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Ultimo aggiornamento: 18 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La somministrazione di lavoro è legittima solo dentro precisi binari. Quando questi vengono violati, la legge reagisce con la sanzione più temuta dalle imprese: il lavoratore può farsi assumere direttamente dall’utilizzatore. Vediamo, articolo per articolo, quando la somministrazione è irregolare, fraudolenta o abusiva, che cosa può ottenere il lavoratore e con quali termini agire.

Lo schema della somministrazione di lavoro

La somministrazione di lavoro è il contratto con cui un’agenzia per il lavoro autorizzata (somministratore) mette propri dipendenti a disposizione di un’impresa (utilizzatore), che ne dirige la prestazione. È un’eccezione legale al divieto generale di interposizione di manodopera: per questo è lecita solo dentro i limiti del d.lgs. 81/2015 (artt. 30-40). Quando questi limiti saltano, il rapporto torna a essere quello che la sostanza rivela: un rapporto diretto tra lavoratore e utilizzatore.

Quando la somministrazione è irregolare

La somministrazione è irregolare quando avviene fuori dai limiti e dalle condizioni di legge. I casi tipici sono:

La conseguenza chiave: costituzione del rapporto (art. 38)

Nei casi di irregolarità, il lavoratore può chiedere — con ricorso al giudice — la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione (art. 38, comma 2, d.lgs. 81/2015). È l’effetto più dirompente: l’impresa che ha utilizzato il lavoratore se lo ritrova dipendente diretto, con l’anzianità maturata dall’avvio della missione. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione e gestione del rapporto si intendono come compiuti dall’utilizzatore.

Vizio Conseguenza Norma
Somministrazione irregolare (fuori limiti/divieti/forma) Costituzione del rapporto con l’utilizzatore art. 38, c. 2
Somministrazione fraudolenta Sanzione penale (ammenda) oltre alla costituzione del rapporto art. 38-bis
Agenzia priva di autorizzazione Somministrazione abusiva, sanzioni penali e costituzione del rapporto art. 18, d.lgs. 276/2003

La somministrazione fraudolenta (art. 38-bis)

Quando la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, si configura la somministrazione fraudolenta (art. 38-bis), reintrodotta dal cosiddetto “decreto dignità” (d.l. 87/2018). Oltre alla costituzione del rapporto, scatta una sanzione penale — un’ammenda per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giorno di somministrazione — a carico sia del somministratore sia dell’utilizzatore.

Differenza con l’appalto illecito

Lo stesso effetto (costituzione del rapporto con l’utilizzatore) si produce nell’appalto illecito, cioè quando un appalto maschera una mera fornitura di manodopera priva di organizzazione di mezzi e di effettivo rischio d’impresa in capo all’appaltatore (art. 1655 c.c. e art. 29, d.lgs. 276/2003). Somministrazione irregolare e appalto illecito sono due facce dello stesso fenomeno vietato: l’interposizione di manodopera. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere genuino l’appalto solo quando l’appaltatore organizza i mezzi, esercita il potere direttivo sui propri dipendenti e assume il rischio dell’opera o del servizio.

Il termine per agire

Il lavoratore deve impugnare la somministrazione irregolare entro i termini di decadenza dell’art. 39, d.lgs. 81/2015, modellati su quelli del licenziamento (art. 6, L. 604/1966): impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni dalla cessazione della missione e successivo deposito del ricorso entro 180 giorni. La tempestività e l’assistenza legale sono decisive: lasciar scadere i termini significa perdere il diritto alla costituzione del rapporto.

Spunti pratici

Cosa fare:

Errori da evitare:

Esempio pratico

Tizio è somministrato dall’agenzia Alfa presso l’impresa Beta, in un reparto dove Beta aveva attivato la cassa integrazione per le stesse mansioni nei mesi precedenti: è violato il divieto dell’art. 32. Tizio impugna entro 60 giorni e deposita ricorso entro 180, ottenendo la costituzione del rapporto alle dipendenze di Beta dall’inizio della missione (art. 38). Se la somministrazione fosse stata congegnata per aggirare il CCNL applicato da Beta, scatterebbe anche la sanzione penale per somministrazione fraudolenta (art. 38-bis) a carico di Alfa e Beta.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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