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Art. 2013 c.c. Girata per incasso o per procura
In vigore
Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura. L’emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante. L’efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento della girata per procura
L'art. 2013 c.c. disciplina una forma particolare di girata dei titoli all'ordine: la girata per incasso o per procura (detta anche girata in procura). A differenza della girata piena, che trasferisce la proprieta' del titolo, la girata per procura attribuisce al giratario una posizione di mandatario: egli agisce per conto del girante, con il compito specifico di esercitare i diritti incorporati nel titolo, in primo luogo quello di riscuoterne il credito.
Sul piano pratico, questa figura si incontra quotidianamente nei rapporti banca-cliente: quando Tizio consegna alla propria banca un assegno girandolo «per incasso», la banca diviene girataria per procura e puo' presentare il titolo al pagamento senza necessitare di ulteriori autorizzazioni caso per caso.
Poteri del giratario per procura
Il primo comma dell'articolo attribuisce al giratario per procura tutti i diritti inerenti al titolo. Cio' significa che egli puo' presentarlo al pagamento, protestarlo in caso di rifiuto, esercitare le azioni di regresso verso i precedenti obbligati, agire in giudizio per la riscossione coattiva. Si tratta di una legittimazione piena sul versante processuale e sostanziale.
Tuttavia la norma pone un limite preciso: il giratario per procura non puo' girare il titolo a terzi se non, a sua volta, per procura. In sostanza, egli non puo' trasferire la proprieta' del titolo ne' cedere a un terzo la posizione di mandatario in modo da espandere la catena di girate ordinarie. Questo limite tutela il girante: il titolo rimane nella sua sfera di disponibilita' e il giratario e' tenuto a restituirlo (o il ricavato) una volta adempiuto l'incarico.
Il regime delle eccezioni
Il secondo comma affronta un profilo delicato del diritto cartolare: le eccezioni che l'emittente (il debitore del titolo) puo' opporre al giratario per procura. La regola e' che l'emittente puo' opporre soltanto le eccezioni opponibili al girante, ossia al dante causa immediato del giratario.
Cio' significa che il debitore non puo' sollevare eccezioni nate dal rapporto personale con il giratario (ad esempio, un controcredito che l'emittente vanta nei confronti della banca girataria), perche' il giratario agisce come rappresentante del girante e non come soggetto autonomo nel rapporto con il debitore.
In pratica: se Tizio gira per procura alla banca Caio un titolo emesso da Sempronio, quest'ultimo puo' opporre alla banca l'eccezione di pagamento gia' eseguito a Tizio, ma non puo' opporre un debito che la banca ha verso di lui per ragioni diverse.
Irrilevanza della morte o incapacita' del girante
Il terzo comma e' una deroga significativa alle regole generali sul mandato, che ex art. 1722 c.c. si estingue per morte o sopravvenuta incapacita' del mandante. La girata per procura, invece, mantiene la propria efficacia anche se il girante muore o diviene incapace successivamente alla girata.
La ratio e' di carattere cartolare: il titolo di credito e' destinato a circolare speditamente e il debitore (emittente) deve poter fare affidamento sulla legittimazione del portatore senza doversi preoccupare delle vicende personali che hanno interessato la catena dei giranti. Se cosi' non fosse, il debitore dovrebbe verificare ad ogni presentazione se il girante e' ancora in vita e capace, il che vanificherebbe la sicurezza della circolazione cartolare.
Il principio si allinea con la logica piu' ampia della autonomia del titolo di credito rispetto ai rapporti sottostanti.
Differenze con la girata piena e con il mandato ordinario
E' utile tracciare le distinzioni fondamentali:
Girata piena: trasferisce la titolarita' del credito cartolare; il giratario diventa proprietario del titolo e puo' disporne liberamente, anche girarlo ad altri senza limitazioni. Le eccezioni opponibili sono quelle reali (comuni a tutti i portatori) e non le personali.
Girata per procura: non trasferisce la proprieta'; il giratario e' rappresentante del girante; puo' girare solo per procura; le eccezioni opponibili sono quelle opponibili al girante.
Mandato ordinario: si estingue per morte o incapacita' del mandante (art. 1722 c.c.); il mandato in rem propriam (art. 1723 co. 2 c.c.) resiste ma richiede un interesse del mandatario; la girata per procura ha una disciplina autonoma e speciale che deroga entrambi i modelli.
Caso pratico
Tizio e' creditore di una cambiale emessa da Sempronio, con scadenza a 60 giorni. Avendo urgenza di liquidita' e non volendo cedere il credito, Tizio gira la cambiale alla propria banca «per incasso». La banca, quale girataria per procura, presenta la cambiale a Sempronio alla scadenza. Sempronio sostiene di avere un controcredito verso la banca per un servizio bancario non eseguito. La banca risponde che tale eccezione personale non e' opponibile, poiche' essa agisce in veste di rappresentante di Tizio: l'unica eccezione opponibile sarebbe quella che Sempronio avrebbe potuto opporre a Tizio direttamente (ad esempio, aver gia' pagato). Il tribunale, chiamato a decidere, da' ragione alla banca: l'eccezione personale banca-Sempronio e' irrilevante nel contesto della girata per procura.
Domande frequenti
Che cos'e' la girata per procura e come si distingue dalla girata ordinaria?
La girata per procura (o per incasso) non trasferisce la proprieta' del titolo al giratario, ma lo costituisce mandatario del girante per esercitarne i diritti, in particolare la riscossione. La girata ordinaria invece trasferisce la titolarita' del credito cartolare con pieni poteri di disposizione.
Il giratario per procura puo' girare il titolo a un terzo?
No, salvo che la nuova girata sia anch'essa per procura. La norma vieta al giratario per procura di eseguire una girata piena, poiche' non e' proprietario del titolo e non ha potere di disporne trasferendo la titolarita'.
Cosa succede se il girante muore dopo aver apposto la girata per procura?
La morte (o sopravvenuta incapacita') del girante non estingue l'efficacia della girata per procura. Il giratario rimane legittimato a esercitare i diritti sul titolo, in deroga alle regole generali del mandato che prevedono l'estinzione in caso di morte del mandante.
Quali eccezioni puo' opporre l'emittente al giratario per procura?
Solo le eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante (dante causa immediato del giratario). Non puo' opporre eccezioni personali nate dal proprio rapporto diretto con il giratario, poiche' quest'ultimo agisce in veste di rappresentante del girante e non in nome proprio.
In quali operazioni bancarie si utilizza concretamente la girata per procura?
E' lo strumento tipico con cui il cliente cede alla banca assegni o cambiali per la gestione all'incasso: la banca presenta il titolo al pagamento, accredita il ricavato al cliente e restituisce il titolo se il pagamento non avviene. La banca agisce come mandataria senza acquisire proprieta' del credito.