commerce in una NewCo (art. 176 TUIR, neutralità con perizia di stima), seguito dall’aumento di capitale sottoscritto dal partner. Beta riceve le quote in cambio del ramo; il partner entra con il suo apporto. Lo scambio e la perizia sono esattamente ciò che serve.
FAQ
Nello scorporo i soci della scissa ricevono qualcosa?
No. La caratteristica dell’art. 2506.1 c.c. è che le quote della beneficiaria vanno alla società scissa, non ai suoi soci. Gli equilibri proprietari a monte non cambiano.
Posso scorporare solo un immobile o una partecipazione, senza che siano un’azienda?
Sì, civilisticamente lo scorporo ammette anche singoli beni. Sul piano fiscale, però, occorre valutare le conseguenze (in particolare PEX e art. 10-bis): il conferimento art. 176 TUIR, invece, presuppone un’azienda.
Lo scorporo è più veloce del conferimento?
Dipende. Lo scorporo evita la perizia di conferimento ma è gravato dal termine di opposizione dei creditori di 60 giorni tipico della scissione. Il conferimento non ha quel termine ma richiede la perizia di stima. I tempi vanno valutati sul caso concreto.
Entrambi sono fiscalmente neutri?
Sì: il conferimento d’azienda è neutro ex art. 176 TUIR; lo scorporo è neutro in quanto scissione ex art. 173 TUIR (commi 15-ter ss.), con le esclusioni dei commi incompatibili. In entrambi l’imposta di registro è in misura fissa.
L’art. 177-bis TUIR mi serve per lo scorporo della mia S.r.l.?
No. L’art. 177-bis riguarda le riorganizzazioni degli studi professionali. Per lo scorporo d’impresa il riferimento è l’art. 173 TUIR, commi 15-ter, 15-ter.1 e 15-ter.2.
Posso usare lo scorporo per vendere poi le quote in PEX esente?
Solo con cautela. Se l’operazione è priva di sostanza economica e mira solo al risparmio d’imposta, è contestabile come abuso del diritto (art. 10-bis); inoltre la PEX sulle quote non è automatica quando l’oggetto non è un’azienda.
Questa guida ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza di un commercialista o di un notaio sul caso concreto; il regime fiscale dello scorporo è di recentissima introduzione e va verificato nella versione vigente.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.