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L’opera appaltata presenta difetti: chi paga e che cosa si può chiedere? Il codice distingue due regimi molto diversi — la garanzia per vizi e difformità (artt. 1667-1668) e la responsabilità decennale per rovina e gravi difetti (art. 1669) — con termini stretti che, se mancati, fanno perdere ogni diritto. Ecco la guida pratica.
Le due garanzie a confronto
| Profilo | Vizi e difformità (1667-1668) | Rovina e gravi difetti (1669) |
|---|---|---|
| Oggetto | Qualsiasi opera difettosa o difforme | Edifici/immobili a lunga durata |
| Denuncia | Entro 60 giorni dalla scoperta | Entro 1 anno dalla scoperta |
| Azione (prescrizione) | Entro 2 anni dalla consegna | Entro 1 anno dalla denuncia |
| Durata responsabilità | — | 10 anni dal compimento |
| Natura | Garanzia contrattuale (derogabile) | Responsabilità di ordine pubblico |
Vizi e difformità (artt. 1667-1668)
Se l’opera presenta difformità (difetto rispetto al progetto) o vizi, il committente deve denunciarli entro 60 giorni dalla scoperta, salvo che l’appaltatore li abbia riconosciuti o occultati (art. 1667, comma 2). L’azione si prescrive in due anni dalla consegna. Il committente può chiedere: l’eliminazione dei difetti a spese dell’appaltatore, oppure la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento se c’è colpa (art. 1668). Se i difetti sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta, può chiedere la risoluzione del contratto.
Rovina e gravi difetti degli immobili (art. 1669)
Per gli edifici e le opere destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento l’opera rovina in tutto o in parte, presenta pericolo evidente di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile verso il committente e i suoi aventi causa (art. 1669). La denuncia va fatta entro un anno dalla scoperta e l’azione si prescrive in un anno dalla denuncia. La giurisprudenza include nei “gravi difetti” anche quelli che incidono in modo apprezzabile su godimento e funzionalità (infiltrazioni, fessurazioni, difetti di isolamento, impianti).
Chi può agire e contro chi
L’art. 1669 tutela non solo il committente ma anche gli aventi causa (es. l’acquirente dell’immobile). La responsabilità può coinvolgere, oltre all’appaltatore, anche il costruttore-venditore e, secondo i casi, il direttore dei lavori e il progettista.
Spunti pratici
- Denuncia subito: 60 giorni per i vizi (1667), 1 anno per i gravi difetti (1669).
- Documenta i difetti (perizie, foto, raccomandate): conta in giudizio.
- Acquisti un immobile? Anche tu, come avente causa, sei tutelato dall’art. 1669.
- L’accettazione senza riserve limita la garanzia per vizi riconoscibili: verifica prima.
Esempio pratico
Tre anni dopo la fine dei lavori, in un edificio appaltato compaiono gravi infiltrazioni dal tetto. Si tratta di gravi difetti: il committente li denuncia entro un anno dalla scoperta e agisce ex art. 1669 (entro i dieci anni dal compimento). Se invece si fosse trattato di una piccola difformità di finitura, avrebbe dovuto denunciarla entro 60 giorni e agire entro due anni dalla consegna (artt. 1667-1668).
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