Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Sei erede ma vivi all’estero, oppure devi gestire una successione in cui alcuni eredi sono fuori dall’Italia, e non sai chi deve presentare la dichiarazione di successione e come? È una situazione più comune di quanto si creda, piena di ostacoli pratici più che giuridici. Due chiarimenti tolgono i dubbi principali: la dichiarazione di successione per i beni in Italia va comunque presentata (di norma entro 12 mesi dal decesso), e l’erede residente all’estero non ha bisogno di possedere il codice fiscale italiano per essere indicato — un’apertura che ha semplificato molto le pratiche. Restano però nodi reali: la firma a distanza, i documenti esteri, lo sblocco dei conti. Questa guida spiega come muoversi.

La dichiarazione va presentata: chi e quando

Se nel patrimonio ci sono beni in Italia, la dichiarazione di successione va presentata all’Agenzia delle Entrate, di regola entro 12 mesi dalla data del decesso. L’obbligo grava sui chiamati all’eredità e basta che uno degli obbligati la presenti perché l’adempimento valga per tutti. Quando ci sono eredi all’estero, spesso è uno degli eredi in Italia, o un professionista delegato, a occuparsene materialmente.

L’erede estero non serve abbia il codice fiscale italiano

È il punto che più ha semplificato queste pratiche. Per la dichiarazione di successione non è necessario che l’erede non residente possieda già un codice fiscale italiano: l’erede straniero può essere indicato anche senza esserne munito, evitando la corsa al rilascio del codice solo per comparire in dichiarazione. Resta utile, in molti casi, ottenerlo per gli adempimenti successivi (volture, rapporti bancari), ma non è più un ostacolo preliminare alla presentazione.

I veri ostacoli sono pratici

Le difficoltà non sono tanto fiscali quanto operative:

• la firma e l’invio telematico della dichiarazione a distanza, spesso tramite delega a un intermediario in Italia;
• i documenti esteri (certificati, atti) da reperire e talvolta tradurre o legalizzare;
• lo sblocco dei conti italiani e le volture degli immobili, che richiedono il completamento della pratica;
• il coordinamento con un’eventuale procedura successoria estera, se il defunto aveva beni anche fuori.

Sono passaggi gestibili, ma che richiedono organizzazione e, spesso, una delega a chi opera in loco.

Attenzione alla legge applicabile alla successione

Un piano da non confondere: la dichiarazione fiscale in Italia è cosa diversa dalla legge che regola la successione sul piano civile (chi eredita e in quali quote). In ambito UE, il Regolamento 650/2012 individua la legge applicabile in base alla residenza abituale del defunto, con possibilità di scelta della legge di cittadinanza (professio iuris). È un profilo civilistico che può incidere su chi sono gli eredi, mentre la tassazione segue le regole fiscali italiane viste sopra.

Due casi pratici

Caso 1 – Tizio, erede a Londra del padre con casa in Italia. Tizio vive a Londra; il fratello in Italia presenta la dichiarazione di successione per l’immobile italiano, indicando Tizio anche senza un suo codice fiscale italiano preesistente. La presentazione di uno vale per entrambi.

Caso 2 – Caia, tutti gli eredi all’estero. Con tutti gli eredi fuori dall’Italia, Caia delega un professionista in Italia per la firma e l’invio telematico, il reperimento dei documenti e lo sblocco del conto italiano. L’ostacolo è logistico, non di principio.

Gli errori che costano caro

Rinviare per mancanza del codice fiscale. L’erede estero può essere indicato anche senza averlo già.
Pensare che ognuno presenti la sua dichiarazione. Ne basta una, valida per tutti gli obbligati.
Superare i 12 mesi. Il termine resta, con sanzioni per il ritardo.
Confondere fisco e legge civile. La dichiarazione fiscale non decide chi eredita: lo fa la legge applicabile.
Sottovalutare i tempi dei documenti esteri. Traduzioni e legalizzazioni allungano la pratica.

Domande frequenti

Devo presentare la dichiarazione se vivo all’estero?

Se ci sono beni in Italia sì, di norma entro 12 mesi dal decesso. Basta che uno degli obbligati la presenti perché valga per tutti gli eredi.

L’erede straniero deve avere il codice fiscale italiano?

Non è necessario possederlo già per essere indicato in dichiarazione. Può essere utile ottenerlo per gli adempimenti successivi come volture e rapporti bancari.

Come si firma e si invia se siamo tutti all’estero?

In genere tramite delega a un intermediario in Italia, che cura firma, invio telematico e adempimenti collegati, come lo sblocco dei conti e le volture.

La dichiarazione decide chi eredita?

No. La dichiarazione è un adempimento fiscale. Chi eredita e in quali quote dipende dalla legge applicabile alla successione, individuata in ambito UE dal Regolamento 650/2012.

Fonti normative

• D.Lgs. 346/1990 (TUS) — obbligo e termine della dichiarazione di successione
• Prassi dell’Agenzia delle Entrate — eredi non residenti senza codice fiscale italiano
• Regolamento UE 650/2012 — legge applicabile alle successioni transfrontaliere e professio iuris
• D.Lgs. 139/2024 — dichiarazione e autoliquidazione

Guida aggiornata a giugno 2026. La gestione con eredi all’estero dipende dal caso e dai Paesi coinvolti: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale.

In sintesi

Con eredi all'estero la dichiarazione di successione per i beni in Italia va presentata (12 mesi, ne basta una per tutti); l'erede straniero puo' essere indicato anche senza codice fiscale italiano. Ostacoli pratici: firma, documenti, sblocco conti.
Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-26
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.