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Art. 2068 c.c. Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo
In vigore
collettivo Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge. Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico. (1)
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In sintesi
Premessa: la funzione dell'art. 2068 c.c.
L'articolo 2068 c.c. delimita negativamente l'ambito di operativita' del contratto collettivo, individuando due categorie di rapporti di lavoro che, per ragioni diverse, non possono essere regolati dalla contrattazione collettiva. La norma si inserisce nel sistema del codice del 1942 — costruito sull'ordinamento corporativo — ed e' sopravvissuta alla caduta di quell'ordinamento conservando rilevanza pratica nelle sue previsioni sostanziali.
Prima esclusione: rapporti disciplinati da atti della pubblica autorita'
Il primo comma dell'art. 2068 stabilisce che i rapporti di lavoro disciplinati con atti della pubblica autorita' in conformita' della legge non possono essere regolati dal contratto collettivo. La ratio e' chiara: quando il legislatore o l'autorita' pubblica ha ritenuto necessario riservare a se' la regolazione di certi rapporti di lavoro — tipicamente nel settore pubblico o in attivita' di pubblico interesse — il contratto collettivo privato non puo' interferire. Si pensi ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti: sebbene la contrattualizzazione del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) abbia in larga misura esteso la contrattazione collettiva anche a tale settore, restano sfere riservate alla legge e ai regolamenti, come l'accesso ai ruoli, le qualifiche e le carriere dirigenziali.
Seconda esclusione: prestazioni di carattere personale o domestico
Il secondo comma esclude dalla disciplina collettiva i rapporti concernenti prestazioni di carattere personale o domestico. La giustificazione storica risiede nella natura fiduciaria e strettamente individuale di tali rapporti: il legislatore del 1942 riteneva che la contrattazione collettiva non fosse adatta a regolare situazioni in cui la persona del lavoratore era inscindibilmente legata al nucleo familiare o all'ambiente privato del datore. Il lavoro domestico ha poi ricevuto una disciplina speciale con la L. 2 aprile 1958, n. 339, e con i successivi contratti collettivi di settore (CCNL per i lavoratori domestici), che si affiancano alla previsione codicistica.
Rilevanza attuale
Nel sistema attuale, caratterizzato dalla contrattualizzazione del pubblico impiego e dalla crescita della contrattazione collettiva anche in settori tradizionalmente esclusi, l'art. 2068 c.c. mantiene una rilevanza interpretativa soprattutto per: (a) definire i limiti dell'autonomia collettiva di fronte alla riserva di legge; (b) qualificare come «personali o domestici» certi rapporti di lavoro che sfuggono alle categorie contrattuali ordinarie. Si immagini il caso di Caio, che presta assistenza personale continuativa a un anziano non autosufficiente in un contesto familiare: il suo rapporto, avendo carattere spiccatamente personale, ricade storicamente nell'esclusione codicistica, pur essendo oggi in parte disciplinato dal CCNL domestici.
Coordinamento con la Costituzione
L'art. 39 Cost. riconosce ai sindacati la liberta' organizzativa e, nei commi successivi (mai attuati), la capacita' di stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes. L'art. 2068 c.c. si coordina con tale quadro nel senso che limita l'ambito materiale della contrattazione collettiva senza negarne la legittimita' costituzionale: esso opera come norma di delimitazione competenziale tra fonte pubblicistica e fonte negoziale collettiva.
Domande frequenti