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Una successione con beni in due Paesi rischia di essere tassata due volte: una nello Stato dove si trovano i beni, una in Italia. È la paura più concreta nelle eredità transfrontaliere, e la risposta dipende da due strumenti che pochi conoscono bene. Il primo è il credito d’imposta interno (art. 26 TUS): dall’imposta di successione italiana si detrae quella pagata all’estero sugli stessi beni, entro un limite. Il secondo sono le convenzioni contro le doppie imposizioni sulle successioni, che l’Italia ha però firmato con solo sette Paesi (USA, Regno Unito, Francia, Svezia, Grecia, Danimarca, Israele). Capire quale strumento si applica, e a quali condizioni, decide quanto si paga davvero. Questa guida lo spiega.
Il credito d’imposta interno (art. 26 TUS)
È la difesa che vale sempre, anche senza convenzione. L’art. 26, comma 1, lett. b) del TUS prevede che dall’imposta di successione dovuta in Italia si detraggano le imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione a beni esistenti in quello Stato, fino a concorrenza della parte di imposta italiana proporzionale al valore di quei beni. In pratica l’Italia “sconta” quanto già pagato fuori, ma non oltre la quota che essa stessa avrebbe chiesto su quei beni.
I requisiti del credito
Il credito non è automatico: servono alcune condizioni.
• l’imposta estera deve avere natura similare a quella di successione italiana (vi rientrano le estate taxes prelevate al momento del decesso);
• deve essere stata pagata in dipendenza della stessa successione;
• deve riguardare beni esistenti nello Stato estero, individuati con i criteri di localizzazione propri del TUS (gli stessi, a specchio, usati per dire quando un bene è “in Italia”).
Se il bene, secondo quei criteri, non si considera situato nello Stato che ha tassato, l’imposta estera non è accreditabile: è un punto tecnico che fa spesso la differenza.
Le convenzioni: solo sette Paesi
Oltre al credito interno, esistono convenzioni bilaterali specifiche contro le doppie imposizioni sulle successioni. L’Italia ne ha stipulate, ad oggi, con sette Stati: USA, Regno Unito, Francia, Svezia, Grecia, Danimarca e Israele. Per i Paesi con cui esiste la convenzione, le regole su quale Stato tassi e come eliminare la doppia imposizione seguono il trattato; con USA, Regno Unito e Francia si applica il metodo del credito d’imposta. Per tutti gli altri Paesi, ci si affida al solo credito interno dell’art. 26 TUS.
Convenzione o credito interno: cosa cambia
La distinzione conta. Dove c’è la convenzione, le regole di tassazione e di eliminazione della doppia imposizione sono predefinite dal trattato e prevalgono, dando maggiore certezza. Dove la convenzione manca — cioè nella stragrande maggioranza dei casi — resta il credito interno, con i suoi requisiti e i suoi limiti. Sapere in anticipo in quale scenario ci si trova permette di stimare correttamente il prelievo complessivo e di non lasciare crediti sul tavolo.
Due casi pratici
Caso 1 – Tizio, beni in Francia. Il defunto, residente in Italia, aveva un immobile in Francia tassato lì. Esistendo la convenzione Italia-Francia (metodo del credito), l’imposta francese sulla successione si detrae da quella italiana secondo il trattato: la doppia imposizione è eliminata con regole certe.
Caso 2 – Caia, beni in un Paese senza convenzione. Il defunto, residente in Italia, aveva attività in uno Stato con cui l’Italia non ha trattato sulle successioni. Caia si affida al credito interno dell’art. 26 TUS: detrae l’imposta estera entro il limite proporzionale, verificando che i beni siano “esistenti” in quello Stato secondo i criteri del TUS.
Gli errori che costano caro
• Pagare due volte senza usare il credito. L’art. 26 TUS consente di detrarre l’imposta estera entro il limite.
• Dare per scontata la convenzione. Esiste solo con sette Paesi: spesso si applica il solo credito interno.
• Trascurare la natura dell’imposta estera. Deve essere similare all’imposta di successione.
• Sbagliare la localizzazione dei beni. Se il bene non è “situato” in quello Stato secondo il TUS, il credito non spetta.
• Non documentare il pagamento estero. Il credito richiede prova dell’imposta assolta all’estero.
Domande frequenti
Rischio di pagare la successione due volte?
In linea di principio no. Dall’imposta italiana si detrae quella pagata all’estero sugli stessi beni (art. 26 TUS), entro il limite proporzionale; per sette Paesi esistono convenzioni dedicate.
Con quali Paesi c’è una convenzione sulle successioni?
USA, Regno Unito, Francia, Svezia, Grecia, Danimarca e Israele. Con USA, Regno Unito e Francia si applica il metodo del credito d’imposta.
E se il Paese non ha convenzione?
Si applica il credito interno dell’art. 26 TUS: si detrae l’imposta estera pagata sui beni lì esistenti, fino a concorrenza della quota di imposta italiana proporzionale.
Quando l’imposta estera non è accreditabile?
Quando non ha natura similare all’imposta di successione o quando i beni, secondo i criteri del TUS, non si considerano situati nello Stato che li ha tassati.
Fonti normative
• D.Lgs. 346/1990 (TUS), art. 26, comma 1, lett. b) — credito per imposte di successione pagate all’estero
• TUS, art. 2, comma 2 — criteri di localizzazione dei beni
• Convenzioni contro le doppie imposizioni sulle successioni con USA, Regno Unito, Francia, Svezia, Grecia, Danimarca, Israele
• Regolamento UE 650/2012 — profili civilistici delle successioni transfrontaliere
Guida aggiornata a giugno 2026. L’applicazione di credito e convenzioni dipende dai Paesi coinvolti e dal caso: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale.
In sintesi
Contro la doppia imposizione: credito interno art. 26 TUS (detrai l'imposta estera sui beni li' esistenti, entro il limite) e 7 convenzioni (USA/UK/Francia/Svezia/Grecia/Danimarca/Israele; con USA/UK/Francia metodo del credito).