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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2164 c.c. – Nozione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

In sintesi

  • Definizione: nella colonia parziaria concedente e uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e attività connesse.
  • Scopo associativo: la finalità è la divisione dei prodotti e degli utili tra le parti.
  • Più coloni: a differenza della mezzadria, possono partecipare più coloni contemporaneamente.
  • Misura di ripartizione: fissata dalla convenzione, dagli usi locali o (storicamente) dalle norme corporative.
  • Apertura del Capo IV: la norma introduce la disciplina della colonia parziaria (artt. 2164-2170 c.c.).
Indice dei contenuti

Inquadramento sistematico

L'art. 2164 c.c. apre il Capo IV del Titolo II (Libro V) del codice civile, dedicato alla colonia parziaria, e ne fornisce la nozione definitoria. La norma si colloca immediatamente dopo la disciplina della mezzadria (Capo III) e prima di quella della soccida (Capo V), in un sistema che il legislatore del 1942 ha costruito attorno ai contratti associativi agrari, caratterizzati dalla partecipazione del lavoratore agli utili e ai rischi dell'impresa.

Definizione e struttura del rapporto

Nella colonia parziaria il concedente e uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo agricolo e per l'esercizio delle attività connesse (allevamento, trasformazione dei prodotti, attività di supporto). L'elemento caratterizzante e' la finalità di dividere i prodotti e gli utili: il colono non e' un lavoratore subordinato che percepisce un salario fisso, ne' un affittuario che paga un canone determinato, ma un soggetto che partecipa proporzionalmente ai risultati dell'attività agricola.

Differenze rispetto alla mezzadria

La colonia parziaria si distingue dalla mezzadria per alcuni elementi strutturali. Anzitutto, possono partecipare più coloni contemporaneamente, non necessariamente una famiglia come nella mezzadria, costituendo una sorta di consorzio lavorativo. Inoltre, la misura di ripartizione dei prodotti e degli utili non e' necessariamente pari al 50% come nella mezzadria «classica», ma può essere liberamente stabilita dalla convenzione o dagli usi. La denominazione «parziaria» richiama appunto questa quota variabile (pars) dei prodotti spettante al colono.

La misura della ripartizione

Il secondo comma dell'art. 2164 c.c. stabilisce che la misura della ripartizione e' fissata dalla convenzione o dagli usi. Il riferimento alle «norme corporative» e' storicamente superato con l'abolizione dell'ordinamento corporativo nel 1944; oggi rilevano esclusivamente la convenzione tra le parti e gli usi locali. Nei contratti di colonia parziaria storicamente più diffusi nell'Italia centrale e meridionale, la quota del colono variava tra un terzo e la metà dei prodotti, a seconda della zona e del tipo di coltivazione.

Natura giuridica

Dottrina e giurisprudenza hanno a lungo discusso la natura giuridica della colonia parziaria: contratto associativo, rapporto di lavoro autonomo o fattispecie mista. La Corte di Cassazione ha prevalentemente qualificato il rapporto come associativo, con conseguente esclusione della normativa sul lavoro subordinato, fatte salve le norme speciali introdotte dalla legislazione agraria. Come per la mezzadria, la l. n. 203/1982 ha vietato la costituzione di nuovi rapporti di colonia parziaria, convertendo quelli esistenti in affitti agrari.

Attualita' della norma

L'art. 2164 c.c. conserva rilevanza pratica per i rapporti di colonia parziaria anteriori al 1982 non ancora definitivamente estinti, nonché sul piano interpretativo e comparatistico per comprendere la struttura dei contratti agrari associativi nella tradizione giuridica italiana.

Domande frequenti

Cos'e' la colonia parziaria?

È un contratto agrario in cui il concedente e uno o più coloni si associano per coltivare un fondo e dividerne i prodotti e gli utili in proporzioni stabilite dalla convenzione o dagli usi.

Qual e' la differenza principale tra colonia parziaria e mezzadria?

Nella mezzadria le parti si dividono tipicamente i prodotti al 50% e il nucleo familiare del mezzadro e' parte essenziale; nella colonia parziaria possono partecipare più coloni e la quota di ripartizione e' variabile.

Come si determina la quota spettante al colono?

È stabilita dalla convenzione tra le parti o dagli usi locali; storicamente variava tra un terzo e la metà dei prodotti a seconda della zona geografica e del tipo di coltivazione.

La colonia parziaria e' ancora un contratto utilizzabile oggi?

No. La l. n. 203/1982 ha vietato la costituzione di nuovi contratti di colonia parziaria, convertendo quelli esistenti in affitti agrari. La disciplina codicistica si applica ai soli rapporti preesistenti non ancora estinti.

Il colono parziario e' un lavoratore subordinato?

No. La giurisprudenza prevalente qualifica il rapporto come associativo: il colono partecipa agli utili e ai rischi dell'impresa agricola, senza percepire un salario fisso.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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