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Art. 2164 c.c. Nozione
In vigore
Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili. La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita [dalle norme corporative] (1), dalla convenzione o dagli usi.
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In sintesi
Inquadramento sistematico
L'art. 2164 c.c. apre il Capo IV del Titolo II (Libro V) del codice civile, dedicato alla colonia parziaria, e ne fornisce la nozione definitoria. La norma si colloca immediatamente dopo la disciplina della mezzadria (Capo III) e prima di quella della soccida (Capo V), in un sistema che il legislatore del 1942 ha costruito attorno ai contratti associativi agrari, caratterizzati dalla partecipazione del lavoratore agli utili e ai rischi dell'impresa.
Definizione e struttura del rapporto
Nella colonia parziaria il concedente e uno o piu' coloni si associano per la coltivazione di un fondo agricolo e per l'esercizio delle attivita' connesse (allevamento, trasformazione dei prodotti, attivita' di supporto). L'elemento caratterizzante e' la finalita' di dividere i prodotti e gli utili: il colono non e' un lavoratore subordinato che percepisce un salario fisso, ne' un affittuario che paga un canone determinato, ma un soggetto che partecipa proporzionalmente ai risultati dell'attivita' agricola.
Differenze rispetto alla mezzadria
La colonia parziaria si distingue dalla mezzadria per alcuni elementi strutturali. Anzitutto, possono partecipare piu' coloni contemporaneamente — non necessariamente una famiglia come nella mezzadria — costituendo una sorta di consorzio lavorativo. Inoltre, la misura di ripartizione dei prodotti e degli utili non e' necessariamente pari al 50% come nella mezzadria «classica», ma puo' essere liberamente stabilita dalla convenzione o dagli usi. La denominazione «parziaria» richiama appunto questa quota variabile (pars) dei prodotti spettante al colono.
La misura della ripartizione
Il secondo comma dell'art. 2164 c.c. stabilisce che la misura della ripartizione e' fissata dalla convenzione o dagli usi. Il riferimento alle «norme corporative» e' storicamente superato con l'abolizione dell'ordinamento corporativo nel 1944; oggi rilevano esclusivamente la convenzione tra le parti e gli usi locali. Nei contratti di colonia parziaria storicamente piu' diffusi nell'Italia centrale e meridionale, la quota del colono variava tra un terzo e la meta' dei prodotti, a seconda della zona e del tipo di coltivazione.
Natura giuridica
Dottrina e giurisprudenza hanno a lungo discusso la natura giuridica della colonia parziaria: contratto associativo, rapporto di lavoro autonomo o fattispecie mista. La Corte di Cassazione ha prevalentemente qualificato il rapporto come associativo, con conseguente esclusione della normativa sul lavoro subordinato, fatte salve le norme speciali introdotte dalla legislazione agraria. Come per la mezzadria, la l. n. 203/1982 ha vietato la costituzione di nuovi rapporti di colonia parziaria, convertendo quelli esistenti in affitti agrari.
Attualita' della norma
L'art. 2164 c.c. conserva rilevanza pratica per i rapporti di colonia parziaria anteriori al 1982 non ancora definitivamente estinti, nonche' sul piano interpretativo e comparatistico per comprendere la struttura dei contratti agrari associativi nella tradizione giuridica italiana.
Domande frequenti