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Chi paga i debiti di un consorzio? La risposta dipende da una distinzione tecnica ma decisiva: se l’obbligazione è stata assunta “in nome del consorzio” o “per conto di un singolo consorziato”. Sbagliare a inquadrarla può costare caro.
Il fondo consortile
Il consorzio con attività esterna ha un fondo consortile, formato dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati con essi (art. 2614 c.c.). È un patrimonio autonomo: per tutta la durata del consorzio i consorziati non possono chiederne la divisione e i creditori particolari dei singoli non possono aggredirlo.
La doppia regola dell’art. 2615
| Tipo di obbligazione | Chi risponde |
|---|---|
| Assunta in nome del consorzio | Solo il fondo consortile (art. 2615, c. 1) |
| Assunta per conto di singoli consorziati | Il consorziato in solido col fondo (art. 2615, c. 2) |
Obbligazioni in nome del consorzio: per quelle assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile (art. 2615, comma 1). I consorziati, di regola, non rispondono col patrimonio personale.
Obbligazioni per conto dei singoli: per quelle assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile (art. 2615, comma 2). In caso di insolvenza del consorziato nei rapporti interni, il debito si ripartisce tra gli altri in proporzione alle quote.
Perché la distinzione conta
La qualificazione dell’obbligazione determina se il creditore può aggredire solo il fondo o anche il patrimonio del consorziato. È quindi essenziale che gli atti indichino con chiarezza se l’operazione è compiuta in nome del consorzio o per conto di uno o più consorziati.
Pubblicità e tutela dei terzi
Il consorzio con attività esterna deposita una situazione patrimoniale annuale (art. 2615-bis c.c.) e iscrive nel Registro delle Imprese gli elementi essenziali, a tutela dei terzi che contrattano con esso.
Spunti pratici
- Specifica negli atti se operi in nome del consorzio o per conto di singoli: cambia la responsabilità.
- Verifica la capienza del fondo: per le obbligazioni “del consorzio” i terzi si rivalgono solo su quello.
- Nei rapporti interni regola la ripartizione in caso di insolvenza di un consorziato.
Esempio pratico
Un consorzio export firma un contratto di trasporto in nome del consorzio: il vettore non pagato può rivalersi solo sul fondo consortile (art. 2615, c. 1). Se invece il consorzio avesse acquistato materiale specificamente per conto di un consorziato, di quel debito risponderebbe quel consorziato in solido col fondo (art. 2615, c. 2).
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Domande frequenti