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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2135 c.c. Imprenditore agricolo

In vigore

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. (2) (3)

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Definizione di imprenditore agricolo: e' chi esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali o attivita' connesse.
  • Ciclo biologico: le attivita' principali sono quelle dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico vegetale o animale, con o senza utilizzo del fondo.
  • Attivita' connesse: rientrano nell'impresa agricola la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli propri, nonche' l'agriturismo.
  • Prevalenza: per le attivita' connesse e' necessario che i prodotti trattati o i mezzi impiegati provengano prevalentemente dall'attivita' agricola principale.
  • Rilevanza fiscale e previdenziale: la qualifica di imprenditore agricolo incide su regime IRPEF (reddito agrario), IVA, contributi INPS e accesso ai fondi europei (PAC).

Evoluzione della definizione di imprenditore agricolo

L'art. 2135 del Codice Civile ha subito una profonda riscrittura ad opera del d.lgs. 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), che ha ampliato significativamente la nozione di impresa agricola rispetto alla formulazione originaria del 1942. La norma vigente e' il risultato di un processo di modernizzazione che ha recepito le istanze di un'agricoltura sempre piu' multifunzionale e integrata con il territorio.

Le attivita' agricole principali

La norma individua tre attivita' principali che identificano l'imprenditore agricolo: la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali. Queste attivita' sono accomunate da un denominatore comune: la gestione di un ciclo biologico, vegetale o animale. E' imprenditore agricolo chi dirige e organizza il ciclo biologico, non necessariamente chi esegue manualmente le operazioni colturali. La norma precisa che le attivita' possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine, aprendo cosi' l'agricoltura all'acquacoltura e alla molluschicoltura.

Le attivita' connesse

La vera novita' del d.lgs. 228/2001 e' l'ampia definizione delle attivita' connesse, che comprende: (a) la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli propri; (b) la fornitura di beni o servizi tramite risorse aziendali (agriturismo, fattorie didattiche, energie rinnovabili, contoterzismo). Per entrambe le categorie e' richiesto il criterio della prevalenza: i prodotti trattati devono provenire prevalentemente dall'attivita' agricola dell'imprenditore, ovvero le risorse impiegate devono essere prevalentemente quelle normalmente utilizzate nell'attivita' agricola.

Il criterio della prevalenza

Il criterio della prevalenza e' il perno su cui ruota la distinzione tra impresa agricola e impresa commerciale. Tizio, viticoltore, che vinifica prevalentemente le proprie uve e vende il vino prodotto, e' imprenditore agricolo. Se invece Tizio acquistasse uve da terzi in misura prevalente per vinificarle, l'attivita' assumerebbe carattere commerciale. La Corte di Cassazione ha elaborato criteri quantitativi (valore dei prodotti propri vs. acquistati) e qualitativi per determinare la prevalenza caso per caso.

Rilevanza fiscale e previdenziale

La qualifica di imprenditore agricolo ha conseguenze decisive sul piano fiscale e previdenziale. Ai fini IRPEF, il reddito e' determinato su base catastale (reddito dominicale e agrario) anziche' in base all'effettivo guadagno. Ai fini IVA, si applica il regime speciale dell'art. 34 d.p.r. 633/1972. Sul fronte previdenziale, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) sono iscritti alla gestione INPS agricoltura. Caio, che voglia qualificarsi come imprenditore agricolo per beneficiare delle agevolazioni fiscali, deve verificare che le proprie attivita' rientrino nella definizione dell'art. 2135 e che il criterio della prevalenza sia soddisfatto.

L'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

Accanto alla figura generale dell'art. 2135, il d.lgs. 99/2004 ha introdotto la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP): chi dedica all'attivita' agricola almeno il 25% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava da essa almeno il 25% del proprio reddito. Lo IAP gode di ulteriori agevolazioni fiscali e nell'accesso al credito agrario, e puo' gestire l'impresa anche attraverso societa'.

Domande frequenti

Un'azienda di agriturismo e' considerata impresa agricola?

Si', se l'agriturismo utilizza prevalentemente le attrezzature e le risorse dell'azienda agricola normalmente impiegate nell'attivita' agricola principale. L'agriturismo rientra nelle attivita' connesse di cui al terzo comma dell'art. 2135 c.c.

Chi alleva pesce in un impianto di acquacoltura e' imprenditore agricolo?

Si', se l'attivita' e' diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico animale. Il Codice Civile include espressamente le acque dolci, salmastre e marine tra i luoghi di svolgimento dell'attivita' agricola, quindi l'acquacoltura e' impresa agricola.

Un'azienda che acquista e rivende prodotti agricoli di terzi e' impresa agricola?

No, se i prodotti trattati non provengono prevalentemente dalla propria attivita' agricola. In tal caso l'attivita' ha carattere commerciale e non beneficia delle agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli.

Quali sono i vantaggi fiscali dell'imprenditore agricolo?

Il reddito e' tassato su base catastale (reddito dominicale e agrario), spesso molto inferiore al reddito effettivo. Si applicano aliquote IVA ridotte e il regime speciale art. 34 DPR 633/1972. Le compravendite di terreni agricoli godono di imposte di registro agevolate.

Cosa distingue l'imprenditore agricolo dall'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)?

L'IAP, definito dal d.lgs. 99/2004, deve dedicare almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all'attivita' agricola e ricavarne almeno il 25% del reddito. L'IAP ha diritto a ulteriori agevolazioni rispetto al semplice imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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