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Art. 2062 c.c. Esercizio professionale delle attività economiche
In vigore
economiche L’esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti [e dalle norme corporative] (1).
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In sintesi
Inquadramento sistematico
L'articolo 2062 c.c. costituisce la norma di apertura del Libro V del Codice Civile dedicato al lavoro. Esso enuncia il principio fondamentale secondo cui l'esercizio professionale delle attivita' economiche non e' lasciato all'autonomia privata in modo incondizionato, ma deve conformarsi alle leggi, ai regolamenti e — originariamente — alle norme corporative. Quest'ultimo riferimento e' stato espunto dall'ordinamento con il decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che sciolse le organizzazioni corporative, rendendo quella parte della disposizione storicamente superata.
Significato del termine «professionale»
Il legislatore del 1942 impiega l'aggettivo «professionale» per distinguere l'attivita' svolta in modo sistematico, organizzato e continuativo — cioe' imprenditoriale o comunque strutturata — da quella meramente occasionale o privata. L'esercizio professionale e' quindi il presupposto affinche' l'apparato regolativo pubblico possa operare: chi compie un atto economico isolato non e' soggetto allo stesso regime di chi organizza stabilmente risorse per produrre beni o servizi sul mercato.
Rapporto con le fonti eteronome
La norma svolge una funzione di rinvio mobile: essa non detta direttamente le regole delle singole attivita', ma rinvia alle fonti pubblicistiche competenti. Cio' significa che il regime applicabile a un'attivita' economica puo' variare nel tempo per effetto di leggi ordinarie o regolamentari senza che occorra modificare il codice. Tale tecnica legislativa, tipica del codice del 1942, riflette la visione interventista dello Stato nell'economia dell'epoca.
Coordinamento con l'art. 41 della Costituzione
Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana nel 1948, l'art. 2062 c.c. ha acquistato un significato costituzionalmente orientato: le limitazioni all'esercizio professionale delle attivita' economiche devono trovare fondamento in esigenze di utilita' sociale, sicurezza, liberta' e dignita' umana, come prescrive l'art. 41, commi 2 e 3, Cost. In questa prospettiva, leggi e regolamenti che disciplinano le attivita' economiche devono superare il vaglio di proporzionalita' e ragionevolezza.
Applicazioni pratiche
Dal punto di vista applicativo, l'art. 2062 c.c. funge da base testuale per tutta la legislazione speciale che regola le professioni, le imprese e i mercati: dalle norme sulle licenze commerciali alle regole sulle professioni intellettuali, dalle autorizzazioni amministrative alle normative di settore (bancario, assicurativo, finanziario). Si pensi, per esempio, a Tizio che intende aprire una farmacia: il suo esercizio professionale e' subordinato non soltanto alle norme codicistiche, ma alla specifica disciplina pubblicistica sulle autorizzazioni farmaceutiche, in applicazione diretta del principio enunciato dall'art. 2062 c.c.
Profilo storico
La disposizione conserva un valore storico-interpretativo notevole perche' testimonia la concezione corporativa e dirigista dell'economia che ispiro' il codificatore del 1942. Sebbene quel sistema sia stato abbattuto, la struttura della norma — e il suo rinvio alle fonti eteronome — ha reso possibile l'adattamento dell'ordinamento codicistico alla nuova realta' costituzionale e poi eurounitaria senza stravolgimenti formali del testo.
Domande frequenti