Testo dell'articoloVigente
Art. 2117 c.c. – Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro.
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Vedi anche
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In sintesi
Indice dei contenuti
Fondi speciali di previdenza e assistenza: natura e disciplina
L'art. 2117 c.c. disciplina i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore puo costituire autonomamente, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro. La norma introduce un vincolo di destinazione assoluto su tali fondi: le somme accantonate devono rimanere disponibili per le finalita previdenziali e assistenziali per cui sono state create, senza poter essere distratte ad altri scopi.
Il doppio vincolo di impignorabilita
La disposizione stabilisce che i fondi speciali non possono formare oggetto di esecuzione forzata ne da parte dei creditori dell'imprenditore ne da parte dei creditori del prestatore di lavoro. Si tratta di un doppio livello di protezione che opera in senso opposto ma convergente: da un lato tutela i lavoratori dalla crisi del loro datore di lavoro, dall'altro impedisce che il singolo lavoratore beneficiario possa cedere o fare pignorare anticipatamente le somme a lui destinate.
Applicazione pratica: crisi d'impresa e procedure concorsuali
La rilevanza pratica dell'art. 2117 emerge con forza nei casi di crisi aziendale. Quando l'impresa di Caio e assoggettata a liquidazione giudiziale o a concordato preventivo, i creditori della procedura non possono rivalersi sui fondi speciali di previdenza costituiti a favore dei dipendenti. Questi fondi rimangono segregati rispetto al patrimonio del debitore, al pari di un patrimonio separato destinato a uno scopo specifico.
Rapporto con i fondi di previdenza complementare
La norma ha assunto rinnovata importanza con lo sviluppo della previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005). I fondi pensione aziendali e i fondi di assistenza sanitaria integrativa rientrano nella ratio dell'art. 2117, che ne garantisce l'integrita patrimoniale. La giurisprudenza ha esteso il vincolo anche alle polizze assicurative stipulate dall'imprenditore a favore dei dipendenti con finalita previdenziale o assistenziale.
Conseguenze della violazione del vincolo
L'eventuale atto di distrazione del fondo e radicalmente nullo per contrasto con norma imperativa. I lavoratori beneficiari possono agire in giudizio per la restituzione delle somme distolte e per il risarcimento del danno subito. L'imprenditore che abbia distratto il fondo risponde anche penalmente ove il fatto integri la fattispecie di appropriazione indebita o di bancarotta fraudolenta preferenziale in contesto concorsuale.
Domande frequenti
Cosa sono i fondi speciali di previdenza e assistenza dell'art. 2117 c.c.?
Sono fondi costituiti volontariamente dall'imprenditore per garantire ai lavoratori prestazioni integrative rispetto a quelle previdenziali obbligatorie, come indennita sanitarie, pensioni aziendali o sussidi di disoccupazione interni.
I creditori dell'azienda possono pignorare il fondo speciale di previdenza?
No. L'art. 2117 c.c. vieta espressamente l'esecuzione forzata sui fondi speciali sia da parte dei creditori dell'imprenditore sia da parte dei creditori del lavoratore.
Il vincolo vale anche se il fondo e finanziato solo dal datore di lavoro?
Si. La norma si applica anche ai fondi costituiti senza alcuna contribuzione dei lavoratori, quindi interamente a carico dell'imprenditore.
Cosa succede al fondo speciale in caso di fallimento dell'azienda?
Il fondo rimane segregato rispetto al patrimonio del fallito e non entra nella massa attiva a disposizione dei creditori. I lavoratori mantengono il diritto alle prestazioni nei limiti del fondo costituito.
L'imprenditore puo modificare il regolamento del fondo speciale riducendo le prestazioni?
No nei limiti in cui cio violi il vincolo di destinazione. Le modifiche che incidano negativamente sui diritti gia maturati dai lavoratori sono in genere considerate illegittime dalla giurisprudenza.