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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Hai una partecipazione in una società estera, sei beneficiario di un trust o detieni attività tramite una fiduciaria, e ti chiedi cosa devi scrivere nel quadro RW? Qui la regola cambia faccia: per il monitoraggio non conta solo l’intestazione formale, ma chi è il titolare effettivo — nozione presa dall’antiriciclaggio, che individua la persona fisica con una partecipazione superiore al 25%. E c’è un meccanismo che spiazza: in certi casi non basta dichiarare la quota della società, ma bisogna “guardare attraverso” lo schermo societario (approccio look-through) e indicare il valore degli asset sottostanti, pro quota. La differenza dipende dal Paese in cui si trova la società. Questa guida spiega quando scatta il look-through e come ci si comporta con società e trust.

Chi è il titolare effettivo (la soglia del 25%)

Il concetto arriva dalla normativa antiriciclaggio: è titolare effettivo di una società di capitali estera la persona fisica che possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 25% del capitale. Per il quadro RW, l’essere titolare effettivo fa scattare obblighi specifici, diversi da quelli del semplice piccolo socio.

Società in Paesi collaborativi: si dichiara la partecipazione

Se la società estera ha sede in uno Stato collaborativo (che garantisce un adeguato scambio di informazioni), il titolare effettivo indica nel quadro RW il valore della partecipazione nella società. Lo “schermo” societario regge: si monitora la quota, non i singoli beni dell’ente.

Società in Paesi non collaborativi: scatta il look-through

È qui che cambia tutto. Per le partecipazioni in società residenti in Stati non collaborativi, il titolare effettivo non può limitarsi a dichiarare la quota societaria: deve guardare attraverso la società (approccio look-through) e indicare il valore degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti dalla società all’estero, insieme alla percentuale di partecipazione posseduta. In pratica si monitorano gli asset sottostanti pro quota, come se fossero detenuti direttamente. È un adempimento molto più pesante, pensato per evitare che lo schermo societario in un paradiso fiscale nasconda il patrimonio reale.

Trust esteri: i beneficiari individuati

Anche il trust entra nel monitoraggio. I beneficiari di un trust estero che siano “individuati o facilmente individuabili” sono tenuti a dichiarare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust a loro riferibile. La posizione del disponente, del trustee e dei beneficiari va valutata con attenzione: la qualifica di titolare effettivo del trust segue criteri propri e può far emergere obblighi anche in capo a chi si riteneva “fuori”.

Le fiduciarie

Quando le attività estere sono intestate a una società fiduciaria residente che ne cura amministrazione e adempimenti, il monitoraggio può essere assolto dalla fiduciaria in luogo del contribuente, con esonero di quest’ultimo dalla compilazione del quadro RW per quelle attività. È una delle vie per gestire la riservatezza restando in regola, ma va impostata correttamente.

Due casi pratici

Caso 1 – Tizio, 30% di una società in uno Stato UE. Tizio è titolare effettivo (oltre il 25%) di una società in un Paese collaborativo: indica nel quadro RW il valore della sua partecipazione. Lo schermo societario tiene.

Caso 2 – Caia, partecipazione in una società di un paradiso fiscale. Caia è titolare effettivo di una società in uno Stato non collaborativo: non dichiara la sola quota, ma il valore degli asset detenuti dalla società all’estero, con la propria percentuale (look-through). Adempimento ben più complesso.

Gli errori che costano caro

Guardare solo all’intestazione. Conta il titolare effettivo, oltre il 25%.
Dichiarare sempre la sola quota. Nei Paesi non collaborativi serve il look-through sugli asset sottostanti.
Ignorare i trust. I beneficiari individuati dichiarano la quota di patrimonio riferibile.
Trascurare la fiduciaria. Può assolvere il monitoraggio, ma va impostata bene.
Sottovalutare lo Stato della società. Collaborativo o no cambia radicalmente l’adempimento.

Domande frequenti

Chi è il titolare effettivo ai fini del quadro RW?

La persona fisica che possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 25% in una società estera, secondo la nozione antiriciclaggio. Per il titolare effettivo scattano obblighi specifici di monitoraggio.

Cos’è l’approccio look-through?

È l’obbligo di “guardare attraverso” la società estera e dichiarare il valore degli asset sottostanti pro quota, anziché la sola partecipazione. Si applica per le società in Stati non collaborativi.

Devo fare il look-through per una società UE?

No. Per le società in Stati collaborativi il titolare effettivo dichiara il valore della partecipazione; il look-through riguarda gli Stati non collaborativi.

Sono beneficiario di un trust estero: cosa dichiaro?

Se sei un beneficiario individuato o facilmente individuabile, devi dichiarare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust a te riferibile.

Fonti normative

• D.L. 167/1990, art. 4 — monitoraggio del titolare effettivo
• D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) — nozione di titolare effettivo e soglia del 25%
• Prassi dell’Agenzia delle Entrate — approccio look-through e Stati non collaborativi; trust e beneficiari individuati

Guida aggiornata a giugno 2026. Titolare effettivo, look-through e trust richiedono un’analisi specifica: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.

In sintesi

Il titolare effettivo (>25%) dichiara la partecipazione se la societa' estera e' in Stato collaborativo; in Stato non collaborativo applica il look-through sugli asset sottostanti. Beneficiari trust dichiarano la quota di patrimonio.
Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-26
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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