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Il contratto di concessione di vendita è atipico: il codice non lo disciplina, e nemmeno il suo recesso. Eppure è proprio sul recesso che nascono i conflitti più aspri, soprattutto quando il concedente “stacca” un concessionario che ha investito per anni. Cosa dice la giurisprudenza e come tutelarsi? Vediamolo.
Un contratto senza regole scritte sul recesso
Essendo la concessione un contratto atipico, il recesso è regolato anzitutto dalle clausole pattuite. In mancanza, o per integrarle, si applicano i principi generali: in particolare la buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e la disciplina del recesso (art. 1373).
Contratti a termine e a tempo indeterminato
| Tipo | Recesso |
|---|---|
| A tempo determinato | Di regola non recedibile prima della scadenza, salvo giusta causa o clausola |
| A tempo indeterminato | Recedibile, ma con preavviso congruo e secondo buona fede |
Il preavviso congruo
Per i rapporti a tempo indeterminato, la giurisprudenza richiede un preavviso congruo, proporzionato alla durata del rapporto e agli investimenti effettuati, così da consentire al concessionario di riconvertire l’attività. Spesso si fa riferimento, in via analogica e orientativa, ai termini dell’agenzia (art. 1750), pur senza applicarli automaticamente.
L’abuso del diritto di recesso
Anche un recesso formalmente legittimo può diventare illecito se esercitato in modo contrario a buona fede: è il tema dell’abuso del diritto. La Cassazione ha affermato che il recesso “ad nutum” previsto dal contratto non è sindacabile nel se, ma le modalità del suo esercizio devono rispettare la buona fede (art. 1375); un recesso brutale, a sorpresa, dopo aver indotto il concessionario a investimenti, può fondare una responsabilità risarcitoria.
Gli investimenti del concessionario
Il concessionario che, su sollecitazione del concedente, ha sostenuto investimenti specifici (showroom, scorte, personale, formazione) non ancora ammortizzati ha un interesse meritevole di tutela: un recesso che li vanifichi senza congruo preavviso può dar luogo a risarcimento. Non spetta invece, di regola, l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 (riservata all’agente), salvo patto.
Spunti pratici
- Disciplina il recesso in contratto: durata, preavviso, sorte delle scorte.
- Preavviso congruo: proporzionato a durata e investimenti (buona fede, art. 1375).
- Documenta gli investimenti: sono la base del risarcimento in caso di recesso abusivo.
- No indennità ex art. 1751 automatica: negoziala se la vuoi.
Esempio pratico
Un concessionario investe, su impulso del concedente, in un nuovo showroom. Pochi mesi dopo il concedente recede con un preavviso brevissimo previsto dal contratto. Pur essendo il recesso astrattamente consentito, le sue modalità — tempistica e assenza di un preavviso adeguato agli investimenti indotti — possono integrare abuso del diritto contrario a buona fede (art. 1375), con diritto al risarcimento.
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