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Negli scambi tra imprese gli interessi di mora non seguono il tasso legale ordinario, ma un saggio molto più alto, agganciato al tasso BCE. Saperlo calcolare — e farlo valere in fattura e in giudizio — significa recuperare somme che molti creditori lasciano sul tavolo. Ecco i numeri e il metodo.
Il saggio: BCE + 8 punti (art. 5)
Il saggio degli interessi di mora nelle transazioni commerciali è pari al tasso di riferimento della BCE maggiorato di otto punti percentuali (art. 5, d.lgs. 231/2002). È un tasso molto superiore al saggio legale ordinario (art. 1284 c.c.), proprio per disincentivare i ritardi.
L’aggiornamento semestrale
Il tasso di riferimento BCE da usare è quello in vigore il 1° gennaio (per il primo semestre) e il 1° luglio (per il secondo semestre), e resta fisso per tutto il semestre. Il Ministero dell’Economia pubblica semestralmente in Gazzetta Ufficiale il tasso “base”, su cui si aggiungono gli 8 punti.
Come si calcola
| Passaggio | Operazione |
|---|---|
| 1. Tasso base | Tasso BCE del semestre (da Gazzetta Ufficiale) |
| 2. Saggio di mora | Tasso base + 8 punti percentuali |
| 3. Interessi | Capitale × saggio × (giorni di ritardo / 365) |
| 4. Rimborso costi | + 40 euro forfettari per transazione (art. 6) |
Esempio di metodo: su un credito di 10.000 euro, con saggio di mora dell’11% e 90 giorni di ritardo, gli interessi sono pari a 10.000 × 11% × 90/365 ≈ 271 euro, più i 40 euro forfettari (art. 6). I valori reali dipendono dal tasso BCE del semestre.
Il rimborso forfettario di 40 euro (art. 6)
Oltre agli interessi, il creditore ha diritto, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, a un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento dei costi di recupero, per ogni transazione, salvo la prova del maggior danno (art. 6). Su molte fatture insolute, l’importo complessivo non è trascurabile.
Si può derogare?
Le parti possono pattuire un saggio diverso, ma le clausole gravemente inique a danno del creditore — ad esempio quelle che escludono gli interessi di mora o il rimborso costi — sono nulle (art. 7). Il giudice applica allora la disciplina legale.
Spunti pratici
- Usa il tasso del semestre giusto (1° gennaio / 1° luglio), pubblicato in G.U.
- Aggiungi sempre i 40 euro per fattura (art. 6), automatici.
- Indicalo in fattura/condizioni: deterrente e base per il decreto ingiuntivo.
- Diffida dalle clausole che azzerano gli interessi: sono nulle (art. 7).
Esempio pratico
Un’impresa ha tre fatture insolute. Calcola gli interessi al tasso BCE del semestre + 8 punti, dal giorno successivo a ciascuna scadenza, e aggiunge 40 euro per ogni fattura (art. 6). Inserisce il conteggio nel ricorso per decreto ingiuntivo: ottiene capitale, interessi 231 e rimborso costi.
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