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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il contratto di concessione di vendita è atipico: il codice non lo disciplina, e nemmeno il suo recesso. Eppure è proprio sul recesso che nascono i conflitti più aspri, soprattutto quando il concedente “stacca” un concessionario che ha investito per anni. Cosa dice la giurisprudenza e come tutelarsi? Vediamolo.

Un contratto senza regole scritte sul recesso

Essendo la concessione un contratto atipico, il recesso è regolato anzitutto dalle clausole pattuite. In mancanza, o per integrarle, si applicano i principi generali: in particolare la buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e la disciplina del recesso (art. 1373).

Contratti a termine e a tempo indeterminato

Tipo Recesso
A tempo determinato Di regola non recedibile prima della scadenza, salvo giusta causa o clausola
A tempo indeterminato Recedibile, ma con preavviso congruo e secondo buona fede

Il preavviso congruo

Per i rapporti a tempo indeterminato, la giurisprudenza richiede un preavviso congruo, proporzionato alla durata del rapporto e agli investimenti effettuati, così da consentire al concessionario di riconvertire l’attività. Spesso si fa riferimento, in via analogica e orientativa, ai termini dell’agenzia (art. 1750), pur senza applicarli automaticamente.

L’abuso del diritto di recesso

Anche un recesso formalmente legittimo può diventare illecito se esercitato in modo contrario a buona fede: è il tema dell’abuso del diritto. La Cassazione ha affermato che il recesso “ad nutum” previsto dal contratto non è sindacabile nel se, ma le modalità del suo esercizio devono rispettare la buona fede (art. 1375); un recesso brutale, a sorpresa, dopo aver indotto il concessionario a investimenti, può fondare una responsabilità risarcitoria.

Gli investimenti del concessionario

Il concessionario che, su sollecitazione del concedente, ha sostenuto investimenti specifici (showroom, scorte, personale, formazione) non ancora ammortizzati ha un interesse meritevole di tutela: un recesso che li vanifichi senza congruo preavviso può dar luogo a risarcimento. Non spetta invece, di regola, l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 (riservata all’agente), salvo patto.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un concessionario investe, su impulso del concedente, in un nuovo showroom. Pochi mesi dopo il concedente recede con un preavviso brevissimo previsto dal contratto. Pur essendo il recesso astrattamente consentito, le sue modalità — tempistica e assenza di un preavviso adeguato agli investimenti indotti — possono integrare abuso del diritto contrario a buona fede (art. 1375), con diritto al risarcimento.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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