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Testo dell'articoloVigente
C’è una situazione in cui la legge ribalta su di te l’onere della prova: la società estera che detiene il controllo di una società di capitali italiana e che è, a sua volta, controllata da soggetti residenti in Italia (o amministrata da un consiglio a maggioranza di residenti italiani). In questo caso l’art. 73, comma 5-bis, TUIR presume che la sede dell’amministrazione di quella società estera sia in Italia, salvo prova contraria. È la presunzione legale relativa più importante in materia di esterovestizione, e colpisce in pieno le holding intermedie estere di gruppi familiari italiani. Non è una condanna automatica — si può vincere — ma cambia radicalmente le carte: non è più il Fisco a dover dimostrare l’esterovestizione, sei tu a dover provare l’estero. Questa guida spiega quando scatta e come si difende.
I due requisiti della presunzione
La presunzione del comma 5-bis opera quando coesistono due condizioni:
1) A valle — controllo di una società italiana. La società estera deve detenere partecipazioni di controllo (ai sensi dell’art. 2359, primo comma, del codice civile) in una società di capitali o ente commerciale residente in Italia.
2) A monte — legame italiano. In via alternativa, la società estera deve essere:
• controllata, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia; oppure
• amministrata da un consiglio di amministrazione (o organo equivalente) composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia.
È lo schema tipico della holding “sandwich”: famiglia italiana → holding estera → società operativa italiana. Se la holding intermedia è controllata dagli italiani e controlla l’operativa italiana, scatta la presunzione.
Una presunzione relativa: l’onere si ribalta
La presunzione è relativa, non assoluta: ammette la prova contraria. Ma proprio qui sta il punto. Senza il comma 5-bis, sarebbe l’Agenzia a dover dimostrare che la società estera è in realtà amministrata dall’Italia. Con il comma 5-bis, la residenza italiana è presunta e tocca al contribuente provare il contrario: dimostrare che la sede di direzione effettiva è davvero all’estero. È un’inversione dell’onere della prova che rende la posizione molto più scomoda.
Quando si verifica il controllo
Il requisito del controllo (a monte e a valle) si valuta alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della società estera controllata. Conta quindi la fotografia degli assetti a fine periodo, non una situazione transitoria infrannuale.
Come si vince la presunzione
La prova contraria si costruisce dimostrando che la società estera ha una direzione effettiva reale fuori dall’Italia: amministratori che decidono e operano sul posto, struttura e personale propri, autonomia gestionale, riunioni e atti realmente formati all’estero, conti e rapporti radicati lì. Non basta una holding “di carta”: serve sostanza documentabile. È il rovescio della medaglia dell’accertamento ordinario, dove invece l’onere resta sull’Agenzia.
Due casi pratici
Caso 1 – Tizio, holding lussemburghese di carta. Una famiglia italiana controlla una holding in Lussemburgo che possiede il 100% di una S.r.l. italiana. La holding non ha struttura: scatta la presunzione del 5-bis e, senza prova contraria solida, la holding è residente in Italia.
Caso 2 – Caia, holding con sostanza. La holding estera ha amministratori che risiedono e decidono nel Paese di sede, uffici, personale e autonomia operativa reale. La presunzione opera, ma Caia fornisce la prova contraria documentando la direzione effettiva estera: la residenza italiana è superata.
Gli errori che costano caro
• Costruire holding estere “vuote”. Senza sostanza, la presunzione vince.
• Nominare un CdA a maggioranza italiana. È uno dei due agganci della presunzione.
• Pensare che la presunzione sia automatica e definitiva. È relativa: si può vincere con la prova contraria.
• Non documentare nulla. L’onere è tuo: servono prove dell’estero.
• Ignorare la data di chiusura. Il controllo si misura a fine esercizio.
Domande frequenti
Quando scatta la presunzione del comma 5-bis?
Quando una società estera controlla una società di capitali italiana (art. 2359 c.c.) ed è, a sua volta, controllata da residenti italiani oppure amministrata da un CdA a maggioranza di residenti italiani.
La presunzione è definitiva?
No, è relativa: ammette prova contraria. Il contribuente può dimostrare che la sede di direzione effettiva è realmente all’estero e superare così la presunzione.
Chi deve provare cosa?
Con il 5-bis l’onere si inverte: la residenza italiana è presunta e tocca al contribuente provare l’estero. Senza la presunzione, sarebbe l’Agenzia a dover dimostrare l’esterovestizione.
Riguarda le holding di famiglia?
Sì, è lo schema tipico: holding estera intermedia controllata da una famiglia italiana e proprietaria di un’operativa italiana. È la struttura più esposta alla presunzione.
Fonti normative
• DPR 917/1986 (TUIR), art. 73, comma 5-bis — presunzione di residenza per società estere che controllano società italiane
• Codice civile, art. 2359, primo comma — nozione di controllo
• Agenzia delle Entrate, prassi in materia di esterovestizione (tra cui Risposte a interpello sull’art. 73, comma 5-bis)
Guida aggiornata a giugno 2026. L’applicazione della presunzione e la prova contraria dipendono dal caso concreto: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale.
In sintesi
L'art. 73 c.5-bis TUIR presume residente in Italia la societa' estera che controlla una societa' di capitali italiana ed e' a sua volta controllata da residenti italiani o amministrata da un CdA a maggioranza italiana. Presunzione relativa: onere ribaltato sul contribuente, che deve provare la direzione effettiva estera.