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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Hai una società con sede legale all’estero e pensi che basti per essere “estero” agli occhi del Fisco? Dal 2024 non è più così. La riforma della fiscalità internazionale (D.Lgs. 209/2023) ha riscritto l’art. 73 TUIR: una società è residente in Italia — e quindi tassata sui redditi mondiali — se qui ha, per la maggior parte del periodo d’imposta, anche solo la sede di direzione effettiva. Cioè il luogo dove si assumono, in modo continuo e coordinato, le decisioni strategiche che riguardano la società nel suo complesso. Non conta dove c’è la targa, il notaio o la casella postale: conta dove si decide davvero. Se l’amministratore o il consiglio decide di fatto dall’Italia, la società è italiana. Questa guida spiega il nuovo criterio e dove sta il confine.

Cosa è cambiato nel 2024

Prima della riforma i criteri di residenza delle società erano la sede legale, la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023 (cioè dal 2024 per chi ha l’anno solare), l’art. 73, comma 3, TUIR individua tre criteri alternativi:

Criterio Cosa significa
Sede legale il dato formale, quello dell’atto costitutivo (invariato)
Sede di direzione effettiva dove si assumono le decisioni strategiche
Gestione ordinaria in via principale dove si svolge l’attività corrente quotidiana

Sono alternativi: ne basta uno solo, presente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni), perché la società sia residente. Spariscono i vecchi e ambigui concetti di “sede dell’amministrazione” e “oggetto principale”, sostituiti da nozioni più concrete e fattuali.

Cosa significa “direzione effettiva”

La legge la definisce in modo preciso: è la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso. È il cuore del governo dell’impresa: dove si stabiliscono indirizzi, investimenti, operazioni rilevanti. Per individuarla si guarda a chi prende quelle decisioni e da dove le prende materialmente, non a dove sono formalmente verbalizzate.

Un chiarimento importante, scritto nella norma: non rilevano, ai fini della direzione effettiva, le decisioni dei soci diverse da quelle a contenuto gestionale, né la semplice attività di supervisione e di monitoraggio della gestione da parte dei soci. Tradotto: il socio italiano che si limita a indirizzare e controllare l’andamento della partecipata estera, senza gestirla, non ne sposta automaticamente la direzione in Italia. La linea di confine passa tra governare e vigilare.

Perché conta più della sede legale

La sede legale è un dato di partenza, non un riparo. Se l’Agenzia dimostra che le decisioni strategiche maturano in Italia — perché qui vive e opera chi comanda, qui si tengono di fatto le riunioni che contano, qui si firmano gli atti rilevanti — la sede estera diventa un guscio. La conseguenza è pesante: la società è residente in Italia e vi dichiara i redditi ovunque prodotti, con le sanzioni per le annualità in cui non l’ha fatto.

Due casi pratici

Caso 1 – Tizio amministra dall’Italia. Una Ltd inglese ha sede a Londra, ma l’amministratore unico vive in Italia e da qui decide investimenti, contratti e strategia, andando a Londra solo per firmare. La direzione effettiva è in Italia: la società è residente qui.

Caso 2 – Caia governa davvero all’estero. Una società rumena ha amministratori che risiedono e decidono in Romania, dove si tiene la governance e si gestisce l’attività. Il socio italiano si limita a controllare i risultati. La direzione effettiva è all’estero: la mera vigilanza del socio non la sposta in Italia.

Gli errori che costano caro

Fidarsi della sola sede legale. Dal 2024 conta dove si decide, non dov’è la targa.
Verbalizzare all’estero decisioni prese in Italia. Conta il luogo reale, non quello sulla carta.
Confondere governo e vigilanza. Il socio che controlla non è il socio che gestisce.
Ignorare i 183 giorni. Basta un criterio per la maggior parte dell’anno.
Sottovalutare il rischio penale. L’omessa dichiarazione su soglie rilevanti può avere risvolti penali-tributari.

Domande frequenti

La sede legale all’estero non basta più?

No. Dal 2024 la società è residente in Italia anche se qui ha solo la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria, per la maggior parte del periodo d’imposta. Sono criteri alternativi: ne basta uno.

Cos’è la “sede di direzione effettiva”?

È il luogo dove si assumono in modo continuo e coordinato le decisioni strategiche che riguardano la società nel suo complesso. Si guarda a chi le prende e da dove, non a dove sono verbalizzate.

Se sono socio italiano di una società estera la rendo residente in Italia?

Non automaticamente. La norma esclude che rilevino le decisioni dei soci diverse da quelle gestionali e la semplice supervisione e monitoraggio della gestione. Vigilare non è governare.

Cosa rischio se la società viene riqualificata come italiana?

La tassazione in Italia dei redditi mondiali per le annualità accertate, con imposte, sanzioni e interessi, e possibili profili penali-tributari oltre certe soglie.

Fonti normative

• DPR 917/1986 (TUIR), art. 73, comma 3 — residenza delle società: sede legale, direzione effettiva, gestione ordinaria
• D.Lgs. 209/2023 — riforma della fiscalità internazionale, in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023
• Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 — istruzioni sulla nuova residenza fiscale

Guida aggiornata a giugno 2026. La localizzazione della direzione effettiva dipende dai fatti del caso concreto: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale.

In sintesi

Dal 2024 (art. 73 TUIR) la societa' con sede legale all'estero e' residente in Italia se qui ha la sede di direzione effettiva, cioe' il luogo dove si assumono in modo continuo e coordinato le decisioni strategiche. La sola supervisione del socio non basta a spostarla.
Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-26
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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