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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Hai una clausola di drag along (o di “trascinamento”) nello statuto della tua S.r.l., oppure vuoi inserirla, e ti è sorto un dubbio preciso: è valida anche se non garantisce al socio di minoranza un prezzo minimo o un valore equo? Rischi che venga dichiarata nulla o inopponibile proprio quando serve, cioè al momento della vendita? Questa guida affronta solo questo nodo – l’equa valorizzazione del socio trascinato – e ti dice come scrivere la clausola perché regga.

Cos’è il drag along, in tre righe

La clausola di drag along attribuisce al socio (di norma il maggioritario) che vende la propria partecipazione a un terzo il diritto di “trascinare” gli altri soci, obbligandoli a vendere anch’essi la loro quota allo stesso acquirente, alle stesse condizioni e nello stesso momento. È cosa diversa dal tag along (co-vendita), che è invece un diritto della minoranza ad accodarsi alla vendita del maggioritario.

Serve soprattutto a chi compra: un fondo o un acquirente industriale che vuole il 100% del capitale non accetta di restare con un socio di minoranza dentro. Il drag along consente al venditore di consegnargli l’intera società, rendendo la quota “vendibile per intero” e quindi più appetibile e più cara.

Il cuore del problema: il prezzo non può essere lasciato al libero arbitrio

Il punto critico è questo: con il drag along un socio viene espropriato della sua quota contro la sua volontà, a un prezzo deciso da un altro (il maggioritario) trattando con un terzo. Se la clausola non pone alcun limite a quel prezzo, il socio trascinato può ritrovarsi a cedere obbligatoriamente la propria partecipazione per una cifra irrisoria. Il diritto societario non lo tollera.

Il principio che governa la materia è quello dell’equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa: una clausola statutaria di drag along è legittima solo se assicura al socio trascinato un corrispettivo non inferiore a quanto gli spetterebbe in caso di recesso.

Da dove nasce questo principio? Dall’idea che il trascinamento forzoso è, sul piano sostanziale, una forma di liquidazione coattiva della quota del socio. E nel nostro ordinamento la liquidazione della quota del socio di S.r.l. che esce dalla società ha un suo parametro inderogabile di tutela: i criteri di determinazione del valore previsti per il recesso dall’art. 2473 c.c., che impongono di valorizzare la quota “tenuto conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso”. Se il drag along permettesse di scendere sotto quella soglia, aggirerebbe la garanzia minima che la legge riconosce al socio costretto a uscire.

Si tratta di un principio di natura dottrinale e notarile, non di una norma scritta in modo specifico nel codice: il codice civile regola il drag along solo indirettamente, attraverso l’art. 2469 c.c. (sui limiti alla circolazione delle quote di S.r.l.) e, per le S.p.A., l’art. 2355-bis c.c. La regola dell’equa valorizzazione è la lettura che ne hanno dato i notai e i giudici.

La Massima n. 88 del Consiglio Notarile di Milano

Il riferimento storico è la Massima n. 88 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, del 22 novembre 2005, intitolata “Clausole statutarie disciplinanti il diritto e l’obbligo di ‘covendita’ delle partecipazioni (artt. 2355-bis e 2469 c.c.)”.

La massima afferma che sono legittime le clausole statutarie che, in caso di alienazione di partecipazioni, prevedono il diritto e/o l’obbligo dei soci diversi dall’alienante di cedere contestualmente le proprie quote. Pone però una condizione: le clausole che prevedono un obbligo di vendere devono essere compatibili con il principio di una equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa.

Come si rispetta in concreto questa equa valorizzazione? La massima indica due strade alternative:

Gli altri orientamenti notarili e la dottrina

Sul versante della tutela del prezzo gli orientamenti convergono in larga parte. La Massima H.I.19 del Comitato Notarile del Triveneto richiede che sia previsto il diritto dei soci di minoranza di ricevere un importo almeno pari al valore di liquidazione della quota, determinato secondo le norme applicabili (artt. 2473 c.c. per la S.r.l. e 2437-ter per la S.p.A.).

Esiste un dibattito più acceso non tanto sul “se” serva l’equa valorizzazione, quanto sul quorum di introduzione della clausola e su un caso particolare: quello delle clausole con funzione “antistallo”. Su quest’ultimo profilo si segnala una posizione più permissiva di altri consigli notarili rispetto a Milano. In dottrina permane inoltre un dibattito teorico tra chi parla di “equa valorizzazione” e chi di “equa determinazione del valore”, ma sul piano pratico l’esito è lo stesso: la minoranza non può essere trascinata fuori per una cifra inferiore al suo valore di liquidazione.

Statuto o patto parasociale? La differenza cambia tutto

La stessa clausola di drag along produce effetti radicalmente diversi a seconda di dove la collochi.

Drag along nello statuto: efficacia reale

Drag along nel patto parasociale: efficacia obbligatoria

In sintesi: lo statuto dà forza all’acquirente ma impone il prezzo equo; il patto parasociale lascia libertà sul prezzo ma non garantisce di consegnare l’intera società.

Come si scrive una clausola di drag along che regge

Se la clausola va nello statuto, questi sono gli elementi che la rendono solida:

  1. Floor di prezzo ancorato al valore di recesso. Prevedi espressamente che il corrispettivo riconosciuto al socio trascinato non possa essere inferiore al valore di liquidazione della sua quota calcolato con i criteri dell’art. 2473 c.c. (valore di mercato al momento dell’operazione).
  2. Meccanismo di valutazione da parte di un terzo. Se il prezzo offerto dal terzo è contestato, prevedi che il valore venga determinato da un esperto indipendente (arbitratore ex art. 1349 c.c., spesso un revisore o un commercialista nominato dal Tribunale o da un ente terzo in caso di disaccordo). È il modo migliore per oggettivare l’equa valorizzazione ed evitare contenziosi.
  3. Diritto di recesso come valvola. In alternativa o in aggiunta al floor, attribuisci al socio trascinato il diritto di recedere se il prezzo è significativamente inferiore al valore di recesso – è la seconda via indicata dalla Massima 88.
  4. Tag along come contrappeso. Affianca al drag along (potere del maggioritario) un diritto di tag along (co-vendita) a favore della minoranza: rafforza la legittimità della clausola perché mostra reciprocità e parità di trattamento.
  5. Soglie di attivazione. Definisci quando scatta il drag along: tipicamente solo se la vendita riguarda una quota tale da trasferire il controllo o il 100%, e/o sopra una certa percentuale del capitale. Evita che possa essere usato per cessioni marginali.
  6. Esclusioni e parità di condizioni. Precisa che la minoranza vende alle medesime condizioni del maggioritario (stesso prezzo per quota, stesse garanzie, stesse tempistiche) e prevedi le esclusioni (es. cessioni infragruppo, donazioni, successioni).

E se la clausola NON prevede l’equa valorizzazione?

Qui c’è un margine di incertezza che è corretto dichiarare. Le conseguenze prospettate sono due:

Il dato pratico è chiaro: una clausola senza prezzo equo è fragile. Può non superare il controllo notarile/del registro imprese in fase di introduzione, e può essere contestata con successo dal socio trascinato proprio nel momento peggiore, cioè quando l’acquirente conta sul 100%.

Drag along e recesso: il trascinato può recedere?

Dipende da come è costruita la clausola. Se la clausola adotta il modello “senza prezzo minimo + diritto di recesso”, allora sì: il socio trascinato può recedere quando il prezzo è significativamente inferiore al valore di recesso, e in tal caso esce dalla società ottenendo la liquidazione ex art. 2473 c.c. anziché il prezzo del terzo. Se invece la clausola adotta il modello “floor di prezzo ancorato al recesso”, il diritto di recesso è in genere assorbito, perché il prezzo è già garantito al livello minimo. È importante che lo statuto chiarisca quale modello adotta, per evitare ambiguità.

Due casi pratici

Caso 1 – Il socio al 70% vende a un fondo che vuole il 100%

La “Arredi Beta S.r.l.” ha due soci: Bianchi (70%) e Verdi (30%). Lo statuto contiene un drag along che fissa, come prezzo minimo per il socio trascinato, il valore di liquidazione della quota ex art. 2473 c.c. Un fondo offre di comprare il 100% a 10 milioni, cioè in proporzione 3 milioni per la quota di Verdi. Bianchi esercita il drag along. Poiché il prezzo proporzionale (3 milioni) è pari o superiore al valore di recesso della quota di Verdi, la clausola è pienamente operativa: Verdi è obbligato a vendere alle stesse condizioni e il fondo ottiene il 100%. Clausola solida, operazione che regge.

Caso 2 – La minoranza contesta il prezzo

Stesso schema, ma lo statuto della “Logistica Gamma S.r.l.” contiene un drag along generico, che obbliga la minoranza a vendere “alle medesime condizioni” del maggioritario, senza alcun riferimento al valore di recesso né alcun diritto di recesso. Il socio Rossi (20%) viene trascinato in una vendita in cui il maggioritario, avendo negoziato per sé una parte del corrispettivo sotto forma di consulenze, lascia a Rossi un prezzo per quota molto basso. Rossi impugna: la clausola, priva di equa valorizzazione, è contestabile e il prezzo riconosciutogli può essere riportato al valore di liquidazione tramite perizia. L’operazione si blocca o si rinegozia. È esattamente lo scenario che la corretta redazione della clausola serve a evitare.

FAQ

Il drag along statutario è sempre valido se prevede il prezzo di recesso come minimo?

È la struttura che gli orientamenti notarili e la giurisprudenza ritengono legittima sotto il profilo del prezzo. Restano da curare gli altri requisiti (parità di trattamento tra soci, quorum di introduzione, soglie di attivazione).

Posso inserire il drag along a maggioranza o serve l’unanimità?

Gli orientamenti divergono. Una linea – seguita dal Tribunale di Milano nel 2014 – ammette l’introduzione a maggioranza purché tutti i soci siano nella medesima posizione e sia garantita l’equa valorizzazione. Un’altra richiede il consenso del socio interessato. Per blindare la clausola conviene il consenso unanime in sede di inserimento.

Se metto il drag along solo nel patto parasociale evito il problema del prezzo equo?

Hai più libertà sul prezzo, ma in cambio la tutela è più debole: la clausola non è opponibile alla società e ai terzi e, se il socio non vende, ottieni di regola solo il risarcimento, non il trasferimento forzato della quota. Per garantire all’acquirente il 100% serve la clausola statutaria.

Chi stabilisce il valore di recesso se c’è disaccordo?

Se lo statuto non lo risolve, in caso di recesso la determinazione del valore è affidata, in mancanza di accordo, a un esperto nominato dal Tribunale. È buona prassi prevedere fin da subito nella clausola un meccanismo di perizia da parte di un terzo indipendente.

La clausola senza prezzo equo è nulla o solo viziata?

Non c’è una risposta unanime. La delibera che la introduce può essere viziata e non iscrivibile; sulla clausola in sé si discute tra nullità e integrazione automatica con il valore di recesso. In ogni caso è fragile e contestabile: meglio prevenire scrivendola bene.

Questa guida ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza di un notaio o di un avvocato. La redazione di clausole statutarie di drag along, e la scelta del quorum di introduzione, vanno valutate caso per caso con un professionista.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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