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Art. 2018 c.c. Diritti del ricorrente durante il termine per l’opposizione
In vigore
l'opposizione Durante il termine stabilito dall’articolo 2016, il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La posizione del ricorrente nel periodo di attesa
L'art. 2018 c.c. disciplina la posizione giuridica del ricorrente (chi ha ottenuto il decreto di ammortamento) durante il termine stabilito dall'art. 2016 per la eventuale opposizione del detentore. E' una norma di raccordo che evita che il ricorrente resti completamente paralizzato nell'attesa.
Il problema pratico e' evidente: il decreto di ammortamento e' stato emesso, ma il titolo potrebbe ancora circolare nelle mani di qualcuno che non sa dell'ammortamento (o che intende opporsi). Durante questo periodo di incertezza, il ricorrente ha comunque un credito certamente suo, o almeno cosi' ha accertato il presidente del tribunale, e ha interesse a non subire danni dalla dilazione imposta dalla legge.
Gli atti conservativi
La norma attribuisce al ricorrente il potere di compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti. Si tratta di una categoria aperta che comprende, a titolo esemplificativo:
- L'interruzione della prescrizione del credito cartolare, che non si sospende per effetto dell'ammortamento e continua a decorrere.
- Il protesto (se il titolo e' una cambiale o un assegno) necessario per conservare le azioni di regresso verso i giranti e l'avallante.
- La notificazione di atti interruttivi della prescrizione verso i coobbligati in regresso.
- Iscrizioni o annotazioni nei registri pubblici ove rilevanti.
La ratio e' che il ritardo imposto dalla procedura di ammortamento non deve danneggiare il ricorrente sotto il profilo della conservazione dei diritti accessori al credito principale.
Il pagamento mediante cauzione
Se il titolo e' gia' scaduto (o e' pagabile a vista) al momento in cui il ricorrente vuole esigere il pagamento, egli puo' ottenerlo durante il termine per l'opposizione prestando una cauzione. La cauzione serve a garantire il debitore: se un terzo si presenta poi con il titolo fisico e vince l'opposizione, il debitore puo' rivalersi sulla cauzione prestata dal ricorrente senza dover pagare due volte.
La cauzione e' proporzionata al valore del titolo e deve essere idonea, cioe' concretamente capace di garantire la restituzione di quanto incassato nell'ipotesi in cui l'opposizione fosse accolta. Puo' consistere in un deposito di denaro, in fideiussione bancaria o assicurativa, in pegno su titoli di Stato.
Il deposito giudiziario come alternativa
Il ricorrente puo' anche chiedere il deposito giudiziario della somma dovuta anziche' il pagamento immediato con cauzione. In tal caso il debitore versa la somma alla cancelleria del tribunale, liberandosi dall'obbligazione cartolare: il credito e' soddisfatto in senso tecnico (la somma e' disponibile), ma il ricorrente la ottiene materialmente solo dopo il decorso del termine per l'opposizione senza che questa sia stata proposta, o dopo la sentenza di rigetto.
Il deposito giudiziario tutela anche il debitore: effettuando il versamento al tribunale, egli non rischia di pagare al ricorrente e poi di dover affrontare un'opposizione del detentore che potrebbe avere diritto alla somma.
Coordinamento con gli altri articoli
L'art. 2018 e' norma strettamente connessa agli artt. 2016 e 2017. Il termine rilevante e' quello fissato dall'art. 2016 (30 giorni dalla pubblicazione, o dalla scadenza se posteriore). La possibilita' di opposizione e' quella disciplinata dall'art. 2017. L'art. 2019 disciplina invece gli effetti del decorso del termine senza opposizione, che e' la fase successiva a quella regolata dall'art. 2018.
Caso pratico
Tizio ottiene il decreto di ammortamento di una cambiale da 20.000 euro gia' scaduta emessa da Caio. Il decreto viene pubblicato in Gazzetta e notificato a Caio. Tizio e' in urgente necessita' di liquidita' e non vuole attendere 30 giorni. Si presenta a Caio con il decreto e una fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo di 20.000 euro offerta a titolo di cauzione. Caio, ricevuta la cauzione, puo' pagare a Tizio senza rischio: se entro 30 giorni un terzo presentasse il titolo fisico e vincesse l'opposizione, Caio potrebbe escutere la fideiussione per recuperare la somma. In assenza di opposizioni, la cauzione viene svincolata e restituita a Tizio.
Domande frequenti
Il ricorrente deve attendere i 30 giorni per riscuotere il credito ammortizzato?
Non necessariamente. Se il titolo e' scaduto o e' pagabile a vista, puo' esigerne il pagamento gia' durante il termine prestando un'idonea cauzione. In alternativa, puo' chiedere il deposito giudiziario della somma.
Che tipo di cauzione e' richiesta per ottenere il pagamento anticipato?
La legge richiede una cauzione «idonea», proporzionata al valore del titolo. Nella pratica si utilizza fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, deposito di denaro liquido o pegno su titoli di Stato, secondo quanto accettato dal debitore o stabilito dal giudice.
Quali atti conservativi puo' compiere il ricorrente durante il termine per l'opposizione?
Tutti gli atti finalizzati a preservare i propri diritti: interruzione della prescrizione, levata del protesto, notificazione di atti agli obbligati in regresso, e ogni altra iniziativa che eviti la perdita di diritti accessori durante il periodo di attesa imposto dalla procedura.
Qual e' la differenza tra pagamento con cauzione e deposito giudiziario?
Con la cauzione il debitore paga subito il ricorrente, che ottiene la somma ma deve prestare garanzia a copertura del rischio di opposizione. Con il deposito giudiziario il debitore versa al tribunale e si libera, ma il ricorrente ottiene la somma solo dopo il decorso del termine senza opposizioni o dopo il rigetto dell'opposizione.
Se la cambiale non e' ancora scaduta, il ricorrente puo' esigerne il pagamento durante il termine?
No. Il pagamento (con cauzione o deposito) e' possibile solo se il titolo e' scaduto o e' pagabile a vista. Se il titolo non e' ancora scaduto, il ricorrente puo' solo compiere atti conservativi e attendere la scadenza.